Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 settembre 2016, n. 17651

Nel caso in cui ci sia una decisione presa da un giudice di pace il cui ufficio venga soppresso la vicenda non ricomincia di nuovo presso altro giudice di pace, ma il Tribunale è tenuto a decidere sulla prima decisione presa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 6 settembre 2016, n. 17651

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 7057/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovi difensori;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, con le conseguenze di legge;
avverso la sentenza n. 263/2015 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositata il 16/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2011 (OMISSIS) chiese ed ottenne dal Giudice di pace di Reggio Emilia un decreto ingiuntivo per consegna di beni mobili, nei confronti di (OMISSIS).
L’intimata propose opposizione al decreto, deducendo – per quanto qui ancora rileva – l’incompetenza per territorio del Giudice di pace di Reggio Emilia, in favore di quella del Giudice di pace di Montecchio.
2. Il Giudice di pace di Reggio Emilia, con sentenza 19.6.2013 n. 1288, dopo essersi ritenuto competente per territorio, rigetto’ nel merito l’opposizione.
3. La sentenza venne appellata da Vanna Cepelli. Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza 25.2.2015 n. 263:
-) ritenne incompetente il Giudice di pace di Reggio Emilia a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo;
-) annullo’ il decreto ingiuntivo;
-) condanno’ l’opposta ( (OMISSIS)) alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio a (OMISSIS).
Non adotto’ alcuna statuizione sul merito della lite.
4. (OMISSIS) ha impugnato la sentenza del Tribunale con regolamento di competenza, fondato su sei motivi.
(OMISSIS) ha resistito e chiesto il rigetto del regolamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’opposta (soccombente in appello) ha proposto una impugnazione formalmente denominata “regolamento di competenza”, con la quale deduce varie censure, cosi’ riassumibili:
(a) il Tribunale, rilevata l’incompetenza del primo giudice, ha puramente e semplicemente annullato il decreto ingiuntivo, senza indicare (nel dispositivo) il giudice competente e senza fissare il termine ex articolo 50 c.p.c., per la riassunzione;
(b) in ogni caso, il Tribunale ha indicato (solo nella motivazione) come competente il Giudice di pace di Montecchio, ufficio soppresso dal Decreto Legislativo n. 156 del 2012, e le cui competenze sono state attribuite al Giudice di pace di Reggio Emilia (cioe’ proprio quello ritenuto incompetente dal Tribunale);
(c) in ogni caso, anche se il Giudice di pace fosse stato davvero incompetente, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto decidere la causa nel merito;
(d) avendo l’opponente eletto domicilio (in sede stragiudiziale, a fini penali, ed in un verbale dei Carabinieri) a Reggio Emilia, tale elezione di domicilio aveva effetto anche ai fini del radicamento della competenza civile del Giudice di pace;
(e) la questione della competenza, risolta dal Giudice di pace con ordinanza, non era stata coltivata dall’opponente, sicche’ doveva ritenersi non piu’ contestata;
(f) il Tribunale ha dichiarato l’incompetenza del primo giudice per ragioni mai fatte valere dalla appellante.
2. Va esaminata per prima, in virtu’ del principio c.d. della “ragione piu’ liquida”, la censura sub (b).
Essa e’ fondata.
L’ufficio del Giudice di pace di Montecchio e’ stato soppresso in virtu’ di quanto previsto dall’allegato “B” al Decreto Legislativo n. 156 del 2012 (come sostituito dal Decreto Ministeriale 10 novembre 2014 e dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2014) con decorrenza dal 29.4.2014, ovvero prima della sentenza d’appello.
Le competenze dell’ufficio soppresso sono state attribuite al Giudice di pace di Reggio Emilia: e dunque all’ufficio che ha emesso il decreto. Il Tribunale, pertanto, chiamato a giudicare in sede d’appello sulla efficacia d’un decreto ingiuntivo emesso da giudice che, anche a ritenerlo incompetente al momento dell’emissione del decreto, non lo era piu’ al momento della decisione d’appello, avrebbe dovuto applicare la regola secondo cui il principio di economia processuale impedisce di affermare l’incompetenza di un giudice che, per effetto di jns superveniens, dovrebbe comunque tornare a decidere nuovamente la vicenda.
Tale principio e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte, ed in particolare da Sez. 1, Sentenza n. 11228 del 18/07/2003, Rv. 565231, la quale ritenne che per effetto della soppressione dell’ufficio del pretore, e del trasferimento al tribunale delle relative competenze, “vengono a perdere rilevanti giuridica le questioni di competenza tra pretore e tribunale basate sulla precedente disciplina in materia.
Ne consegue che la sopravvenuta competenza per effetto di detto “ius superveniens” del tribunale, svolge effetti sananti in ordine alla sua originaria incompetenza la quale non e’ piu’ idonea ad inficiare la pronuncia emessa da detto tribunale, ed in fase di impignazione della corte d’appello, tanto piu’ che il principio di economia processuale, di cui e’ parte l’interesse (ora coperto dalla garanzia costituzionale di cui all’articolo 111 Cost.) alla spedita definizione dei giudizi, vieta qualsiasi inutile reiterazione di attivita’ processuali, e quindi preclude emanazione di una pronuncia che, nel tassare la sentenza perche’ emanata da un (giudice incompetente, abbia Otto di rimettere le parti davanti allo stesso giudice divenuto “medio tempore” competente”.
3. La sentenza impugnata va dunque cassata.
Le altre censure restano assorbite.
4. Il giudice di rinvio va individuato nel Tribunale di Reggio Emilia. Infatti, poiche’ per quanto detto il Giudice di pace di Reggio Emilia era divenuto per jus superveniens competente per territorio al momento della decisione d’appello, il radicamento di tale competenza sopravvenuta precludeva al Tribunale la possibilita’ di rimettere la causa al primo giudice, ex articoli 353 o 354 c.p.c.; causa che doveva invece essere trattenuta e decisa nel merito dal suddetto Tribunale.
5. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice di merito.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione;

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