Legittima la pretesa di Telecom dell’Iva sulla spedizione postale a un utente. Questo perché Telecom si serve del servizio postale e deve sopportare, quindi, le spese di spedizioni
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 6 settembre 2016, n. 17655
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27356/2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1146/2014 del TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEDE DISTACCATA DI AVERSA, depositata il 05/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto quanto segue:
p.1. (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione, contro (OMISSIS), avverso la sentenza n. 1146/2014 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, in data 5 aprile 2014, rigettava l’appello proposto dall’odierna ricorrente e confermava la sentenza n. 1829/2012 del 21 novembre 2012 del Giudice di Pace di Trentola Ducenta, con cui si condannava (OMISSIS) s.p.a. alla restituzione, in favore dell’intimato, dell’importo pari all’IVA applicata sulle spese postali di spedizione delle fatture, relative al rapporto di utenza inter partes, assumendo tale importo come non dovuto e l’IVA come erroneamente applicata.
p.2. La parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
p.3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’articolo 380-bis c.p.c. e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne e’ stata fatta notificazione all’avvocato della ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’articolo 380 bis, si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) p.3. Il ricorso puo’ essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., in quanto appare manifestamente fondato.
Queste le ragioni.
p.4. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, n. 16, e articolo 13, (c.d. legge IVA), in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, in quanto il Tribunale nell’asserire che l’operazione in oggetto, ovvero di spedizione postale, va esente da IVA, per cui non si comprende come possa essere, poi, addebitata al cliente, dal momento che (OMISSIS) stessa non paga l’IVA sull’importo a titolo di spese di spedizione – avrebbe ignorato il contrario principio di diritto piu’ volte espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
In particolare, si adduce che il Tribunale, dopo avere fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in controversie di analogo contenuto sull’esegesi della L. n. 633 del 1972, articolo 15, n. 3, ha poi ritenuto che la pretesa di restituzione di indebito dell’utente qui intimato fosse fondata sulla base dell’articolo 10 n. 16 della stessa legge, in tal modo ignorando numerosi precedenti in senso contrario di questa Corte.
Al riguardo la ricorrente ha evocato le ordinanze nn. 17526/2013, 17613/2013, 17614/2013, 17797/2013, 17798/2013, 17800/2013, 17517/2013, 17531/2103, 7843/2014, 7844/2014, 7845/2014, 8226/2014, 17531/2013 e da ultimo le pronunce 5495/2014 e 5461/2014.
p.4.1. La prospettazione della (OMISSIS) e’ fondata.
La giurisprudenza da essa evocata ha, infatti, affermato il principio di diritto secondo cui: In tema di rapporto di utenza telefonica fra utente e (OMISSIS), poiche’ il costo sopportato per l’anticipazione delle spesa sostenuta nei confronti delle (OMISSIS) dalla (OMISSIS), per la spedizione della fattura a mezzo del servizio postale, prevista dalle condizioni generali di contratto come costo da addebitare a carico dell’utente, non e’, in mancanza di previsione nelle condizioni contrattuali, un’anticipazione eseguita in nome e per conto dell’utente, ma solo un’anticipazione per conto (e nell’interesse) dello stesso, e, dunque, non da luogo alla fattispecie del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 15, n. 3, deve ritenersi che la pretesa di rimborso della (OMISSIS) verso l’utente riguardo a quanto corrisposto per la spesa di spedizione alle (OMISSIS) fa parte della base imponibile ai sensi dell’articolo 13 del detto D.P.R., trattandosi di spesa per l’esecuzione della prestazione, con la conseguenza che legittimamente la (OMISSIS) ricarica detta spesa dell’i.v.a. e cio’ ancorche’ la (OMISSIS) sopporti la spesa di spedizione verso le (OMISSIS) in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10, n. 16, dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica (cosi’, in particolare, Cass. (ord.) n. 17526 del 2013). Presupposto per l’affermazione del principio di diritto e’ stata la seguente precisazione:
Ai fini del rapporto con l’utente, poiche’ il costo sopportato per l’anticipazione delle spesa sostenuta nei confronti delle (OMISSIS) non e’ anticipazione in nome e per conto dell’utente e, dunque, non da luogo alla fattispecie del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 15, n. 3, e poiche’ l’esenzione di cui all’articolo 10 n. 16 concerne solo chi ha diretto rapporto con chi gestisce il servizio postale universale, la pretesa di rimborso della (OMISSIS) verso l’utente fa parte della base imponibile ai sensi dell’articolo 13, detto Decreto del Presidente della Repubblica quale spesa per l’esecuzione della prestazione e, quindi, puo’ essere ricaricata di i.v.a., in quanto nessuna norma prevede una sorta di trascinamento dell’esenzione che ha avuto la (OMISSIS) al rapporto con l’utente, per cono del quale Essa ha fatto ricorso al sevizio postale.
Il Tribunale ha ignorato gli arresti che hanno espresso tali principi.
Ne segue che il ricorso appare fondato e la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata.
Non occorrendo accertamenti di fatto per decidere sulla domanda proposta dalla parte qui intimata nel senso del suo rigetto, sembrano sussistere le condizioni per decidere nel merito con l’accoglimento dell’appello della (OMISSIS) e il rigetto della domanda della parte attrice”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione che sono conformi a consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Il ricorso dev’essere, dunque, accolto e la sentenza cassata.
Poiche’ non occorrono accertamenti di fatto ai fini della decisione sul merito alla cassazione puo’ non conseguire il rinvio bensi’ la decisione nel merito sull’appello della (OMISSIS) e, quindi, l’accoglimento di quest’ultimo e la riforma della sentenza di primo grado con il rigetto della domanda dell’utente per infondatezza in iure. Cio’ sulla base delle ragioni indicate dalla relazione e del principio di diritto da essa richiamato.
3. Dovendosi pronunciare sulle spese dell’intero giudizio, si ritiene di dispone la compensazione delle spese dell’intero giudizio, tenuto conto che l’orientamento decisivo per la soluzione della lite si e’ consolidato dopo l’inizio del giudizio anche in appello. Circostanza che – tenuto conto che la parte intimata no ha resistito in questo giudizio – implica gravi ed eccezionali ragioni giustificative per la compensazione, secondo il regime dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, applicabile al giudizio.
P.Q.M.
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