Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 dicembre 2016, n. 27534

Il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’articolo 360 c.p.c., concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rileva

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 30 dicembre 2016, n. 27534

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24563/2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti in proprio e quali eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusti mandati in calce all’atto di intervento del 27/03/2008;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA di LECCE, (OMISSIS) SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 716/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del 17/10/2014, depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’articolo 380 bis c.p.c., di seguito trascritta, proponendo il rigetto del ricorso ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5).

FATTO E DIRITTO

Premesso:

La Corte d’appello di Lecce con sentenza 26.2.2015 n. 716 ha rigettato l’appello proposto dagli eredi di (OMISSIS) rilevando che il terminale del guardrail, privo della “conchiglia”, che si era infisso nell’autoveicolo condotto dal (OMISSIS) sbandato ed uscito di strada per causa ignote, non aveva avuto alcuna efficienza causale nella determinazione dell’evento nel quale il conducente aveva perso la vita ed il trasportato aveva subito lesioni personali. In particolare dall’esame della perizia medico-legale (Dott. (OMISSIS)) esperita nel corso del procedimento penale e confermata sul punto dalla c.t.u. svolta nel corso del giudizio risarcitorio (Dott. (OMISSIS)) era emerso che la penetrazione nell’abitacolo della lama del guard-rail aveva cagionato al conducente soltanto superficiali lesioni lacero contuse di e dunque non aveva contribuito causalmente neppure in parte all’exitus, determinato esclusivamente dalla violenza dell’impatto del veicolo contro la struttura del guard-rail con conseguente frattura del rachide cervicale e sfondamento dello sterno.

I ricorrenti impugnano, ritualmente, la sentenza con un unico motivo deducendo vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in punto di accertamento del concorso causale, sostenendo che il Giudice di appello non aveva considerato il rilievo formulato dal CTU secondo cui “la presenza della conchiglia… avrebbe comportato, molto probabilmente, il rimbalzo sulla struttura di protezione e al deviazione della traiettoria dell’auto in tal modo l’energia cinetica dell’urto e soprattutto la decelerazione sarebbero stati di assai minore entita’. Allo stesso modo meno gravi sarebbero state le lesioni da trauma diretto, causa dello sfondamento toracico ed anche quelle al rachide cervicale per trauma indiretto…”

– Non hanno svolto difese gli intimati, cui e’ stato ritualmente notificato il ricorso in data 16.10.2015.

si osserva quanto segue:

Occorre premettere che, alla presente controversia, trova applicazione la norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate

successivamente alla data dell’11 settembre 2012). Il controllo del vizio di legittimita’ (fino ad allora esteso anche al processo logico argomentativo fondato sulla valutazione dei fatti allegati assunti come determinanti in esito al giudizio di selezione e prevalenza probatoria, potendo essere censurata la motivazione della sentenza, oltre che per “omessa” considerazione di un fatto controverso e decisivo dimostrato in giudizio, anche per “insufficienza” e per “contraddittorieta’” della argomentazione) rimane, pertanto, circoscritto alla verifica del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte formatasi in materia di ricorso straordinario – secondo cui tale requisito minimo non risulta soddisfatto esclusivamente qualora ricorrano quelle stesse ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorieta’; motivazione perplessa od incomprensibile) che si risolvono nella violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullita’ della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validita’. Al di fuori delle ipotesi indicate (attinenti alla “esistenza” del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale) residua ormai soltanto l’omesso esame di un “fatto storico” (principale o secondario) controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo piu’ consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte Cass. SS.UU. in data 7.4.2014 n. 8053; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 de/ 10/06/2016).

