L’ammissione al passivo fallimentare di un credito tributario avviene in base al ruolo senza necessità di notificare la cartella di pagamento
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 12 settembre 2016, n. 17927
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15464-2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1037/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI del 6/05/2015, depositato 1111/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.:
“Con decreto in data 11 maggio 2015, il Tribunale di Napoli, ha respinto l’opposizione allo stato passivo fallimentare proposta da (OMISSIS) Spa contro la sua esclusione dai creditori del Fallimento (OMISSIS) SpA. Secondo il giudice circondariale, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, il credito non poteva essere ammesso al passivo della procedura in mancanza della prova dell’avvenuta notifica alla contribuente fallita della cartella esattoriale, ai fini dell’eseguibilita’ del ruolo.
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso (OMISSIS) Spa, con atto notificato il 9 giugno 2015, sulla base di un unico motivo (violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 87 e 88, con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999, Decreto Legislativo n. 112 del 1999, Decreto Legislativo n. 545 del 1992, articolo 19).
Il Fallimento ha resistito con controricorso.
Il ricorso appare manifestamente fondato, giacche’, secondo questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6126 del 2014), L’ammissione al passivo dei credili tributari e’ richiesta dalle societa’ concessionarie per la riscossione, come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 87, comma 2, nel lese introdotto dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessita’, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 88, comma 2, allorche’ sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario;
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli articolo 380 bis c.p.c., e articolo 375 c.p.c., n. 5”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale sono state mosse osservazioni critiche da parte della resistente;
che, tuttavia, le dette osservazioni (secondo le quali l’ammissione del credito al passivo, con riserva, all’esito del giudizio innanzi al giudice tributario significherebbe onerare il curatore del fallimento dell’impugnazione “al buio”, per la possibilita’ che l’Agente fornisca la prova della notifica della cartella esattoriale nelle mani dell’imprenditore fallito) non possono trovare accoglimento in quanto l’inconveniente segnalato e’ un problema che ridonda in danno del fallito, ove questi non decida di collaborare e con cio’ aggravi il suo dissesto, cosi’ ponendo in essere un comportamento a cui non dovrebbe avere, perche’ avente effetti anche contra se;
che, percio’, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della causa si atterra’ al principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
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