Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 giugno 2017, n. 15966

La falsa indicazione dei resi da parte del dipendente legittima il licenziamento

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 27 giugno 2017, n. 15966

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29199/2015 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 12/10/2015 R.G.N. 163/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) e l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 12 ottobre 2015, respinse il reclamo proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva confermato l’ordinanza emessa a seguito della fase sommaria con la quale era stata rigettata l’impugnativa del licenziamento disciplinare per giusta causa intimato al predetto lavoratore il 9 settembre 2013.

2. Al (OMISSIS), dipendente della societa’ con mansioni di piazzista, era addebitato di essersi appropriato di merce mediante falsa indicazione dei “resi”. Rilevo’ la Corte che assumevano valore determinante ai fini della prova degli addebiti, almeno con riferimento alle condotte contestate relativamente alle giornate del 25, 26, 27 e 29 luglio 2013, le anomalie riscontrate dalla datrice di lavoro circa le risultanze del palmare in dotazione al (OMISSIS), nel quale venivano inseriti dati relativi ai resi giornalieri. Era stato accertato, infatti, che i resi consegnati al magazziniere e riportati in fattura non corrispondevano per difetto ai dati relativi ai resi contenuti nel palmare. Ritenne la Corte che le risultanze richiamate consentivano di presumere che la differenza (maggior reso rispetto a quello riconsegnato) fosse stata oggetto di appropriazione da parte del medesimo (OMISSIS). Gli illeciti, anche in relazione ai limitati periodi indicati, erano ritenuti dalla Corte di per se’ adeguati, per gravita’, a compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario instaurato tra le parti.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il ricorrente sulla base di 10 motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso la societa’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullita’ della sentenza, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’articolo 132, n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., in correlazione alla L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 5, articolo 2697 c.c., articolo 115 c.p.c. ed all’articolo 116 c.p.c.. Rileva l’inidoneita’ della pretesa “discordanza documentale” (tra i resi consegnati al magazziniere e riportati in fattura e i dati relativi ai resi risultanti dal palmare) a rappresentare prova valida e sufficiente del fatto materiale dell’appropriazione, anche in relazione all’attivita’ di verifica mediante inventario dei resi svolta dalla societa’ e in relazione alle mansioni di 2 livello piazzista attribuite al lavoratore.

1.2. Il motivo, rubricato come violazione delle norme sul procedimento, concerne in realta’ l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Lo stesso, pertanto, e’ inammissibile perche’ si limita a proporre una valutazione degli elementi istruttori alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimita’ questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (cfr. Cass. del 28/11/2014 n. 25332).

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 2727 c.c. e dell’articolo 2729 c.c. in correlazione alla L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 5, all’articolo 2697 e agli articoli 115 e 116 c.p.c.. Rileva che, anche a voler far sorgere dalla pretesa discordanza documentale tra i resi risultanti dal palmare e quelli indicati nelle fatture che le merci fossero realmente mancanti, tale presunzione non poteva ritenersi idonea a legittimare altra presunzione, in forza della quale gli stessi resi erano stati sottratti dal (OMISSIS), trattandosi di doppia presunzione espressamente vietata dall’articolo 2727 c.c..

2.2. Il motivo e’ infondato. Erroneamente, infatti, la mancanza delle merci e’ indicata come desunta in termini di presunzione dalla discordanza tra le risultanze documentali relative ai resi e quelle risultanti dai dati inseriti nel palmare, laddove si tratta in realta’ di un fatto acquisito come noto in virtu’ di una prova diretta, fatto sul quale ben puo’ fondarsi il ragionamento presuntivo in forza del quale si e’ giunti all’accertamento della condotta appropriativa, senza che si incorra in una non consentita ipotesi di presumptio de presunto.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 2909 c.c. in correlazione alla L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 5, all’articolo 2697 c.c. ed agli articoli 115 e 116 c.p.c.. Rileva l’inattendibilita’ dei testi le cui deposizioni erano state poste a fondamento dell’accusa. Osserva, altresi’, che la Corte territoriale perviene ad un accertamento di attendibilita’ del teste (OMISSIS) attraverso la palese violazione del giudicato sostanziale interno ex articolo 2909 c.c., in relazione alla decisione contenuta nell’ordinanza pronunciata dal giudice di prime cure.

