Ricorso inammissibile poichè il ricorrente ha omesso di allegare agli atti la ricevuta di ritorno della raccomandata, la cui produzione, in assenza di attività difensiva dell’amministrazione intimata, era necessaria al fine di provare l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, la corretta instaurazione del contraddittorio.
Nella proposta di definizione era stato dato avviso della mancanza di prova dell’avvenuta notificazione, non ha neppure formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. per provvedere al deposito dell’avviso di ricevimento. Ne consegue che, non essendo prevista la concessione di un termine a tal fine e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 1 settembre 2017, n. 20689
Fatto e diritto
rilevato che:
1) O.O. , cittadino (omissis) proveniente da (omissis) , ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza 3.6.2015 della Corte d’appello di Bologna che, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno contro il provvedimento del tribunale, ha negato il suo diritto al riconoscimento della misura della protezione c.d. sussidiaria, affermando che, pur a voler prestare credito al racconto del richiedente, i fatti da questi addotti a sostegno della domanda di protezione (minacce di morte subite da una setta segreta operante nell’(omissis), cui era affiliato il padre defunto e che pretendeva che egli, in quanto primogenito, lo sostituisse; arresto seguito alla denuncia delle minacce, a causa dell’influenza esercitata da soggetti appartenenti alla setta sulle autorità di pubblica sicurezza locali) sono estranei alle condizioni socio-politiche del paese di origine e non integrano alcuna delle ipotesi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 251/07.
2) Il ricorrente ha ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..
Considerato che:
3) La notificazione dell’atto al Ministero degli Interni è stata eseguita da O. presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, con plico raccomandato spedito il 31.12.015 a mezzo del servizio postale.
Il ricorrente ha però omesso di allegare agli atti la ricevuta di ritorno della raccomandata, la cui produzione, in assenza di attività difensiva dell’amministrazione intimata, era necessaria al fine di provare l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, la corretta instaurazione del contraddittorio.
O. , cui nella proposta di definizione era stato dato avviso della mancanza di prova dell’avvenuta notificazione, non ha neppure formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. per provvedere al deposito dell’avviso di ricevimento. Ne consegue che, non essendo prevista la concessione di un termine a tal fine e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il ricorso deva essere dichiarato inammissibile (Cass. SS.UU. n. 627/08).
Poiché il Ministero non ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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