Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 27 giugno 2017, n. 16051

La sospensione della patente per guida in stato d’ebbrezza è sanzione accessoria o misura cautelare

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 27 giugno 2017, n. 16051

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27672/2015 proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 547/2015 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Udine, con sentenza depositata il 13 aprile 2015, ha rigettato l’appello proposto dalla Prefettura UTG di Udine, avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine n. 808 del 2013, e nei confronti di (OMISSIS), ed ha confermato, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento di sospensione della patente di guida disposto ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 2, e articolo 223 C.d.S., comma 1.

2. Per la cassazione della sentenza la Prefettura di Udine, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso affidato ad un motivo. L’intimato non ha svolto difese.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta.

4. Con l’unico motivo la Prefettura di Udine denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 186, comma 2, lettera b), e comma 9, e dell’articolo 223 C.d.S., comma 1, L. n. 689 del 1981, articolo 9, assumendo che la sospensione della patente di guida disposta nel caso di specie era misura provvisoria con finalita’ cautelari, e non sanzione accessoria.

5. Il motivo e’ fondato.

5.1. La sospensione della patente di guida al sig. (OMISSIS) e’ stata disposta in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 223, comma 1, dopo che allo stesso era stato contestata la violazione dell’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b), essendogli stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,12 g/l alla prima rilevazione e di 1,27 g/l alla seconda rilevazione.

Premesso che la legittimita’ di tale provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione normativa vigente al momento della commissione del fatto (19 gennaio 2013), si osserva: a) l’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b), nella specie contestato, configura una ipotesi di reato punito con l’ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, e prevede inoltre che, “all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno”; b) l’articolo 223 C.d.S., comma 1, nella formulazione gia’ vigente al momento del fatto, stabilisce che “nelle ipotesi di reato per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida”, al momento dell’accertamento della violazione la patente e’ immediatamente ritirata e trasmessa al prefetto, il quale “dispone la sospensione provvisoria della validita’ della patente di guida, fino ad un massimo di due anni”.

5.2. La disciplina richiamata prevede quindi, “per le ipotesi di reato”, la sospensione provvisoria della validita’ della patente, disposta dal prefetto con il limite massimo di due anni, con finalita’ di tutela immediata dell’incolumita’ dei cittadini e dell’ordine pubblico, per impedire che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attivita’ potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; da ultimo, Cass., 15/12/2016, n. 25870). Si tratta di misura che anticipa la sanzione accessoria irrogabile all’esito all’accertamento del reato in sede giudiziale.

5.3. Autonoma fattispecie di sospensione cautelare della validita’ della patente e’ quella prevista dall’articolo 186, comma 9, che il prefetto adotta “fino all’esito della visita medica”, e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta al controllo (ex plurimis, Cass. del 26/05/2010, n. 12898; Cass. 19/10/2014, n. 21774).

La ratio di tale misura, che peraltro neppure viene in rilievo nel caso di specie nel quale il tasso alcolemico riscontrato e’ inferiore alla soglia di 1,5 g/l, e’ evidentemente diversa e risiede nell’esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l’idoneita’ alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente.

6. La decisione impugnata e’ dunque erronea e deve essere cassata con rinvio, per un nuovo esame dell’appello, alla luce dei principi richiamati. Il giudice di rinvio provvedera’ anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Udine, in persona di diverso magistrato.

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