3.2. Anche la terza doglianza e’ priva di fondamento. Premesso che nella specie non risulta formulata alcuna censura sotto il profilo del vizio motivazionale e che la sentenza indica in maniera coerente e diffusa le ragioni che hanno determinato il giudizio riguardo all’attendibilita’ dei testi, giova richiamare al riguardo il principio in forza del quale “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. 2/08/2016 n. 16056). Improprio si rivela, poi, il richiamo al giudicato sostanziale con riguardo al giudizio riguardo l’attendibilita’ di un teste, il quale non solo non integra una statuizione, ma e’ reso per di piu’ nell’ambito della fase sommaria, destinata ad essere superata a seguito della pronuncia a cognizione piena.

4. Deduce, ancora, il ricorrente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 214 c.p.c., dell’articolo 216 c.p.c., nonche’ della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 48 e dell’articolo 416 c.p.c., comma 3, in correlazione alla L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 5, all’articolo 2697 c.c. ed agli articoli 115 e 116 c.p.c.. Osserva che la Corte territoriale ha dato per scontato che il (OMISSIS) avesse effettivamente consegnato alla societa’ nelle giornate del 25, 26, 27, e 29 luglio 2013 stampe contenenti indicazioni parziali dei resi, mentre tale circostanza, trovando fondamento nella sola deposizione del teste (OMISSIS), rispetto al quale difettava l’attendibilita’, non era da ritenere adeguatamente dimostrata.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, altresi’, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 244 c.p.c., in correlazione all’articolo 253 c.p.c., articolo 421 c.p.c., L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 5, articolo 2697 c.c. ed agli articoli 115 e 116 c.p.c.. Rileva che nella ricostruzione degli accadimenti la Corte territoriale pone a fondamento non fatti storici riferiti dal teste (OMISSIS) ma mere valutazioni tecniche in relazione al funzionamento del palmare (“il teste ha spiegato che il piazzista non poteva cancellare i dati inseriti nel palmare, trattandosi di un’operazione impossibile, poteva, pero’ stampare i dati immessi fino a quel momento, e inserire successivamente ulteriori dati relativi alle operazioni irregolari”).

6. Deduce, ancora, il ricorrente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza in violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., in correlazione alla L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 5, articolo 2697 c.c., articolo 115 c.p.c. ed all’articolo 116 c.p.c.. Osserva che, poiche’ nessuna legittima prova e’ stata fornita dalla societa’ riguardo alla sottrazione di merce tramite la redazione di documentazione falsa, resta la possibilita’ per il lavoratore di fornire la prova del carattere ritorsivo del licenziamento in relazione alle rivendicazioni economiche dallo stesso avanzate, sussistendone i presupposti.

7. Con la settima doglianza il ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 5, in correlazione all’articolo 2697 c.c.. Osserva che la sentenza, oltre che illogica e incomprensibile, si rivela contraria alle citate norme di legge laddove giustifica la differenziazione tra la sanzione irrogata al (OMISSIS) e quella irrogata agli altri dipendenti.

7.1. Le doglianze da 4 a 7 sono inammissibili poiche’ tutte attinenti a valutazioni delle risultanze istruttorie alternative rispetto a quelle espressa in sentenza, non sindacabili in sede di legittimita’. Ne’ puo’ valere, quanto al motivo sub 5, il rilievo attinente alla considerazione da parte della Corte territoriale di valutazioni tecniche espresse dal teste, poiche’ alcuna violazione delle norme attinenti all’esame testimoniale viene in considerazione, avendo il teste riferito in ordine alle modalita’ di funzionamento del palmare e, quindi, su un fatto, senza esprimere giudizi tecnici o apprezzamenti. In ordine, poi al motivo sub 7 si evidenzia che, a fronte della puntuale indicazione da parte della Corte territoriale riguardo alle ragioni che inducono a ritenere meno gravi le condotte contestate ad altri due lavoratori, il ricorrente si limita genericamente a proporre una sua diversa interpretazione delle risultanze processuali sul punto.

8. Deduce ancora il ricorrente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7, comma 2 e degli articoli 1175 e 1375 c.c.. Rileva che il lavoratore, nonostante le reiterate e formali richieste di poter visionare la documentazione aziendale afferente l’addebito, ha dovuto subire un procedimento disciplinare “al buio” senza avere la possibilita’ di difendersi. Poiche’ la ricostruzione fattuale dell’addebito si fonda sul mero esame e confronto di documenti disposizioni aziendali, stampe dei resi, palmare e fatture; il rifiuto di far visionare la documentazione aveva di fatto impedito ogni difesa.

