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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 9 settembre 2014, n. 37367

Ritenuto in fatto

 1. È impugnata la sentenza, in data 10/10/2013, con la quale la Corte d’appello di Roma ha integralmente confermato la sentenza del locale Tribunale del 4/10/2012, pronunciata nei confronti di S.C. per i delitti di resistenza aggravata e devastazione.

Le imputazioni si riferiscono agli incidenti tra forze di polizia e manifestanti che ebbero luogo in (omissis) . Al S. si contestava in primo luogo di avere usato violenza e opposto resistenza nei confronti delle forze dell’ordine, lanciando oggetti in direzione degli agenti e contribuendo ad alimentare l’incendio che stava distruggendo un mezzo blindato dei Carabinieri, versando del liquido infiammabile, esortando altri dimostranti ad avvicinarsi, il tutto al fine di impedire che i Carabinieri riprendessero il controllo della situazione sul posto. Inoltre, al capo B della rubrica, era contestato un fatto di concorso nel delitto di devastazione, attuato mediante le condotte appena descritte (suscettibili di condurre ad una esplosione del mezzo) e nella consapevolezza di concorrere ad un complessivo risultato di pregiudizio per l’incolumità pubblica, dato il contesto degli avvenimenti antecedenti, concomitanti e susseguenti.

Il Giudice di prime cure, con la sentenza poi confermata mediante il provvedimento qui impugnato, aveva condannato S. per il delitto di cui agli artt. 110, 337, 339, commi 1, 2 e 3, 61 n. 5, cod. pen., e per il delitto di cui agli artt. 110 e 419 cod. pen., riuniti per la continuazione, riconoscendo le attenuanti generiche e, quanto al reato di devastazione, quella di cui all’art. 114 cod. pen..

2. Il compendio probatorio sotteso alla pronuncia, nella sintesi datane dal Giudice di appello, consiste essenzialmente nelle immagini supportate da DVD contenenti riprese dei fatti, effettuate da terra e da un elicottero della Polizia di Stato, nella deposizione di alcuni funzionari di polizia giudiziaria, nelle risultanze acquisite mediante una perquisizione domiciliare in danno dell’imputato (che comprendono il sequestro degli indumenti raffigurati nelle riprese), nelle parziali ammissioni dello stesso imputato (che ha riferito, pur negando la propria responsabilità, di essersi effettivamente trovato a Roma, ed in particolare nella piazza S. Giovanni, ove è avvenuto l’incendio sopra descritto).

La Corte territoriale, trattando dei singoli motivi di impugnazione, ha tra l’atro respinto questioni di inutilizzabilità proposte relativamente al materiale filmato, confermando la qualificazione giuridica conferita al fatto sub B (devastazione) e negando l’applicazione dell’ulteriore attenuante di cui all’art. 62, n. 3, cod. pen. (l’avere il colpevole agito per la suggestione di una folla in tumulto).

3. Il Difensore del S. propone ricorso per una serie di motivi, nel complesso prospettati in applicazione dell’art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen..

3.1. Con un primo motivo si deduce violazione degli artt. 189, 191, 234 cod. proc. pen., e art. 111, commi 4 e 5, Cost., nonché vizio di motivazione per contraddittorietà e travisamento della prova.

In fatto, il Difensore assume che nel giudizio di primo grado erano stati prodotti due diversi supporti digitali contenenti riprese degli incidenti. Il primo, che per brevità può definirsi “aereo”, perché relativo a riprese effettuate dalla Polizia di Stato mediante un elicottero, è stato prodotto dal pubblico ministero nell’udienza celebrata dal Tribunale di Roma il 22/03/2012, ed è stato visionato, nel contraddittorio tra le parti, durante l’udienza del 19/07/2012. Dovrebbe trattarsi del filmato ove sono ripresi direttamente i comportamenti posti ad oggetto delle contestazioni. Nella stessa udienza del 19/07/2012 il pubblico ministero aveva chiesto acquisirsi un ulteriore supporto, contenente riprese effettuate a terra da vari operatori, ed assemblato dalla Digos. Il 22 luglio successivo, nel corso della propria escussione, il teste G. , dirigente della Digos di Roma, aveva compiuto riferimenti ai relativi filmati. Il 4/10/2012 il Tribunale aveva rigettato la richiesta difensiva di espungere dagli atti o di procedere alla visione in contraddittorio delle riprese “di terra”, considerando tale visione irrilevante in punto di utilizzabilità del documento.

