Corte di Cassazione, sezione VI civele, sentenza 8 febbraio 2017, n. 3295

In caso di fallimento l’Agenzia delle entrate ha diritto all’estensione del privilegio del credito principale anche agli interessi e alle sanzioni a prescindere dall’iscrizione degli importi nei ruoli straordinari

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI 

sentenza 8 febbraio 2017, n. 3295

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23205/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DFALO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. Cron. 406/2015 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA del 22/06/2015, depositato il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

RITENUTO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.:

“Con decreto in data 24 giugno 2015, il Tribunale di Vibo Valentia, ha accolto solo in parte il reclamo proposto dalla Agenzia delle Entrate, avverso la propria parziale esclusione dallo stato passivo fallimentare del Fallimento (OMISSIS) Srl, ammettendo in privilegio la sorte ma escludendo gli interessi relativi ad esso e le sanzioni, in quanto tali accessori non parteciperebbero della stessa natura del credito a cui accedono e non godrebbero dello stesso privilegio, non avendo, tra l’altro, l’Agenzia fornito alcuna prova documentale dell’iscrizione di tali crediti accessori nei ruoli straordinari, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 15-bis e 11.

Avverso la sentenza del Giudice circondariale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, con atto notificato il 22 settembre 2015, sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2749 e 2752 c.c., nonche’ del Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 23, comma 37.

La Curatela non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente fondato, giacche’, sulla base del nuovo tenore dell’articolo 2752 c.c. (come modificato dal Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 23, convertito nella L. n. 111 del 2011, ma erroneamente riportato nel suo esatto tenore, nel provvedimento in questa sede impugnato) l’estensione del privilegio del credito principale anche agli interessi ed alle sanzioni prescinde dalla iscrizione dei detti importi nei ruoli straordinari, in quanto la modifica all’articolo menzionato ha intenzionalmente soppresso il riferimento ai “ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente”.

Ha quindi errato il giudice circondariale ad escludere anche tali voci di credito richiedendo la prova dell’esistenza dei detti ruoli straordinari, dalla data della modifica della disposizione ormai non piu’ necessari.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. e articolo 375. 5 c.p.c., n. 5″.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale sono state mosse solo osservazioni adesive, da parte della ricorrente;

che, percio’, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Vibo Valentia, che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza si atterra’ al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Vibo Valentia, in diversa composizione

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