Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 12 ottobre 2016, n. 20571

Nel caso di rapporto lavorativo basato su un contratto in cui compaiano a più riprese i termini “rioccupazione”, “ricollocamento” e “reintegrazione” non sono idonei a fondare una qualificazione una qualificazione giuridica del rapporto in essere tra le parti al momento del licenziamento, come prosecuzione di quello originario. Pertanto il foro competente deve essere individuato nel Tribunale ove è sorto il rapporto di lavoro e il lavoratore prestava la propria attività al momento dell’intimazione del licenziamento

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 12 ottobre 2016, n. 20571

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 13812/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona dell’Amministratore delegato, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della memoria difensiva;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. CARMELO CELENTANO che visto l’articolo 3802 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso, indicando quale tribunale competente il Tribunale di Milano in funzione del giudice del Lavoro, con le conseguenze di legge;

avverso l’ordinanza n. R.G. 995/2015 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) ha adito il Tribunale di Torino in funzione di giudice del Lavoro ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 48 e segg., al fine di accertare la illegittimita’ del licenziamento intimatogli in data (OMISSIS) dalla (OMISSIS) s.p.a..

Il giudice del lavoro, in accoglimento della eccezione della societa’ convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano.

La declaratoria di incompetenza e’ stata fondata sulla considerazione che il (OMISSIS), assunto il (OMISSIS) dalla (OMISSIS) s.p.a., con sede a (OMISSIS), transitato in seguito ad alcune vicende societarie alle dipendenze di (OMISSIS) s.p.a. e quindi da questa dapprima distaccato presso il consorzio (OMISSIS) di (OMISSIS) e successivamente ricollocato presso la sede di (OMISSIS), era stato formalmente assunto dalla (OMISSIS) s.p.a in data (OMISSIS), dopo che il rapporto con quest’ultima era stato “sospeso” in conseguenza della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con il detto consorzio. In particolare, secondo il giudice di Torino, la volonta’ delle parti in relazione alla ricollocazione del (OMISSIS) presso la (OMISSIS) s.p.a., era stata quella di dare origine ad un rapporto ex novo con la societa’, avente sede in (OMISSIS), citta’ nella quale il (OMISSIS) prestava la propria attivita’ fino al licenziamento; tanto emergeva dalla lettera di assunzione dell'(OMISSIS) con la quale al lavoratore era riconosciuta, a certi effetti ma non anche al fine del tfr, l’anzianita’ convenzionale a partire dal (OMISSIS), epoca della assunzione presso (OMISSIS), ed era confermato dalla circostanza che il (OMISSIS) – nel (OMISSIS) – aveva percepito dalla societa’ il tfr maturato in relazione all’intero pregresso periodo lavorativo; le espressioni utilizzate nelle comunicazioni intervenute tra le parti – sia laddove, all’atto del passaggio al consorzio, veniva prefigurata la possibilita’, a richiesta del lavoratore, di ritorno presso (OMISSIS) s.p.a, sia laddove, in esito alla effettiva richiesta di questi, veniva concordato il “rientro” nella societa’ del (OMISSIS) – non deponevano nel senso di una prosecuzione dell’originario rapporto; in particolare alla dicitura “reintegrazione” utilizzata dalla societa’ nella lettera del (OMISSIS), non era possibile conferire alcun significato tecnico dovendo alla stessa attribuirsi piuttosto il significato di ricollocazione presso (OMISSIS) s.p.a, in coerenza con i pregressi accordi, intesi a garantire soprattutto al lavoratore la possibilita’ di una nuova sistemazione lavorativa alla (OMISSIS) s.p.a..

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza (OMISSIS) deducendo l’errore del Tribunale di Torino per avere violato il canone ermeneutico di cui all’articolo 1363 c.c., in quanto non avrebbe tenuto in conto, al fine di una lettura sistematica, del dato letterale e del contenuto delle pregresse lettere del (OMISSIS), alla luce delle quali risultava evidente che le parti avevano convenuto che il ricorrente avrebbe prestato la propria attivita’ in favore del consorzio nell’ambito di una mera sospensione temporanea dell’originario rapporto instaurato con (OMISSIS) s.p.a. In questa prospettiva i termini “ricollocazione” e “rioccupazione” utilizzati nelle comunicazioni inter pades deponevano nel senso dell’obbligo di riattivazione dell’originario rapporto da parte della societa’ a seguito del periodo di sospensione.

la (OMISSIS) s.p.a., ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., comma 5.