8.2. Il motivo e’ infondato. Questa Corte ha gia’ chiarito che “La L. n. 300 del 1970, articolo 7, non prevede, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilita’ per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all’esito del procedimento suddetto, l’ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro e’ tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l’esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell’addebito idonea a permettere alla controparte un’adeguata difesa; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l’onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine” (Cass. 28/11/2010 n. 23304, conforme Cass. 13/3/2013 n. 6337). La pretesa attinente alla consultazione dei documenti aziendali da parte dell’incolpato si fonda, pertanto, non su una specifica disposizione di legge, ma sui principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, ed e’ ravvisabile soltanto laddove l’esame dei documenti sia necessaria al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa. Tanto premesso, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, osservando che “la contestazione disciplinare… descrive in modo dettagliato le condotte ascritte… e fa, inoltre, riferimento ad un allegato contenente il prospetto analitico degli ammanchi riscontrati sino a quel momento”, in tal modo evidenziando che nessuna lesione del diritto di difesa poteva ritenersi in concreto realizzata a seguito della mancata ottemperanza alla richiesta di produzione documentale. Per altro verso, neppure il ricorrente ha prospettato l’esistenza di discordanze tra i prospetti allegati alla contestazione e le risultanze documentali, ne’ altre ragioni in forza delle quali la mancata consultazione dei documenti aziendali, resisi disponibili sin dall’instaurazione del giudizio nella fase sommaria, abbia potuto in qualche modo compromettere l’esplicazione da parte sua dell’attivita’ difensiva.

9. Deduce, altresi’ il ricorrente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza in violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., in correlazione alla L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7, comma 2, articolo 1175 c.c., articolo 1375 c.c., L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 5 e all’articolo 2697 c.c.. Rileva che il ragionamento della Corte territoriale, secondo il quale “per comprendere quali siano le condotte contestate non occorre far riferimento alla documentazione” e’ apodittico illogico, contraddittorio e incomprensibile, come tale inidoneo a rivelare la ratio decidendi.

9.2. La censura e’ priva di fondamento. Ed invero deve ritenersi che la motivazione incorre nella sanzione della nullita’ laddove non permetta di comprendere le ragioni poste a fondamento della medesima e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da esse al risultato enunciato, si’ che ne riesce integrata una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto al giudice di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione (Cass. 3 giugno 2016 n. 11508). Alla stregua di tale valutazione la motivazione non puo’ certo dirsi incomprensibile, come e’ dimostrato, peraltro, dall’articolata censura mossa nel precedente motivo di ricorso proprio sul punto oggetto di contestazione, significativa del recepimento da parte del ricorrente del significato esplicitato.

10. Con l’ultima doglianza il ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7, commi 3 e 4. Osserva che la sentenza impugnata esclude la tardivita’ della contestazione disciplinare sul presupposto che il lasso di tempo di poco piu’ di un mese dall’inizio degli accertamenti non fosse eccessivo in relazione alla complessita’ della contestazione disciplinare. Osserva che la contestazione era stata ritenuta fondata soltanto in relazione ai giorni 25, 26, 27 e 29 luglio 2013, attraverso il mero raffronto documentale, talche’ poteva essere formalizzata al termine dei primi giorni in cui fu effettuato il controllo. La tempestivita’ della contestazione, intesa come assoluta immediatezza, pertanto, avrebbe dovuto trovare rigorosa applicazione quale imprescindibile presupposto di legittimita’ del licenziamento, con la conseguenza che il lungo lasso temporale aveva irrimediabilmente precluso al (OMISSIS) di verificare cio’ che gli veniva contestato.

10.2. Anche l’ultima doglianza e’ infondata. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di rilevare che “Nel licenziamento per giusta causa, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo piu’ o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti sia molto laborioso e richieda uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall’abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro l’affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilita’ di conoscenza dell’illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell’azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente. In ogni caso, la valutazione della tempestivita’ della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in riferimento al licenziamento di un dipendente di un’azienda telefonica determinato dall’uso scorretto del telefono cellulare di servizio, consistito nell’invio di decine di migliaia di “s.m.s.”, aveva escluso l’intempestivita’ della contestazione, intervenuta a pochi mesi di distanza dall’inizio delle necessarie verifiche, le quali avevano richiesto l’esame di complessi tabulati e prospetti, al fine di distinguere il traffico telefonico di servizio da quello illecito)” (Cass. 8/03/2010 n. 5546). Ne consegue che il dedotto vizio di violazione di legge non e’ ravvisabile, posto che i giudici del merito, con argomentazione non censurata sotto il profilo motivazionale, hanno ritenuto congruo il periodo intercorso tra l’inizio degli accertamenti e la contestazione, avuto riguardo alle verifiche necessarie e alla circostanza che a cavallo del lasso temporale cadeva il periodo estivo.

11. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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