Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 12 settembre 2016, n. 17923

L’esibizione a norma dell’art. 210 cod. proc. civ. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico del correntista che agisce in giudizio nei confronti della Banca

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 12 settembre 2016, n. 17923

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8242/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA (OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 261/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO del 15/12/2013, depositata il 25/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.:
“Con sentenza in data 25 gennaio 2014, il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello proposto dalla Banca (OMISSIS) SpA, nei confronti del signor (OMISSIS), contumace, contro la sentenza del giudice di Pace di Davoli che, a sua volta, aveva condannato la Banca al pagamento, in favore del correntista, di una somma di denaro, previa dichiarazione della nullita’ delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e ricostruzione del rapporto di conto corrente, a titolo di restituzione delle somme non dovute. Sul gravame della Banca, il Tribunale ha riformato la sentenza di prime cure c condannato il correntista alla restituzione di quanto ricevuto, oltre che alle spese giudiziali.
Avverso la sentenza del Tribunale, l’ (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato l’11 marzo 2015, sulla base di tre motivi (con i quali lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 156, 157, 159, 160 e 170 c.p.c., ed altre norme di diritto) e vizi motivazionali.
La Banca non ha svolto difese.
Il ricorso appare manifestamente infondato atteso che:
a)quanto alla prima censura, con la quale afferma la nullita’ della sentenza per l’irregolare notificazione dell’appello, si osserva che, dalla consultazione del fascicolo d’ufficio, risulta che la citazione di appello da parte della Banca e’ stata regolarmente notificata al signor (OMISSIS), presso lo studio (posto in (OMISSIS)) del suo difensore in prime cure, l’avv. (OMISSIS) (avviso di ricevimento n. 2807/A del 30-31 luglio 2008: in atti) e che corrispondenza anche a quello dell’odierno difensore in Cassazione (cfr. frontespizio del fascicolo di parte depositato);
b) quanto al secondo mezzo di ricorso, esso si palesa del tutto improcedibile, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, cosi’ come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 7, che onera la parte di produrre, a pena di improcedibilita’ del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, non avendo il ricorrente provveduto al deposito dei documenti sui quali il ricorso si basa (sentenza del giudice di pace di Davoli; estratti conto che avrebbero, a dire del ricorrente, permesso la completa ricostruzione del rapporto di dare ed avere, non tenuti in considerazione dal giudice di appello);
c) che, peraltro, la ratio decidendi contenuta della sentenza di appello appare plausibile, in quanto e’ principio fermo (Sez. L, Sentenza n. 17948 del 2006) quello secondo cui “l’esibizione a norma dell’articolo 270 c.p.c., non puo’ in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante”;
d) che, infatti, il principio di prossimita’ o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non puo’ semplicisticamente esaurirsi nella diversita’ di forza economica dei contendenti ma esige l’impossibilita’ della sua acquisizione simmetrica, che nella specie e’ negata proprio dall’obbligo richiamato dall’articolo 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e’ consegnato ai clienti”;
d1) che, a tal riguardo e nella specie, il ricorrente, da un lato, afferma che tale consegna non sia avvenuta (cio’ che avrebbe dovuto costituire oggetto di una apposita e tempestiva documentata istanza all’Istituto di credito) e, da un altro, postula una possibilita’ di ricostruzione completa del rapporto contrattuale sulla base degli estratti conto che, tuttavia, non sono bastati al primo giudice il quale, nel disporre una CTU reputata in sede di appello come esplorativa, ha disposto sto proprio l’acquisizione del contratto di apertura del conto corrente;
c) che, infine, il terzo mezzo relativo alla riforma della statuizione di liquidazione equitativa della somma dovuta dalla banca, la censura appare assorbita dalla reiezione del secondo mezzo, potendo liquidarsi una somma solo se e’ provato che essa e’ dovuta, cio’ che difetta nella specie.
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. e articolo 375 c.p.c., n. 5″.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;
che, percio’, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto; che, alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, atteso che l’intimata non ha ivi svolto difese, ma solo il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte:
Respinge il ricorso.

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