Ciò premesso, il ricorrente sostiene che con i motivi di appello aveva fatto questione circa l’utilizzabilità del secondo DVD, e che la Corte territoriale, fraintendendo le censure, avrebbe replicato facendo riferimento al primo DVD. Di qui il travisamento e la carenza di motivazione.

In ogni caso le risultanze dei filmati “di terra” non sarebbero utilizzabili, perché non acquisite nel contraddittorio tra le parti: la prova non sarebbe data dal supporto digitale, ma dai suoi contenuti, che in applicazione dei principi costituzionali avrebbero dovuto essere percepiti dalle parti e dal giudice nel medesimo contesto.

Per altro verso, si tratterebbe di immagini di varia matrice (anche giornalistica), non riprese dai pubblici ufficiali, assemblate senza che il Difensore potesse avere contezza della loro provenienza, dei criteri di selezione, dell’eventuale materiale residuo.

3.2. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione e travisamento della prova, anche riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti.

La Corte territoriale avrebbe dato una risposta generica ed imprecisa ai rilievi svolti con i motivi di appello in punto di affermazione della responsabilità dell’imputato. Vi sarebbero riferimenti alle testimonianze quali fonti dirette di cognizione dei fatti, quando risulta che i testi non erano stati presenti al fatto specifico ed avevano semplicemente ricostruito le indagini. I riferimenti alle immagini acquisite sarebbero indifferenziati, e la Corte avrebbe palesato una cognizione parziale ed approssimativa del relativo materiale, dimostrando altresì di non aver preso visione dei filmati in atti, fino a quantificare in quindici minuti circa la durata delle riprese direttamente concernenti S. , che invece supererebbe di poco i venti secondi.

Inoltre, nella sentenza impugnata sarebbero state riversate informazioni tratte dalle didascalie che la polizia giudiziaria aveva apposto, nel proprio rapporto, in riferimento ai fotogrammi nello stesso inseriti, didascalie che il Tribunale aveva espressamente dichiarato inutilizzabili, ammettendo la produzione dell’atto solo con riferimento alle immagini riprodotte.

Ancora, per effetto di un errore sui fotogrammi che erano stati sottoposti ad un determinato teste, i Giudici di appello avrebbero indebitamente svilito il valore dell’affermazione compiuta da quel funzionario, che avrebbe ammesso di non poter desumere dalle immagini che S. stesse lanciando degli oggetti, e contro che cosa.

Altro fraintendimento avrebbe riguardato le dichiarazioni dell’imputato. Secondo la Corte territoriale questi avrebbe negato d’aver partecipato alla manifestazione, e la sua affermazione sarebbe stata giudicata inattendibile. Ma S. aveva detto invece d’aver voluto recarsi alla manifestazione, sia pure insieme ad una ragazza.

Ancora. Il cellulare dell’imputato, nel giorno dei fatti, aveva ricevuto un sms (ancora memorizzato al momento del sequestro) dal quale la Corte, pur non ritenendo il messaggio probante in ordine al concorso in un’azione organizzata, aveva dedotto a carico di S. la condivisione di propositi violenti con altre persone: infatti il testo del messaggio sarebbe stato “dalla sera al mattino picchia duro cellerino! Soprattutto al rabbino”. Secondo la Difesa, che sembra fondarsi sulla testimonianza di un funzionario di polizia giudiziaria, il testo sarebbe stato invece “dalla sera al mattino cellerino picchia dura soprattutto il rabbino”, privo dunque di pertinenza agli avvenimenti contestati (e comunque non comprovatamente correlato all’assalto al furgone, del quale dagli atti non risulterebbe l’orario).

