Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 giugno 2017, n. 15895

La procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 26 giugno 2017, n. 15895

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10403/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7312/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza del 3/11/2015 la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado che, accertata l’esistenza tra (OMISSIS), datrice di lavoro, e (OMISSIS), lavoratrice, di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel IV livello del CCNL commercio a decorrere dal 1/10/1991, aveva condannato l’odierna ricorrente al pagamento di somme a titolo di differenze retributive;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) sulla base di un unico motivo, illustrato mediante memoria;

che la (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’Avv. (OMISSIS) ha dichiarato, nell’intestazione del ricorso per cassazione, di rappresentare e difendere (OMISSIS) sulla base di delega in calce al ricorso in appello;

che, tale essendo l’unica fonte dello ius postulandi, il ricorso e’ inammissibile, a nulla rilevando la qualita’ di avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti del difensore, poiche’, come ripetutamente chiarito da questa Corte (ex plurimis Cass. 13558/2012), “Ai sensi dell’articolo 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimita’, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. E’, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilita’ del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorche’ conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio”;

che la rilevata inammissibilita’ non puo’ essere superata con l’esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall’articolo 182 c.p.c., comma 2, (norma richiamata dalla ricorrente nelle memorie), sia perche’ si verte in tema di procura del tutto mancante, sin dall’origine, e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria, trattandosi di un requisito preliminare di ammissibilita’ senza il quale l’atto introduttivo del giudizio civile (per i procedimenti nei quali e’ necessario il patrocinio di un difensore avvocato) non puo’ essere qualificato come tale (si veda Cass. n. 20016 del 06/10/2016), sia perche’ l’invito alla regolarizzazione da parte del giudice previsto dalla norma invocata risulta incompatibile con la struttura del giudizio di legittimita’, che esclude l’espletamento di un’attivita’ istruttoria e prevede la necessita’ di produrre, a pena d’improcedibilita’, i documenti sull’ammissibilita’ del ricorso all’atto del suo deposito (si veda Cass. n. 20016 del 06/10/2016);

che all’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna alle spese del difensore, alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale “In materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attivita’ svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilita’ del legale, di cui e’ ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio” (cosi’ Cass. 11551 /2015, conforme Cass. n. 58 del 07/01/2016);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avv. (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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