I provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, qual e’ l’attribuzione e la determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d’ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalita’ pubblicistiche sottratte all’iniziativa ed alla disponibilita’ delle parti
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 14 giugno 2017, n. 14830
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13579/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso il decreto n. 182/2015 D’APPELLO di CATANIA depositato il 17/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che il ricorrente ha proposto ricorso, per due motivi, avverso il decreto della Corte d’appello di Catania del 16.11.2015 il quale, in accoglimento del reclamo del medesimo ricorrente, ha escluso l’obbligo del padre di pagare il canone di locazione, relativamente all’immobile in cui vive la moglie con i figli minori, ma ha, nel contempo, aumentato l’assegno di mantenimento in favore dei figli da Euro 600,00 ad Euro 800,00 mensili, nonostante la contumacia della reclamata;
– che e’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
CONSIDERATO
– che il primo motivo e’ manifestamente inammissibile, perche’ deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e mira ad una riconsiderazione degli elementi di fatto, censure che tuttavia non possono essere fatte valere, non appartenendo al catalogo dei vizi deducibili in Cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (quindi, dall’11 settembre 2012);
– che il secondo motivo e’ manifestamente infondato, censurando esso il vizio di ultrapetizione ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., mentre, secondo giurisprudenza costante di questa S.C., i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, qual e’ l’attribuzione e la determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d’ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalita’ pubblicistiche sottratte all’iniziativa ed alla disponibilita’ delle parti (e multis, Cass. 27 gennaio 2012, n. 1243, in motivazione; Cass. 3 agosto 2007, n. 17043; Cass. 13 gennaio 2004, n. 270);
– che non si da’ condanna alle spese, non svolgendo difese l’intimata;
– che si tratta di procedimento esente dal contributo, onde non si provvede alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 (articolo 10 del citato decreto).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
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