Arbitraria, sempre a parere della Difesa, anche la valorizzazione di una foto rinvenuta sull’apparecchio telefonico di S. , che ritraeva la scritta “sbirri assassini”.

3.3. Con ulteriore motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 337, 339 e 419 cod. pen., e per vizio di motivazione, relativamente al giudizio di sussistenza del reato di devastazione.

Mancherebbe una dimostrazione, in sostanza, del grave e perdurante turbamento del sentimento collettivo di sicurezza, tale da indurre una vasta popolazione a ritirarsi nelle case, con sospensione del controllo dell’ordine pubblico da parte delle autorità preposte. Mancherebbe, nel contempo, la prova di una consapevolezza e volontà del S. circa l’inserimento della sua condotta in un coacervo di fatti idoneo a provocare la lesione indicata, che dovrebbe essere voluto paritariamente da tutti coloro che pongono essere i fatti medesimi.

Sarebbe conclamata secondo il Difensore, rispetto al quadro indicato dalla giurisprudenza, la sproporzione per difetto della condotta realizzata da S. , limitatosi a gettare sul mezzo già incendiato un liquido del quale non sarebbe neppure provata l’infiammabilità.

Ed infatti – nota il ricorrente – la descrizione della condotta nel capo 2 della rubrica sarebbe la stessa di quella compiuta nel capo destinato a contestare la resistenza, salvo un riferimento indifferenziato (e tale rimasto nella motivazione delle sentenze di merito) a non meglio precisate condotte antecedenti, contestuali e successive, comunque non riferibili all’interessato. Non una parola della motivazione sarebbe dedicata ad illustrare come e perché S. avrebbe dovuto avere percezione del generale contesto, di tempo e di luoghi, cui si connette l’accusa di devastazione. Anzi, e contraddittoriamente, si darebbe atto dell’estraneità dell’imputato ai fatti in questione, e finanche all’innesco dell’incendio che aveva distrutto il furgone, certamente appiccato da altri. Non a caso, il Giudice di primo grado avrebbe riconosciuto il carattere estemporaneo e marginale della condotta del ricorrente.

3.4. Da ultimo il ricorrente prospetta violazione di legge e difetto di motivazione, anche in specie di travisamento della prova, relativamente all’omesso riconoscimento, in favore dell’imputato, dell’attenuante di cui all’art. 62, numero 3, cod. pen..

La Corte territoriale si sarebbe basata su un remoto e lieve precedente dell’interessato (relativo a fatti di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio), asseritamente ininfluente, trascurando nel contempo come il Tribunale avesse riconosciuto appieno la marginalità ed il carattere estemporaneo della condotta di S. , tenuta con dolo d’impeto e senza alcuna programmazione. La giurisprudenza di legittimità avrebbe individuato proprio nel contagio nato dalla situazione di diffuso disordine l’essenza della invocata fattispecie circostanziale.

Considerato in diritto

 1. Il ricorso è fondato, nei limiti che saranno appresso indicati. Da ciò discende la necessità di annullare con rinvio la sentenza impugnata, affinché la competente Corte territoriale possa valutare se confermare o non la sentenza di condanna pronunciata in primo grado alla luce delle regole che governano il ragionamento probatorio e la sua rappresentazione, e secondo una nozione di devastazione corrispondente, nei profili oggettivi e soggettivi, al modello legale fissato nell’art. 419 cod. pen..

2. Non sussiste, per altro, la fattispecie di inutilizzabilità della prova dedotta dalla Difesa fin dai motivi di appello, con le violazioni di legge conseguentemente prospettate.

Non può negarsi che manchi, nella sentenza impugnata, una nitida trattazione del tema. Si discute tuttavia d’una questione in diritto, che questa Corte deve valutare nella sua consistenza tecnica, indipendentemente dalla sufficienza e dalla coerenza della motivazione che l’ha risolta in un precedente grado di giudizio. L’eventuale errore commesso dai Giudici dell’appello nella identificazione della prova cui si riferivano le censure difensive non conduce, d’altra parte, ad un travisamento nel senso voluto dal ricorrente, e rilevante a fini di sindacato della legittimità. Al più, si dovrebbe identificare una risposta parziale ad una eccezione che, comunque, si palesava e si palesa in termini di manifesta infondatezza.

