Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 aprile 2017, n. 10077

Non è stato riconosciuto il risarcimento per la caduta dovuta a zerbino posizionato male all’uscita dell’albergo perché la descrizione del fatto dannoso era avvenuta con due diverse modalità

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 21 aprile 2017, n. 10077

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19650-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) LIMITED COMPANY, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresentata e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 351/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, l’ (OMISSIS), chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta su di uno zerbino mal posizionato e situato all’uscio del suo alloggio all’interno della struttura alberghiera.

Si costitui’ in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e l’autorizzazione alla chiamata in causa della propria societa’ di assicurazione, la (OMISSIS), la quale a sua volta si costitui’ chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria.

Il Tribunale rigetto’ la domanda e condanno’ la (OMISSIS) al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia e’ stata appellata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 22 gennaio 2015, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre (OMISSIS) con atto affidato a tre motivi.

Resiste la (OMISSIS) con controricorso.

L’ (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c. e la ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 281-sexies c.p.c. per avere il Tribunale posto in decisione la causa senza consentire la previa precisazione delle conclusioni, con una decisione poi confermata dalla Corte d’appello.

1.1. Il motivo non e’ fondato.

Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che il Tribunale aveva deciso la causa, ai sensi dell’articolo 281-sexies cit., “all’esito della precisazione delle conclusioni istruttorie e di merito, rigettate le richieste istruttorie attoree giacche’ vertenti “su fatti diversi da quelli descritti in citazione””. Da cio’ consegue che le conclusioni, sia istruttorie che di merito, erano state comunque precisate, per cui l’indicata violazione non sussiste. Il procedimento decisorio di cui all’articolo 281-sexies cit., infatti, che la legge pone in espressa alternativa rispetto a quello di cui all’articolo 281-quincies c.p.c., e’ caratterizzato proprio dalla maggiore brevita’ e concisione, com’e’ confermato dal fatto che il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo’ far discutere la causa anche nella stessa udienza; ne’ appare con chiarezza quale lesione la parte attrice possa aver subito dalla decisione immediata, stante l’avvenuto rigetto delle sue istanze istruttorie.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), nullita’ della sentenza per vizio di motivazione, omesso esame di un fatto decisivo, nonche’ violazione dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 115 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4).

La ricorrente osserva che la decisione sarebbe frutto di una scorretta ed apodittica valutazione del materiale probatorio, posto che erano pacifici il punto di caduta e la collocazione dello zerbino, cosi’ come la circostanza per cui i dipendenti dell’albergo avevano provveduto a chiedere l’intervento di un’ambulanza per soccorrere la (OMISSIS).

2.1. Il motivo non e’ fondato.

La Corte d’appello ha ritenuto di non dover ammettere le richieste istruttorie in quanto la descrizione del fatto dannoso era avvenuto con due o tre diverse modalita’, per cui apparivano generiche sia la collocazione spaziale che la natura della presunta insidia. Cio’ costituisce frutto di una valutazione la cui bonta’ non e’ piu’ discutibile in questa sede, in quanto l’accoglimento della censura presupporrebbe un nuovo giudizio di merito precluso in sede di legittimita’.

3. Il terzo motivo di ricorso, che riguarda la condanna alle spese, non e’, in effetti, un motivo autonomo, poiche’ la Corte di merito si e’ limitata a fare applicazione del principio di soccombenza, per cui non e’ chiaro di cosa possa oggi dolersi la ricorrente.

4. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.600, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *