Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 aprile 2017, n. 8980

L’accettazione tacita di eredità – pur potendo avvenire attraverso “negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius”.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 6 aprile 2017, n. 8980

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3070-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 63/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte controricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha convenuto in giudizio il fratello (OMISSIS) per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria scaturente dal decesso dei genitori (OMISSIS), avvenuto in data (OMISSIS), e (OMISSIS), avvenuto in data (OMISSIS), nonche’ della comunione ordinaria derivante dall’acquisto ad opera dei due fratelli di un bene immobile, giusta atto del 4 gennaio 1977.

Il Tribunale di Pescara con una prima sentenza non definitiva rigettava l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto quanto al diritto di accettare l’eredita’ paterna ad opera della convenuta e della defunta madre, nonche’ la domanda riconvenzionale di usucapione concernente una porzione del bene acquistato in comunione ordinaria, e con la successiva sentenza definitiva del 17 aprile 2013, il Tribunale disponeva lo scioglimento di entrambe le comunioni in base al progetto di divisione predisposto dal CTU.

Avverso entrambe le sentenze proponeva separato gravame (OMISSIS), ed i due appelli venivano riuniti e decisi dalla Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza n. 63 del 15 gennaio 2016.

Relativamente all’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredita’ paterna, la Corte distrettuale rilevava che la voltura catastale degli immobili caduti in successione costituiva atto di accettazione tacita dell’eredita’, sicche’ era evidente che la voltura era stata fatta nell’interesse non solo dell’appellante, ma anche della madre e della sorella, non rilevando in concreto chi avesse proceduto in tal senso.

In merito alla riconvenzionale di usucapione di parte del bene in comunione ordinaria, riteneva invece che fosse pacifico che il godimento separato delle varie porzioni era da ricondursi ad un accordo bonario intervenuto tra i comproprietari, sicche’ anche il godimento esclusivo posto in essere dall’appellante, ricomprendente anche l’esecuzione di alcuni lavori, non concretava la manifestazione di un possesso in via esclusiva, e non consentiva quindi di invocare l’usucapione,.

In merito all’appello avanzato verso la sentenza definitiva, osservava la Corte aquilana che il criterio preferenziale indicato dal Tribunale per predisporre il progetto di divisione, in maniera tale da assicurare ad ognuno dei condividenti l’assegnazione di una porzione di immobili corrispondente a quella sino ad allora fruita, era solo tendenziale, essendo invece necessario garantire la formazione di quote di valore equivalente e comunque funzionali. In tal senso si giustificava la decisione di spostare una caldaia apposta sul muro comune. Inoltre potevano essere riconosciute solo quelle spese effettuate in favore della comunione, cosi’ come individuate dal CTU, rivelandosi del pari infondata la doglianza concernente l’erroneo apprezzamento del valore dei beni, ed in particolare l’omesso rilievo del deprezzamento della porzione in uso all’attrice.

Avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) ad avviso del collegio il primo motivo di ricorso e’ manifestamente fondato.

E, invero, il Tribunale dopo avere dato atto della pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la voltura catastale, a differenza di atti aventi rilievo meramente fiscale, come invece e’ a dirsi per la denunzia di successione, costituisce atto di accettazione tacita dell’eredita’, ha affermato che l’intervenuta volturazione dei beni appartenenti al defunto (OMISSIS) in favore dei tre eredi, sin dal 1993 (a fronte di una successione apertasi nel 1992) impedisse la prescrizione del diritto di accettare l’eredita’.

In sostanza ha ritenuto che tale volturazione era stata fatta appunto nell’interesse di tutti i coeredi, aggiungendo che non rilevava chi poi in concreto vi avesse proceduto, in quanto gli effetti dell’atto ridondavano a vantaggio di tutti i coeredi stessi. La soluzione alla quale e’ pervenuta la Corte distrettuale contrasta tuttavia con quanto di recente precisato da questa Corte nella sentenza n. 15888/2014, la quale ha affermato che l’accettazione tacita di eredita’ – pur potendo avvenire attraverso “negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attivita’ procuratoria – puo’ tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicche’ non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredita’, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius”.