2.1. Durante il dibattimento di primo grado sono stati acquisiti due supporti recanti immagini degli avvenimenti per cui è processo.

Il primo è quello riproduce riprese aeree effettuate dalla Polizia di Stato, e contiene immagini ormai pacificamente riferibili al ricorrente. Tale supporto è stato visionato in dibattimento il 19/07/2012, nel contraddittorio tra le parti, cosicché non possono (e non vogliono) riferirsi ad esso le questioni poste dalla Difesa.

Il secondo supporto, acquisito nella stessa udienza del 19 luglio ma non visionato in contraddittorio, contiene una sorta di documentario montato a cura della polizia giudiziaria, utilizzando fonti varie (anche il web), tutte relative a riprese effettuate a terra, allo scopo, per quel che si comprende, di fornire una rappresentazione sintetica dei disordini che complessivamente avevano sconvolto la città di (omissis) .

Tale rappresentazione “generale” costituisce oggetto delle deposizioni assunte presso i funzionari di polizia, nessuno dei quali aveva osservato (o comunque notato) il S. nell’atto di partecipare alla distruzione del furgone bruciato in piazza San Giovanni. Non solo l’identificazione del ricorrente, ma lo stesso accertamento della sua partecipazione ai fatti, risultano dipendere in via esclusiva dalle immagini che lo riprendono. Immagini che la Difesa sostiene essere riprodotte solo nel DVD “aereo” (quello visionato in contraddittorio), così tra l’altro depotenziando le implicazioni dell’asserita inutilizzabilità.

Comunque ne sia di ciò, anche i dati ricavabili dal DVD “di terra”, dei quali espressamente fa questione il ricorrente, risultano perfettamente utilizzabili.

2.2. I filmati di comportamenti non comunicativi, effettuati in luogo pubblico a cura di soggetti diversi dalla polizia giudiziaria, non necessitano di alcuna autorizzazione, e sono acquisibili nel dibattimento quali documenti, a norma dell’art. 234 cod. proc. pen., senza previa discussione sulle modalità di assunzione della prova (Sez. U, Sentenza n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, rv. 234267; Sez. 6, Sentenza n. 4978 del 17/11/2009, rv. 246071). Discussione che oltretutto, nella specie, vi è stata, il che vale ad escludere questioni anche rispetto alle riprese in ipotesi effettuate dalla polizia giudiziaria.

Il principio vale anche quando i filmati abbiano ad oggetto comportamenti dell’imputato, cui si riferisca la contestazione operata dal pubblico ministero (Sez. 5, Sentenza n. 46307 del 20/10/2004, rv. 230394).

L’utilizzazione dei dati ricavabili da un documento non è condizionata, come sembra ritenere la Difesa del ricorrente, da una percezione collettiva ed integrale dei suoi contenuti, da attuarsi mediante l’ostensione del supporto e la riproduzione della sua capacità rappresentativa. Non deve essere data lettura di ogni passaggio di un testo scritto, non deve essere esibita ogni immagine fotografica, non deve essere proiettato ogni fotogramma di un qualsiasi filmato (si veda del resto il disposto dell’art. 511 cod. proc. pen.).

La prova documentale si caratterizza proprio per il fatto che si è già formata prima del processo, o comunque a prescindere dal processo, ed il contraddittorio può quindi svolgersi unicamente riguardo alla sua ammissibilità, o riguardo alla portata del suo contenuto rappresentativo, il che ovviamente presuppone la possibilità, per ogni parte che vi abbia interesse, di accedere ai contenuti del supporto documentale e di ottenerne copia. Tutte garanzie che nella specie sono state assicurate.

L’ordinamento riconosce la possibilità per il Giudice di prendere cognizione diretta, in assenza delle parti, di supporti che documentano prove ritualmente acquisite. Basti ad esempio pensare – fermo restando che non si tratta di prove documentali – alla consolidata giurisprudenza concernente l’ascolto in camera di consiglio di conversazioni intercettate, che viene considerato legittimo – si noti – anche quando sia stata respinta una istanza di parte per l’ascolto collettivo nel pubblico dibattimento, ed anche quando venga operato dal giudice di appello (Sez. 1, Sentenza n. 22062 del 24/04/2013, rv. 256080; Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 10/12/2009, rv. 246105; Sez. 2, Sentenza n. 2409 del 19/12/2008, rv. 242805; Sez. 1, Sentenza n. 604 del 25/11/2008, rv. 243176; Sez. 1, Sentenza n. 1079 del 16/01/1995, rv. 201238). Non mancano per altro pronunce specificamente pertinenti a videoriprese: “la visione da parte del giudicante di una videocassetta ritualmente acquisita non comporta l’esecuzione di attività tecniche e, non costituendo attività diretta alla formazione della prova, non deve aver luogo necessariamente in contraddittorio” (Sez. 6, Sentenza n. 36701 del 16/07/2008, rv. 241402; Sez. 2, Sentenza n. 22184 del 22/05/2007, rv. 237016).

Per altro verso, la funzione probatoria di un documento non è esplicabile solo attraverso la diretta percezione del significante da parte del giudice (ciò che si nota con riguardo alle allusioni difensive circa una compulsazione solo “formale” che i Giudici territoriali avrebbero compiuto delle prove). È ammissibile che il contenuto rappresentativo del documento sia provato attraverso mezzi diversi, come ad esempio la testimonianza: si è confermata così la legittimità del giudizio di sussistenza del reato di pedopornografia in base alla testimonianza raccolta dal giudice circa l’oggetto di fotografie rinvenute nella disponibilità di una determinata persona (Sez. 3, Sentenza n. 3110 del 20/11/2013, rv. 259318).

2.3. È appena il caso di notare come le modalità di produzione del documento e della sua acquisizione, così come le modalità di percezione del suo contenuto rappresentativo da parte del giudice, condizionano fortemente (e, in ipotesi, risolutivamente) la capacità persuasiva della prova. Le possibilità di falsificazione materiale variano a seconda delle circostanze (ad esempio in ragione della eventuale provenienza anonima), ed è sempre necessario considerare la componente “interpretativa” che sottende ad ogni gesto e ad ogni strumento di rappresentazione, specie quando (come nel caso di specie) viene operata una selezione, fondata su criteri di valore e rilevanza. Nel contempo, le possibilità di cattiva percezione del significato aumentano quando la percezione medesima deriva da una rappresentazione mediata del contenuto, e diminuiscono quando vi è diretta osservazione ad opera del decidente, specie se la stessa avviene in presenza di soggetti portatori di punti di vista diversi.

La Difesa ha sommariamente evocato questi temi, che attengono però alla correttezza e completezza del ragionamento probatorio, e non alla utilizzabilità della prova documentale (per la legittimità del riferimento a fotografie di provenienza anonima, si vedano Sez. 1, Sentenza n. 42130 del 13/07/2012, rv. 253800; Sez. 5, Sentenza n. 44868 del 08/10/2003, rv. 227009).

L’affidabilità dimostrativa quale condizione di ammissibilità (questione comunque diversa dalla sua utilizzabilità) è argomento che, dibattuto assai più tra gli studiosi che nella giurisprudenza, attiene comunque alle prove atipiche, e non a quelle documentali.

3. I vizi di motivazione e travisamento della prova prospettati con il secondo motivo di ricorso, che contiene un coacervo di osservazioni critiche su passaggi vari della sentenza impugnata, non sussistono o comunque non assumono rilievo in termini di legittimità del provvedimento.

