Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 marzo 2017, n. 6422

Nella assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell’offerta dell’impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 148, non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell’attore

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 13 marzo 2017, n. 6422

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21540/2015 proposto da:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) PLC, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) PA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10/2015 del TRIBUNALE di CHIETI SEZIONE DISTACCATA di ORTONA, depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. (OMISSIS), la cui vettura era stata danneggiata in un incidente stradale, cedette alla (OMISSIS) il proprio credito conseguente ai danni subiti.

La (OMISSIS) convenne quindi in giudizio, davanti al Giudice di pace di Ortona, la (OMISSIS) ed altri due presunti danneggianti, chiedendo il risarcimento dei danni patiti dalla (OMISSIS).

Si costitui’ in giudizio la sola societa’ (OMISSIS) effettuando un’offerta banco iudicis di Euro 3.000, che non venne accettata.

Espletata l’istruttoria anche con svolgimento di una c.t.u., il Giudice di pace rigetto’ la domanda sul rilievo che la somma di Euro 3.000 era congrua a risarcire tutti i danni, non riconobbe all’attore alcunche’ a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’attivita’ stragiudiziale tramite la societa’ di infortunistica (OMISSIS), condanno’ l’attore alle spese di c.t.u. e compenso’ integralmente le spese di lite.

2. La pronuncia e’ stata impugnata dalla Carrozzeria attrice e il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, con sentenza del 15 gennaio 2015 ha respinto l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Chieti ricorre la (OMISSIS) con atto affidato a due motivi.

Resiste la (OMISSIS) PLC con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere accolto.

5. Con il primo motivo di ricorso si censura, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c., per non avere il Tribunale ritenuto ripetibili le spese di assistenza prestate dalla societa’ di infortunistica (OMISSIS).

5.1. Il motivo e’ fondato.

Come correttamente rilevato dal Tribunale, la sentenza 2 febbraio 2006, n. 2275, di questa Corte, ha stabilito che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato ha facolta’, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.

La successiva sentenza 21 gennaio 2010, n. 997, ha poi aggiunto che, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attivita’ stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilita’ della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non puo’ essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attivita’ di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

Nella specie il Tribunale, mentre ha osservato che il compenso della societa’ di infortunistica non era proprio dovuto, in quanto nessun importo risultava essere stato recuperato sulla base dell’attivita’ della stessa, ha poi aggiunto che le spese in questione erano state chieste in primo grado come voce a parte rispetto alle spese legali.

In tal modo non risulta chiaro 1) se l’attivita’ svolta dalla societa’ di infortunistica sia da considerare necessitata e giustificata in funzione dell’attivita’ di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (come indica la citata sentenza n. 997 del 2010); 2) se il rigetto della domanda di rimborso sia dovuto solo ad un’erronea formulazione della stessa, cioe’ all’inserimento della spesa sostenuta in una “voce a parte”, come sembra far capire il Tribunale di Chieti. In ogni caso, poiche’ il Tribunale non afferma che la spesa non e’ stata documentata, sara’ necessario in sede di giudizio di rinvio procedere all’accertamento dell’utilita’ specifica di cui al suindicato n. 1), se del caso chiarendo meglio anche la questione di cui al punto n. 2); dovra’ poi essere anche accertato 3) se la spesa con la societa’ di infortunistica sia stata sostenuta proprio dalla Carrozzeria oggi ricorrente o dalla cedente (OMISSIS).

6. L’esame del secondo motivo di ricorso, attinente alla presunta violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., rimane assorbito.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere accolto quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con le precisazioni che seguono.

2. Le spese sostenute per l’attivita’ stragiudiziale in materia di infortunistica stradale possono ingenerare una qualche confusione in quanto, ove tale attivita’ non riesca ad impedire l’instaurazione del giudizio, i relativi esborsi finiranno con ogni probabilita’ per confluire nella piu’ ampia voce delle “spese legali”; e cio’ anche se quest’attivita’ e’ svolta da societa’ all’uopo istituite, il cui operato non sempre e’ rapportabile all’attivita’ che l’avvocato (magari il medesimo che ha seguito la fase stragiudiziale) compira’ nel corso del giudizio vero e proprio. La confusione rischia di aumentare in quanto la giurisprudenza, pur facendo riferimento alla figura del danno emergente, finisce per agganciare il relativo rimborso alla voce delle spese legali.

Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover ribadire, in continuita’ con la citata sentenza n. 997 del 2010, che il danno del quale e’ stato chiesto il risarcimento ha natura di danno emergente, consistente nella spesa sostenuta per l’attivita’ stragiudiziale svolta dall’agenzia incaricata di simili pratiche. L’utilita’ di tale esborso, ai fini della possibilita’ di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioe’ in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio.

Da tanto consegue che il rilievo, contenuto nella sentenza oggetto del presente ricorso, secondo cui tali spese erano state chieste come “voce a parte” rispetto alle “spese legali” e’ inconferente ai fini del rigetto della domanda, posto che l’attivita’ stragiudiziale, anche se svolta da un legale, e’ comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie. Come pure e’ scorretta la decisione del Tribunale di Chieti nella parte in cui, come si e’ detto, ha ancorato il rigetto della domanda alla circostanza per cui nessuna somma era stata recuperata grazie all’operato della societa’ (OMISSIS), addetta all’espletamento delle attivita’ suddette.

Il giudice di rinvio, quindi, dovra’ compiere simile valutazione ex ante e dovra’ anche accertare se e da parte di chi l’esborso sia stato realmente sopportato; cio’ tenendo presente la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nella assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell’offerta dell’impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 148, non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell’attore (sentenza 27 novembre 2015, n. 24205).

3. In conclusione, e’ accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata e’ cassata e il giudizio e’ rinviato al Tribunale di Chieti, in persona di un diverso Magistrato, il quale decidera’ attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Chieti, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione

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