Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 12 gennaio 2017, n. 686

Il minore non accompagnato che sbarca in Italia deve avere una rappresentanza legale nel più breve tempo possibile da realizzarsi attraverso l’apertura di una tutela e la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo dove si trova la struttura di accoglienza

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 12 gennaio 2017, n. 686

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Piero – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale per i Minorenni di Palermo con ordinanza n. R.G. 1406/2016 del 24/06/2016, depositata il 27/06/2016 nel procedimento pendente tra:

(OMISSIS);

REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO MINORI;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che chiede che la Corte Suprema di Cassazione accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Marsala, con le pronunce consequenziali;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Marsala, con provvedimento del 11.5.2016, ha ritenuto di essere incompetente in ordine alla nomina del tutore del minore straniero (OMISSIS), sbarcato irregolarmente in Italia senza familiari, ritenendo competente il tribunale per i minorenni.

Il Pubblico Ministero in sede ha chiesto l’apertura del procedimento di tutela del minore con collocamento in comunita’ e, preso atto della declinatoria d’incompetenza, ha sollecitato la nomina del tutore provvisorio, salvo sollevare conflitto di competenza.

Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha sollevato il conflitto, osservando:

– la declinatoria della competenza del Tribunale di Marsala si pone in contrasto con il Decreto Legislativo n. 142 del 2015, il cui articolo 19, comma 5, prevede espressamente che l’autorita’ di Pubblica Sicurezza, in ordine ai minori stranieri non accompagnati, dia immediata comunicazione al giudice tutelare per l’apertura della tutela e prevede che la comunicazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni abbia la finalita’ di ratificare le misure di accoglienza.

– Le sentenze citate dal Tribunale di Marsala riguardano la pendenza di un giudizio di adottabilita’ su iniziativa del p.m. L. n. 184 del 1983, ex articolo 9.

– Il minore e’ privo della possibilita’ di esercitare adeguatamente i suoi diritti in ordine sia alla richiesta di protezione internazionale sia al rilascio di un permesso di soggiorno. Per questa ragione il tribunale per i minorenni provvede alla nomina del tutore provvisorio.

Il conflitto, come affermato nella requisitoria scritta dell’Avvocato generale, e’ fondato.

Il Decreto Legislativo n. 142 del 2015, recepisce le Direttive 2013/33/UE (recante norme sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e 2013/33/UE (recante procedure comuni ai tini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale). L’articolo 18 (disposizioni sui minori) e articolo 19 (accoglienza dei minori non accompagnati) si collocano all’interno del Capo 1, riguardante il recepimento della Direttiva sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e prendono in esame una categoria peculiare di cittadini stranieri: i minori (articolo 18) e i minori non accompagnati ovvero, secondo la definizione contenuta nell’articolo 2, lettera e), del medesimo decreto, “lo straniero di eta’ inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale”.

Per tale tipologia di minori, privi di familiari adulti, l’articolo 19 indica le modalita’ di assistenza ed accoglienza immediata (comma 1) e quelle piu’ stabili e durature, prescrivendo al comma 5, che, stabilito il luogo di accoglienza, l’autorita’ di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza del minore al giudice tutelare per l’apertura della tutela, in modo che il minore possa richiedere, dopo essere stato adeguatamente informato sui propri diritti (articolo 18), lo status di protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno, avendo immediata necessita’ di una rappresentanza legale e, laddove sia necessario ex lege, nel corso della tutela, dell’autorizzazione o comunque dell’intervento del giudice tutelare istituzionalmente preposto ex articolo 344 c.c. Tale intervento deve essere temporalmente rapido, richiedendo, di conseguenza, una prossimita’ territoriale che sarebbe da escludere in caso di scelta di un organo distrettuale come il tribunale per i minorenni.

La competenza del tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore del minore si radica soltanto ove sia pendente un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilita’, come espressamente specificato anche dalla pronuncia citata dal Tribunale di Marsala a sostegno della declinatoria d’incompetenza.

Gli indici normativi astrattamente desumibili dalla L. n. 184 del 1983, articolo 33, commi 4 e 5, non sono rilevanti perche’ costituiscono un’eccezione, giustificata dalla peculiarita’ delle condizioni oggettive (eventi bellici, calamita’ naturali etc.), alle rigorose regole e procedure fissate per l’ingresso legale dei minori nel nostro paese, al fine di non procedere ad adozioni internazionali illegali. Si tratta di norme che regolano fenomeni nettamente diversi da quelli riguardanti le esigenze e le misure di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che sbarcano in Italia, in fuga dal paese d’origine, per ragioni da sottoporre al vaglio dell’autorita’ amministrativa e giudiziaria italiana, al fine di conservare il diritto a rimanere nel nostro paese. La disciplina novellato dalla L. n. 476 del 1998, articolo 33, indica le tassative ipotesi di deroga alle rigide regole d’ingresso di singoli minori, non appartenenti alla categoria ricompresa nella definizione del Decreto Legislativo n. 142 del 2015, articolo 2, lettera e), esclusivamente all’interno del sistema di protezione della dignita’ del minore straniero in vista di un’adozione da parte di cittadini italiani. Di cio’ si ha conferma nella collocazione delle norme sopra citate all’interno del Titolo 3 della L. n. 184 del 1983, riguardante l’adozione internazionale, e del Capo 1, l’adozione di minori stranieri. Infine, la nell’articolo 37 bis, chiarisce che al minore “abbandono” (secondo la qualificazione nella disciplina della L. n. 184 del 1983) materia di adozione, di affidamento e di caso di urgenza.

In conclusione, il minore straniero non accompagnato che sbarca illegalmente in Italia riceve le misure di prima accoglienza, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 142 del 2015 e per esercitare i suoi diritti nel nostro paese ha bisogno nel piu’ breve tempo possibile di una rappresentanza legale da realizzarsi mediante l’apertura della tutela e la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura di accoglienza, a cio’ istituzionalmente demandato in presenza di minori che si trovino nella medesima o in un’analoga condizione, del tutto diversa da quella di “abbandono” della L. n. 184 del 1983, ex articoli 9 e 10. La verifica delle condizioni per procedere all’adozione dei minori stranieri non accompagnati puo’ essere svolta in una fase successiva, ove ne ricorrano le condizioni di legge.

Deve, pertanto, dichiararsi la competenza del Tribunale di Marsala in qualita’ di giudice tutelare.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Marsala

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