La tesi della Difesa è che la Corte territoriale, nonostante le esplicite e diffuse sollecitazioni in tal senso provenienti dall’atto di appello, non abbia realmente proceduto ad un esame dello (scarno) materiale probatorio, o abbia proceduto ad un esame superficiale, così commettendo numerosi errori di apprezzamento. Anche in questa prospettiva, per la verità, la motivazione della sentenza è piuttosto contratta, ed in alcuni passaggi equivoca nei riferimenti alle fonti di prova. È noto tuttavia che il travisamento della prova, cui ammissibilmente può connettersi un motivo di ricorso per cassazione, non è una qualsiasi imprecisione nei riferimenti alla base cognitiva, e neppure un qualsiasi errore di percezione del contenuto rappresentativo degli atti.

Ad evitare che il sindacato di legittimità degradi in censura sul merito della decisione, ed attenga realmente alla puntuale osservanza delle norme di legge sul ragionamento probatorio e sulla sua descrizione in sede motivazionale, la fattispecie del travisamento può intendersi realizzata solo quando l’errore attenga alla percezione del dato da parte del giudice, e riguardi un profilo essenziale della regiudicanda. Errore di percezione significa non che il dato sia stato erroneamente valutato, attraverso un errato percorso critico, quanto piuttosto che sia stato equivocato nella sua portata materiale. Il travisamento sussiste, in altre parole, quando il giudice afferma un profilo essenziale del fatto sebbene gli atti ricostruiscano quello stesso profilo in modo difforme, inequivocabilmente, oppure quando si realizza la situazione inversa, e viene negata una circostanza che invece, inequivocabilmente, si desume dagli atti (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, rv. 257499).

Non v’è nessun margine, quindi, per revisioni critiche della lettura del dato probatorio assunta a fondamento della decisione di merito.

Proprio di questo si tratta invece, nella gran parte, per quanto attiene ai motivi di ricorso qui in esame. La Difesa, attraverso una ragnatela di distinguo (anche speciosi) e di riferimenti a dati inessenziali, mira a dimostrare una pretesa negligenza dei Giudici territoriali, ma ben poco documenta in punto di errori od omissioni, e quel poco, quand’anche sussiste, attiene a profili marginali del ragionamento, dei quali non si illustra affatto la necessaria decisività.

Ad esempio, rispetto al dato essenziale della procedura che ha condotto alla identificazione del S. ed alla sua ammissione in proposito, ben poca importanza ha la questione se, all’interessato, fosse stato in prima battuta esibito un fotogramma tratto dai filmati in atti o una fotografia pubblicata da un quotidiano on line. La prima indicazione (errata) potrebbe sottendere ad un sintetico passaggio della motivazione (“fotogrammi suddetti”), ma resta in ogni caso il dato essenziale e non travisato: che il ricorrente fu identificato da un sottufficiale che lo conosceva personalmente grazie ad una fotografia apparsa sul web, e che non aveva negato la propria presenza in piazza San Giovanni nelle circostanze rappresentate dall’immagine.

Ancora. Ben scarsa importanza presenta, nel caso concreto, la polemica difensiva sul senso delle dichiarazioni rese dall’imputato circa le ragioni per le quali si era portato a Roma: se aveva inteso negare il collegamento del suo viaggio con la manifestazione, o se l’aveva ammesso, o se l’aveva giustificato con l’interesse per una ragazza cui interessava la manifestazione. Ferma la pertinenza della decisione di manifestare in piazza al nucleo dei suoi diritti fondamentali, S. non ha negato la riferibilità alla sua persona delle fonti di rappresentazione diretta del suo comportamento. D’altra parte i Giudici di merito non hanno affatto costruito la propria decisione di condanna sul presunto inserimento del ricorrente in nuclei organizzati, o sul compimento di attività preparatorie degli incidenti in cui è stato coinvolto, circostanze che hanno anzi negato (o comunque dichiarato non provate). Si constata, allora, la sostanziale irrilevanza della questione agitata coi motivi in esame.

