Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 aprile 2017, n. 10132

La disciplina speciale prevista per la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento ha natura esclusiva e obbligatoria sicchè per tale notifica non potrà essere applicato analogicamente l’art. 145 c.p.c.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 21 aprile 2017, n. 10132

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27325-2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3889/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

FATTO E DIRITTO

1. – (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi contro la sentenza del 12 ottobre 2015 con cui la Corte d’appello di Milano aveva respinto il reclamo proposto dalla medesima societa’ avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione nonche’ del (OMISSIS) S.p.A., sull’assunto dell’invalidita’ della notificazione del decreto di convocazione per l’udienza prefallimentare eseguita ai sensi dell’articolo 15, comma 3 L. Fall..

Il (OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso. Il Fallimento non ha spiegato difese.

2. – La societa’ ricorrente:

-) con il primo e secondo mezzo ha denunciato sia vizio di attivita’ che violazione di legge per non avere la Corte territoriale adottato un’interpretazione estensiva del precetto dettato dall’articolo 145 c.p.c. nell’individuazione delle persone cui notificare l’atto giudiziario presso la sede legale della societa’ ad integrazione della disposizione dell’articolo 15, comma 3, L. Fall., laddove quest’ultima dispone che, se la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica a cura del ricorrente del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese; -) con il terzo mezzo ha formulato eccezione di illegittimita’ costituzionale del terzo comma dell’articolo 15 L. Fall..

3. – Il ricorso e’ manifestamente infondato.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita’ costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 15, comma 3, (come sostituito dal Decreto Legge n. 179 del 2012), il quale stabilisce che alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore collettivo e del decreto di fissazione dell’udienza debba procedere la cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi PEC ovvero, qualora cio’ risulti impossibile o abbia avuto esito negativo, il creditore istante a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale dovra’ accedere presso la sede legale con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia li reperito. L’asserita irragionevole disparita’ di trattamento rispetto alle modalita’ richieste per la notifica ordinaria a persona giuridica dall’articolo 145 cod. proc. civ. – che, per l’evenienza del mancato reperimento del destinatario presso la sede legale, impone di dare notizia dei prescritti incombenti e consente, alternativamente, la notifica alla persona fisica del legale rappresentante – e’ esclusa dalla diversita’ delle fattispecie a confronto, che ne giustifica, in termini di ragionevolezza, la diversa disciplina. 11 differenza dell’evocato articolo 145, esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalita’ di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerita’ e speditezza proprie del procedimento concorsuale, prevedendo che il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalita’ quando la situazione di irreperibilita’ debba imputarsi all’imprenditore. La specialita’ e la complessita’ degli interessi (comuni ad una pluralita’ di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare, segnano l’innegabile diversita’ tra il descritto procedimento speciale e quello ordinario di notifica. Inoltre, la norma denunciata garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilita’, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della societa’. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso l’indirizzo PEC, del quale e’ obbligata a dotarsi e che e’ tenuta a mantenere attivo durante la vita dell’impresa, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina delle comunicazioni telematiche dell’ufficio giudiziario e che consente di giungere ad una conoscibilita’ effettiva dell’atto da notificare equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale). Solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso l’indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese, la cui funzione e’ assicurare un sistema organico di pubblicita’ legale che renda conoscibili ed opponibili ai terzi i dati concernenti l’impresa e le sue principali vicende. In caso di esito negativo del duplice meccanismo di notifica, il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, di obblighi impostigli per legge (Corte Costituzionale nella sentenza n. 146 depositata il 16 giugno 2016).

Cio’ rende evidente l’infondatezza della pretesa del ricorrente di sostituire la disciplina dettata dall’articolo 145 c.p.c. a quella, completa ed autosufficiente, prevista dall’articolo 15 L. Fall..

4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al rimborso, in favore del (OMISSIS) S.p.A., delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13

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