Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 giugno 2016, n. 12242

Chi in pendenza di un processo esecutivo esegua lavori sull’immobile pignorato non può poi esercitare contro l’aggiudicatario un’azione di indebito arricchimento per richiedere gli importi spesi per la ristrutturazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 14 giugno 2016, n. 12242

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3930-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 391/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., datata 2.12.15 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 391 del 4.6.14, del seguente letterale tenore:
“1. – (OMISSIS) ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui e’ stato rigettato anche il suo appello avverso la reiezione della sua domanda di ingiustificato arricchimento proposta, nella qualita’ di debitrice gia’ esecutata in una espropriazione immobiliare gia’ conclusa, nei confronti di (OMISSIS), aggiudicatario dell’immobile staggito, dispiegata per un importo pari al valore delle opere di completamento di questo, di cui non era stato, a suo dire, tenuto conto nella determinazione del prezzo base e di quello di vendita.
L’intimato non notifica controricorso.
2. – Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’articolo 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera a) – parendo dovervi essere rigettato.
3. – I due motivi (di “violazione e falsa applicazione dell’articolo 586 c.p.c.” e di “erronea e falsa applicazione della norma di cui agli articoli 2041 e 2042 c.c.”), congiuntamente esaminati, sono manifestamente infondati.
Il processo esecutivo e’ articolato, a garanzia della stabilita’ e della legalita’ dei suoi atti e quindi della tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, su di un sistema chiuso di rimedi, al di fuori dei quali non e’ ammessa alcuna autonoma azione tendente a farne valere l’illegittimita’ o altri tipi di vizi (per tutte: Cass. 2 aprile 2014, n. 7708).
Pertanto, neppure una presunta inadeguatezza del prezzo rispetto a quello giusto, se non fatta valere (oltretutto, nei ben circoscritti limiti di cui a Cass. 21 settembre 2015, n. 18451, che parrebbero valicati nella fattispecie per la prevedibilita’ della situazione fin da prima della vendita) entro i termini fissati per l’impugnazione degli atti del processo esecutivo che la rendono definitiva (e, cioe’, entro i venti giorni dalla comunicazione del decreto di trasferimento per quel prezzo, o, in mancanza, dalla comunicazione del primo atto della procedura esecutiva che quello presuppone), puo’ fondare alcuna pretesa in capo al soggetto di quel processo che abbia rinunciato a tale tutela.
Inoltre, e’ evidente che l’inammissibilita’, dovuta alla non residualita’, dell’azione di indebito arricchimento non e’ certo esclusa – ed anzi e’ confermata – dalla circostanza che chi aveva a sua disposizione l’azione tipica abbia volontariamente perduto la possibilita’ di esperirla.
E tutto questo senza considerare che il debitore il quale, in pendenza del processo esecutivo, apporti addizioni all’immobile pignorato o addirittura lo modifichi o lo ampli, lo fa, in virtu’ di principi fondamentali del processo stesso e di diritto sostanziale, a proprio esclusivo rischio e pericolo e comunque nella piena consapevolezza dell’esito potenziale del processo, il quale si estende all’immobile per come viene a trovarsi nel corso di esso.
4. – Del ricorso non puo’ che proporsi, pertanto, il rigetto”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente ha depositato memoria, pur non essendo alcuno comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.
3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente.
Infatti:
– da un lato, tutte le doglianze circa l’inadeguatezza del prezzo di vendita, che oltretutto andavano fatte valere tempestivamente coi rimedi propri del processo esecutivo, comunque sono precluse dalla conclamata volontarieta’ degli interventi su immobili oggetto del processo stesso, mai previamente autorizzati e quindi non solo estranei alle finalita’ della procedura, ma pure al di fuori del controllo del giudice: al riguardo, la gestione e l’amministrazione della cosa pignorata deve rimettersi alla supervisione di quest’ultimo a mezzo del custode (sia esso o meno sostituito al debitore), in forza della generale previsione dell’articolo 560 c.p.c. (u.c., secondo periodo); questa, a sua volta, e’ espressione di un principio generalizzabile per ogni processo espropriativo e corrisponde se non altro all’altro ancor piu’ generale dell’accessione (in forza del quale ogni modifica aggiuntiva all’immobile accede al medesimo), pure dovendo escludersi la buona fede dell’agente, bene a conoscenza della pendenza del processo e dell’onere di non modificare lo stato dei luoghi;
– dall’altro lato, e’ principio generale che l’azione di ingiustificato arricchimento resta preclusa dall’infondatezza o dall’inammissibilita’ (anche solo per violazione dei relativi termini di proposizione) dell’azione tipica in origine spettante al preteso impoverito (dovendo poi la valutazione di sussidiarieta’ compiersi in astratto e quindi a prescindere dalle concrete circostanze per le quali quegli non abbia potuto trovare soddisfacimento delle sue pretese mediante quella: Cass. 3 ottobre 2007, n. 20747; Cass. Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28042; Cass. 16 dicembre 2010, n. 25461; Cass. Sez. Un., 28 aprile 2011, n. 9441; Cass. 9 gennaio 2014, n. 307; Cass. 18 dicembre 2015, n. 25449): principio che, applicato alla fattispecie, avrebbe comportato solo l’onere di impugnare, per i vizi relativi, i provvedimenti del giudice investito dell’eventuale opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta, ma non avrebbe appunto mai consentito la trasmutazione dell’azione nell’inammissibile azione di indebito arricchimento.
Non possono cosi’ qualificarsi senza causa ne’ possono dar luogo all’azione sussidiaria prevista dall’articolo 2041 c.c. e segg. le diminuzioni patrimoniali del debitore dovute alla sue volontarie condotte di modificazione del bene gia’ oggetto di pignoramento e in pendenza del processo esecutivo, se non fatte valere tempestivamente con gli strumenti propri del processo medesimo, comunque perche’ precluse al di fuori del controllo del giudice ed estranee alle finalita’ del processo in questione.
4. – Pertanto, ai sensi degli articoli 380 bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato, ma non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, non avendovi svolto attivita’ difensiva l’intimato.
5. – Deve, infine, trovare applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l’impugnazione proposta, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis; sicche’, poiche’ ella ne e’ legittimamente stata esentata fin dalla proposizione del ricorso, non sara’ tenuta a pagare alcunche’ d’altro.

P.Q.M.

La Corte:
– rigetta il ricorso;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R., articolo 13, comma 1 bis.

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