Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 marzo 2017, n. 7069

Il rapporto tra giudizio civile e penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l’azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 cod. proc. pen.), in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 20 marzo 2017, n. 7069

Fatto e diritto

Rilevato che:
M.M. ha proposto regolamento di competenza avverso il provvedimento del 9.2.2016 con cui il Tribunale di Roma ha sospeso il giudizio avente ad oggetto la richiesta risarcitoria avanzata dal medesimo M. nei confronti di D.G. in relazione ad una dedotta condotta diffamatoria, “in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal giudice di pace di Roma n. 757/2015 e gravata di ricorso per cassazione”, concernente il giudizio penale promosso contro il D. per il reato di diffamazione;
il M. ha contestato il provvedimento di sospensione sulla base di quattro motivi; il D. ha depositato memoria difensiva.
il Procuratore Generale ha richiesto l’accoglimento del ricorso.
Considerato che:
il ricorso è fondato per la concorrente considerazione che, nell’attuale contesto normativo, non v’è più spazio per una sospensione discrezionale del giudizio civile e che non ricorrono – nel caso in esame – le condizioni per la sospensione ex lege previste dall’art. 75 cod. proc. pen.;
sotto il primo profilo, deve infatti rilevarsi che “nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 cod. proc. civ. – come novellato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 – non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.” (Cass. n. 23906/2010);
sotto il secondo profilo, deve condividersi il principio secondo cui “il rapporto tra giudizio civile e penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l’azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 cod. proc. pen.), in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto”;
non ricorrendo, nel caso in esame, alcuna delle ipotesi di sospensione necessaria previste dal 3 comma dell’art. 75 cod. proc. pen., il processo deve dunque proseguire;
il regolamento delle spese di lite va rimesso alla definizione del giudizio di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio, rimettendo al giudice del merito di provvedere sulle spese di lite.

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