Il P.G. nella requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Preliminarmente deve essere affermata la ammissibilita’ del ricorso per regolamento di competenza avverso la presente ordinanza emessa nella fase sommaria del rito Fomero. Questa Corte ha infatti chiarito che sebbene la giurisprudenza (Cass. S.U. 9 luglio 2009 n. 16091; Cass. S.U. 29 luglio 2013 n. 18189) abbia affermato la inammissibilita’ della proposizione del regolamento di competenza in materia di procedimenti cautelari, (anche nell’ipotesi di duplice declaratoria d’incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo),tale decisione e’ stata motivato facendo leva sulla natura giuridica di un provvedimento declinatorio della competenza in sede cautelare, che, in quanto caratterizzato dalla provvisorieta’ e dalla riproponibilita’ illimitata, non puo’ essere oggetto di una procedura di regolamento atteso che l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’articolo 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitivita’. Nel caso del procedimento ai sensi dell’articolo 1, commi 48 e segg., della legge Fomero, invece, analoga pronuncia, emessa nella fase sommaria, e’ dotata di stabilita’ e, pertanto, non sussistendo le ragioni che inducono a negare l’ammissibilita’ del regolamento di competenza emesso nel caso di procedimenti cautelari, tale regolamento deve ritenersi ammissibile (Cass. S.U. 31 luglio 2014 n. 17443 con riferimento alla litispendenza)

Nel merito il ricorso per regolamento di competenza risulta infondato. l’interpretazione del giudice del lavoro di Torino, della lettera del (OMISSIS) inviata dalla societa’ datrice, come intesa a realizzare un assunzione ex novo del (OMISSIS), risulta del tutto coerente con il contenuto della medesima e non contraddetto dal tenore delle precedenti comunicazioni intercorse tra le parti.

la lettera in oggetto individua come data di decorrenza dell’assunzione il (OMISSIS) e riconosce l’anzianita’ convenzionale – dal (OMISSIS) – solo a determinati fini e cioe’ al fine degli aumenti periodici di anzianita’, del premio fedelta’ e del preavviso Nella lettera sono specificati, inoltre, tra l’altro, le mansioni la qualifica ed il livello retributivo, la sede di lavoro (OMISSIS)) e il contratto collettivo applicabili. la specificazione della data successiva) di decorrenza dell’assunzione cosi’ come il riconoscimento, solo a determinati fini dell’anzianita’ convenzionale e la espressa individuazione del trattamento economico e normativo applicabile, sono elementi che depongono univocamente nel senso della comune volonta’ delle parti di dare vita ad un nuovo rapporto di lavoro e appaiono incompatibili con la tesi propugnata dal ricorrente in merito al “ripristino” dell’originario rapporto, cosi’ come incompatibile con tale assunto e’ la circostanza dell’avvenuta integrale percezione del tfr, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Consorzio presso il quale il (OMISSIS) era stato distaccato.

A fronte di tali univoche circostanze le espressioni utilizzate nelle comunicazioni intercorse tra le parti nelle quali, come evidenziato dal P.G., vengono promiscuamente utilizzati i termini “rioccupazione/ricollocazione”, “ricollocamento” e reintegrazione” sono inidonee a fondare una qualificazione giuridica del rapporto in essere tra le parti al momento del licenziamento, come prosecuzione di quello originario, scaturito dall’assunzione avvenuta in (OMISSIS) nel marzo 1992, ma rivelano esclusivamente la comune volonta’ delle parti, di garantire al (OMISSIS) una nuova sistemazione lavorativa presso (OMISSIS) s.p.a., una volta cessato (per volonta’ del lavoratore) il rapporto con il consorzio e cio’ a prescindere dallo strumento giuridico in concreto a tal fine utilizzato.

Da tutto quanto sopra scaturisce che, ai sensi dell’articolo 413 c.p.c., il foro competente deve essere effettivamente individuato nel Tribunale di Milano, quale luogo in cui e’ sorto il rapporto e dove, per come pacifico, il lavoratore prestava la propria attivita’ al momento dell’intimazione del licenziamento.

In base alle considerazioni che precedono, quindi, il ricorso deve essere respinto.

le spese del presente procedimento saranno regolate con il provvedimento che definisce il giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Spese al definitivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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