Ne segue che la censura di vizio di motivazione deve essere veicolata dai seguenti elementi indefettibili:

– individuazione di un “fatto storico” – ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ritualmente accertato mediante verifica probatoria – che abbia costituito oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti;

– incidenza di tale fatto su uno o piu’ degli elementi costitutivi della fattispecie normativa disciplinatrice del diritto controverso, rivestendo quindi carattere di decisivita’ ai fini della decisione di merito;

– “omesso esame” di tale fatto da parte del Giudice di merito, inteso come mancata rilevazione ed apprezzamento del dato probatorio tale da tradursi in una carenza argomentativa inficiante la relazione di dipendenza logica tra le premesse in fatto e la soluzione in diritto adottata dal Giudice, che deve essere evidenziata dallo stesso testo motivazionale (come ad es. nel caso in cui il Giudice formuli la “regula juris” del rapporto controverso omettendo, a monte, di considerare la prova acquisita al giudizio – di uno degli elementi costituivi della fattispecie, ovvero di un fatto incompatibile con la realizzazione della fattispecie, che sia stato oggetto di verifica probatoria: cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 15205 del 03/07/2014) rendendo per conseguenza l’argomentazione priva del pur minimo significato giustificativo della decisione e dunque affetta da invalidita’.

Rimane dunque estranea al predetto vizio di legittimita’ qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si e’ formato, ex articolo 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio, valutando la maggiore o minore attendibilita’ delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 che, icasticamente, afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non essendo, pertanto, censurabile con il vizio in questione errori attinenti alla individuazione di “questioni” o le “argomentazioni” relative all’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), risultando in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

Tanto premesso la sentenza d’appello:

a) ha esaminato espressamente la questione nuovamente prospettata dagli attuali ricorrenti rilevando che gli studi tecnici condotti dall’Ing. (OMISSIS) (versati in giudizio dalla compagnia assicurativa) non escludevano “l’effetto lancia” del terminale del guard-rail, quando anche munito di conchiglia, non essendo idonea tale protezione ad impedire, in caso di violento impatto, la penetrazione della lama nell’autovettura. Il CTU Dott. (OMISSIS) aveva osservato che detto fenomeno era collegato alla modalita’ di impatto che avrebbe dovuto avvenire in senso ortogonale;

b) ha ritenuto, alla stregua degli accertamenti tecnici, che il veicolo, tenuto conto dello sbandamento e del tratto curvilineo sinistrorso si fosse presentato al momento dell’impatto “in posizione tendenzialmente frontale” rispetto al terminale del guard-rail, come riscontrato anche dalla penetrazione della lama “con percorso quasi parallelo” all’abitacolo.

c) e’ pervenuta quindi alla conclusione che, data la estrema violenza dell’urto e la posizione assunta dalla vettura, la presenza della conchiglia non avrebbe potuto produrre l’effetto “rimbalzo”: al riguardo la circostanza indicata dai ricorrenti secondo cui dalla ricostruzione cinematica del sinistro (CTU geom. (OMISSIS)) emergeva un angolo di impatto di circa 45, non individuava un elemento di fatto decisivo, laddove il Giudice di merito, rilevata anche la distinta competenza professionale del CTU medico-legale (rispetto alle cognizioni tecniche proprie di un fisico, di un geometra o di un ingegnere), ha ritenuto non categorica la espressione dell’ausiliario in ordine alla posizione ortogonale del veicolo rispetto al terminale di protezione, attribuendo alla elevata velocita’ del mezzo ed al carattere comunque “frontale” (tra la parte anteriore del veicolo e la punta terminale del guard-rail) dell’urto, l’elemento causale determinativo dell’evento letale.

Gli indicati elementi di valutazione, posti a sostegno dell’argomentazione che fonda la decisione, pervengono a soddisfare al “minimo costituzionale” del requisito motivazionale della sentenza, e la censura mossa dalla parte ricorrente, volta a fornire una diversa prospettiva di valutazione del complesso probatorio gia’ compiutamente esaminato dalla Corte d’appello, viene a risolversi sul piano della logica delle ipotesi alternative che, se per un verso, non smentiscono la differente ricostruzione dei fatti adottata dal Giudice di merito, dall’altro attengono al piu’ alla “insufficienza” del discorso argomentativo, non integrante il vizio di legittimita’ come definito dal nuovo paradigma normativo, come puntualizzato da questa Corte Cass. SS.UU. 22.9.2014 n. 19881 – secondo cui “Il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’articolo 360 c.p.c., concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (cfr. in motivazione, paragr. 4.7).

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha condiviso i motivi di diritto esposti nella relazione, non inficiati dal contenuto della memoria presentata, e la soluzione proposta.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non occorrendo provvedere in ordine alle spese del giudizio, non avendo svolto difese gli intimati.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 7, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso.

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater

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