La decisione gravata non risulta conforme a tale principio, al quale il Collegio intende assicurare continuita’, avendo apoditticamente reputato che l’atto di volturazione fosse stato fatto nell’interesse di tutti i coeredi, ma ritenendo anzi addirittura irrilevante indagare su chi vi avesse in concreto provveduto, affermazione questa che evidentemente contrasta con il principio sopra riportato, per il quale gli effetti della voltura, quale atto di accettazione tacita, si producono solo in favore di chi vi provveda, essendo anche necessario riscontrare per gli altri eredi, se vi fosse stata o meno la spendita del nome in occasione della presentazione della denuncia di variazione catastale, ovvero se il ricorrente avesse agito quale loro mandatario.

La sentenza deve pertanto essere cassata sul punto, con rinvio alla Corte di’ Appello di L’Aquila in diversa composizione affinche’ provveda ad un nuovo riesame della vicenda attenendosi al suesposto principio di diritto (ed in sede di riesame del merito si potra’ anche ove necessario valutare l’eventuale esistenza di altre ipotesi di accettazione tacita o ex lege della successione, trattandosi di questioni che il giudice di merito ha implicitamente ritenuto assorbite, avendo attribuito rilevanza dirimente alla tesi dell’accettazione tacita derivante dalla voltura catastale).

Il secondo motivo con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1158 c.c. e delle norme in tema di usucapione, si rivela invece manifestamente infondato, in quanto sebbene denunzi formalmente una violazione di legge, nella sostanza mira a contestare, inammissibilmente, un accertamento in fatto riservato esclusivamente al giudice di merito.

La decisione gravata, infatti, facendo corretta applicazione dei principi in tema di usucapione di beni comuni, quali elaborati da questa stessa Corte, ha rilevato che il riparto del godimento dei beni acquisiti in comunione ordinaria tra i germani (OMISSIS) era frutto di un’intesa tra le parti stesse, e che pertanto, in assenza di una condotta rivelatrice della volonta’ di possedere in via esclusiva, e soprattutto in deroga all’accordo in precedenza raggiunto, non poteva attribuirsi idoneita’ ad usucapire alla condotta del convenuto, sibbene risolventesi nella fruizione esclusiva di una parte del bene comune, e nella esecuzione di alcuni interventi di manutenzione e di ristrutturazione.

Quanto al terzo motivo di ricorso, e premesso che lo stesso deve ritenersi assorbito nella parte in cui contesta le conclusioni della Corte di merito circa la correttezza della soluzione divisionale raggiunta in ordine ai beni di provenienza ereditaria, essendo tale valutazione logicamente pregiudicata dalla questione concernente la stessa esistenza di una comunione, esistenza che e’ chiaramente ricollegata alla decisione che il giudice di rinvio dovra’ adottare in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, e’ invece manifestamente infondato quanto alle contestazioni al progetto di divisione relativo ai beni in comunione ordinaria.

Il motivo difetta in primo luogo di specificita’, non avendo la parte puntualmente riportato in ricorso, ed in palese deroga a quanto prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il contenuto sia della consulenza tecnica d’ufficio, le cui conclusioni sono contestate, sia dei documenti (fatture attestanti le pretese migliorie eseguite dal ricorrente) di cui non si sarebbe tenuto conto ai fini del rendiconto.

Inoltre lo stesso mira essenzialmente, e sempre in maniera non consentita in questa sede, a contestare la valutazione dei fatti cosi’ come compiuta dal giudice di merito, senza peraltro nemmeno essere veicolato nei pur ristretti limiti delineati dalla novella dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il secondo ed il terzo motivo, quest’ultimo limitatamente alle censure rivolte avverso la divisione dei beni in comunione ordinaria, accoglie il primo motivo, ed assorbito il terzo motivo, relativamente alle censure concernenti il progetto di divisione dei beni in comunione ereditaria, cassa nei limiti di cui in motivazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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