Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4649

In tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, costituita da uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente. Da ciò consegue la cessazione del diritto all’assegno divorzile, a carico dell’altro coniuge

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4649

In fatto ed in diritto

Il Tribunale di Avezzano ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra S. G. e R. A. ponendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di corrispondere alla R. un assegno mensile di Euro 250,00.
Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il S..
La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 262/15, ha respinto l’appello, confermando la sentenza impugnata.
Il S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza.
R. non ha resistito.
Con l’unico motivo il ricorrente deduce l’erronea pronuncia del giudice di merito per non aver la sentenza tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 L. 898/70 in relazione ai parametri ivi indicati per l’assegno divorzile.
In particolare si duole per non aver il giudice di Appello tenuto conto della situazione attuale della R., la quale ha intrapreso una nuova convivenza che escluderebbe la corresponsione dell’assegno a carico dell’odierno ricorrente.
La censura è fondata.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, costituita da uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente. Da ciò consegue la cessazione del diritto all’assegno divorzile, a carico dell’altro coniuge, (Cass. 17195/11; 3923/12; 25845/13;Cass 6855/15).
Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione diversa composizione. Si dispone in caso di pubblicazione l’oscuramento dei dati personali.

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