Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 19 luglio 2017, n. 17850

Il titolo cambiario invalido, o comunque privo dell’efficacia sua propria, può essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, non solo dal prenditore contro l’emittente ma anche dal giratario contro il proprio girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 19 luglio 2017, n. 17850

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 824 – 2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS);

– intimata –

Avverso la sentenza n. 1034 del 26.6/3.7.2015 della corte d’appello di Bari;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2017 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Trani (OMISSIS) chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento n. 174/2004 per l’importo di Euro 12.911,42, oltre interessi e spese, in danno di (OMISSIS).

Aveva esposto di esser creditrice dell’ingiunto in virtu’ di cinque vaglia cambiari rimasti insoluti.

Con atto di citazione notificato il 12.6.2004 (OMISSIS) proponeva opposizione.

Deduceva che le cambiali azionate erano nulle, siccome prive dell’indicazione della data e del luogo di emissione; che la sottoscrizione che a suo nome vi figurava apposta, era apocrifa; che alcun rapporto era mai intercorso tra egli e la ricorrente.

Chiedeva revocarsi l’ingiunzione.

Costituitasi, l’opposta invocava il rigetto dell’opposizione.

Disposta ed espletata c.t.u. grafologica, che acclarava l’autenticita’ delle sottoscrizioni, con sentenza n. 108/2009 il tribunale adito accoglieva l’opposizione solo e limitatamente al criterio di determinazione degli interessi, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente a pagare all’opposta la somma di Euro 12.911,42, oltre interessi al tasso legale, nonche’ le spese di lite e di c.t.u..

Interponeva appello (OMISSIS).

Resisteva (OMISSIS).

Con sentenza n. 1034 dei 26.6/3.7.2015 la corte d’appello di Bari rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Esplicitava la corte che le cambiali poste a fondamento del ricorso monitorio, benche’ nulle per omessa indicazione della data e del luogo di emissione, siccome firmate da (OMISSIS), valevano senz’altro quali promesse di pagamento, sicche’ era da presumere l’esistenza del rapporto causale sottostante; che al contempo l’appellante non aveva assolto l’onere su di lui gravante di fornir dimostrazione della insussistenza di siffatto rapporto, sicche’ era senza dubbio tenuto al pagamento.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

(OMISSIS) non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1988 c.c..

Deduce che nessun rapporto causale e’ mai intercorso tra egli ricorrente ed (OMISSIS); che le dichiarazioni contenute nei titoli azionati non possono reputarsi indirizzate alla (OMISSIS).

Il motivo di ricorso e’ privo di fondamento.

Si premette che il titolo cambiario invalido, o comunque privo dell’efficacia sua propria, puo’ essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, non solo dal prenditore contro l’emittente ma anche dal giratario contro il proprio girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo (cfr. Cass. 28.11.1984, n. 6184).

Altresi’, che l’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l’esercizio dell’azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell’articolo 1988 c.p.c., grava il debitore dell’onere di provare l’inesistenza di tale rapporto, ovvero l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. 28.9.2011, n. 19860).

Ancora, che, quando la cambiale venga usata come promessa di pagamento, l’onere della prova dell’inesistenza del rapporto causale si trasferisce – ai sensi dell’articolo 1988 c.c. – sul debitore soltanto se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore (cfr. Cass. 22.5.2008, n. 13099).

Su tale scorta si rappresenta nel caso di specie quanto segue.

In primo luogo, che e’ fuor di contestazione che tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) intercorra un diretto rapporto cartolare.

In secondo luogo, che del tutto ingiustificato e’ l’assunto secondo cui le dichiarazioni di cui ai vaglia azionati in sede monitoria non sarebbero indirizzate alla (OMISSIS). E cio’ viepiu’ giacche’ “la C.Testo Unico esperita in primo grado ha riconosciuto che le firme apposte sulle cambiali sono quelle di (OMISSIS)” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 4).

In terzo luogo, che sul ricorrente in questa sede gravava l’onere di dimostrare l’inesistenza del rapporto sottostante ovvero l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti, sicche’ del tutto ingiustificate sono le prospettazioni secondo cui nessun rapporto causale e’ mai intercorso tra il ricorrente ed (OMISSIS) e secondo cui costei avrebbe omesso “in toto di esplicitare (…) i fatti costitutivi sottostanti all’asserito credito” (cosi’ ricorso, pag. 7).

(OMISSIS) non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

Si da’ atto che il ricorso e’ datato 21.12.2015.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si da’ atto altresi’ della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *