In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l’esercizio del potere del giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, puo’ disporre – d’ufficio o su istanza di parte – indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova; l’esercizio di tale potere discrezionale non puo’ sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” gia’ fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non puo’ essere attivato a fini meramente esplorativi, sicche’ la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati.
Nella specie, l’acquisto di due auto di lusso e una motocicletta è sufficiente per far scattare l’obbligo di procedere a indagini tributarie a carico dell’ex marito ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 20 febbraio 2017, n. 4292
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19041/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 697/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
La Corte:
OSSERVA QUANTO SEGUE
Questa Corte, quanto al primo e al secondo motivo di ricorso (che appare necessario trattare prioritariamente in applicazione del principio della ragione piu’ liquida della decisione), si e’ gia’ pronunciata in materia affermando che: “In tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga “aliunde” raggiunta la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell’assegno di divorzio, puo’ direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l’esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalita’, non trattandosi di un adempimento imposto dall’istanza di parte, purche’ esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluita’ dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti” (Cass. n. 14336/2013, Acierno, Rv. 626778).
Ed ancora che: “In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l’esercizio del potere del giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, puo’ disporre – d’ufficio o su istanza di parte – indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova; l’esercizio di tale potere discrezionale non puo’ sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” gia’ fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non puo’ essere attivato a fini meramente esplorativi, sicche’ la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass. n. 2098/2011, Cultrera, Rv. 626778).
Nella specie, la decisione relativa e’ stata assunta dalla Corte di Appello in senso non conforme a tale orientamento.
In particolare occorre considerare come nella sua estrema sintesi la motivazione della Corte di Appello non renda evidente, ne’ motivi in alcun modo in ordine alla richiesta di accertamento sui redditi proposta dalla (OMISSIS). In tal senso appare significativo il bagaglio istruttorio, certamente rilevante, fornito dalla stessa in ordine all’evidente progressione delle risorse economiche e dei valori patrimoniali riferibili al (OMISSIS) nel corso del giudizio.
La (OMISSIS) ha materialmente allegato elementi obiettivi in tal senso, ovvero l’eredita’ immobiliare conseguente ad decesso del padre del (OMISSIS), cosi’ come l’acquisto di beni mobiliari superflui e di valore certamente indicativo di capacita’ economica aumentata (due vetture di lusso ed una motocicletta), bagaglio istruttorio incompleto e certamente non completabile con gli ordinari mezzi di prova dalla (OMISSIS), soprattutto considerata la limitata produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte dell’ex coniuge (di fatto ammessa dallo stesso (OMISSIS) nel suo controricorso, produzione intervenuta solo in sede di comparsa conclusionale per le dichiarazioni dei redditi anno 2012 in relazione a sentenza depositata in data 14.1.2014), circostanza che appunto portava ad introdurre l’istanza di indagini tributarie sui redditi.
E’ in tale contesto che dunque avrebbe dovuto intervenire il potere di integrazione officioso del Tribunale e il mancato accoglimento della istanza di parte in tal senso non ha trovato adeguata valutazione nella motivazione della sentenza della Corte di Appello, ne’ emerge per implicito una valutazione di superfluita’ della iniziativa avendo la Corte contrapposto ad una serie di dati di fatto le valutazioni e giustificazioni sul punto fornite dalla parte, che chiaramente hanno una portata limitata e non risolutiva (affermazioni relative al non essere riuscito a portare a reddito con locazioni i beni immobili ereditati, che pur tuttavia sono entrati a far parte del patrimonio del (OMISSIS) in epoca successiva all’avvio del giudizio e determinazione dell’assegno di mantenimento).
Cosi’ come non appare elemento sufficiente a ritenere implicitamente superata l’esigenza di un accertamento sui redditi la “verosimiglianza” della congiuntura economica rispetto all’affermazione del (OMISSIS) in ordine al reddito ottenuto dagli immobili ricevuti in eredita’, non essendo stato tale elemento di valutazione, meramente probabilistico ed eventuale, posto in correlazione con la istanza della (OMISSIS) di indagini sui redditi.
L’accoglimento dei motivi di ricorso determina l’assorbimento dei residui motivi di articolati, collegati in situazione di consequenzialita’ ai motivi oggetto di valutazione principale.
Vista la memoria che non aggiunge elementi ulteriori di valutazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese della fase di legittimita’
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