Discorso in parte analogo vale per le diffuse discussioni sul testo gergale e per la verità incomprensibile dell’sms riguardante “cellerini” e “rabbini”, o sul fatto che la scritta “sbirri assassini” fosse la riproduzione fotografica di un graffito murale e non il testo di un altro sms. I Giudici territoriali hanno inferito dagli elementi indicati che S. era persona interessata e in qualche modo coinvolta in manifestazioni di carattere “antagonista”, circostanza del resto confermata dal suo precedente specifico (anche se assai meno grave) o dagli ulteriori sequestri effettuati in occasione della perquisizione domiciliare. Niente di più e niente di meno. La Corte territoriale evidenzia una pretesa corrispondenza tra la spedizione dello sms “antisemita” (così dubitativamente definito) e l’orario dell’assalto di piazza San Giovanni. La Difesa assume che tale corrispondenza non sarebbe provata, o che sarebbe stata affermata in base a fonti inutilizzabili. Comunque sia, la Corte territoriale ha rilevato espressamente che non può affermarsi un collegamento “operativo” tra il messaggio ed i fatti: una suggestione, o poco più, sostanzialmente priva di rilievo e forse, in effetti, meritevole di migliore approfondimento, o di un esplicito ridimensionamento.

Inutile, ancora, l’accanimento sulle pretese ammissioni di un teste circa l’asserita inconcludenza dei documenti fotografici: le avesse anche fatte, ciò che conterebbe è l’effettiva portata rappresentativa di tali documenti, e non certo l’opinione al proposito di persona assente ai fatti.

Infine, non sussiste quel fenomeno di travisamento, che sarebbe in effetti più rilevante, per effetto del quale i Giudici di appello avrebbero erroneamente attribuito ai testimoni una percezione diretta dei comportamenti delittuosi contestati al S. . Nella sentenza impugnata vi sono riferimenti sintetici al ruolo dei funzionari di polizia intervenuti in dibattimento, senza che possa desumersene l’allusione in termini erronei all’oggetto specifico delle loro deposizioni: per un verso, ciò che filmati e fotogrammi rappresentavano, e per l’altro gli avvenimenti più generali che avevano interessato la città di Roma nel giorno dei fatti.

Insomma, rilievi non decisivi, a carattere critico e dunque sostanzialmente pertinenti alla ricostruzione del fatto.

4. È invece fondato il penultimo motivo di ricorso.

Al netto della profusione di rilievi in fatto, o su presunte approssimazioni nei riferimenti al materiale probatorio, la censura difensiva enuclea tre punti critici della vicenda per cui è processo e della sentenza impugnata: l’integrazione del delitto di cui all’art. 419 cod. pen. nei suoi profili obiettivi; la rilevanza obiettiva della condotta ascritta al S. quale fatto di partecipazione nel reato pluripersonale; l’integrazione del reato concorsuale nei suoi profili soggettivi.

4.1. Dal primo punto di vista, il ricorso pone essenzialmente un problema di completezza della motivazione, più che orientarsi verso una nozione giuridica di devastazione diversa da quella adottata nelle sentenze di merito.

In effetti, nella sentenza del Tribunale, l’integrazione del delitto contestato era argomentata più che altro con rinvio ad una decisione che questa Corte ha già deliberato, riguardo ad altra persona, con riferimento all’incendio del furgone in piazza San Giovanni (Sez. 1, Sentenza n. 26144 del 19/07/2012, non massimata). In realtà la sentenza, relativa oltretutto ad un procedimento cautelare, non aveva (ovviamente) affermato la sussistenza del delitto nel caso di specie. A fronte di una decisione favorevole all’accusato, che aveva escluso la devastazione in quanto le attività vandaliche ascritte all’imputato avevano riguardato un unico bene (il furgone, appunto), la Corte aveva stabilito in diritto che la fattispecie “risulta integrata allorché le condotte di distruzione e danneggiamelo, anche aventi ad oggetto uno specifico bene, siano attuate con modalità tale da ledere il bene dell’ordine pubblico”, richiamando in proposito una propria precedente decisione (Sez. 1, n. 20313 del 29/04/2010, rv. 247451). Nel contempo, la sentenza aveva chiarito come la peculiare capacità offensiva del fatto avrebbe dovuto essere valutata “attraverso la disamina delle condotte antecedenti, concomitanti e susseguenti, descritte nelle relazioni di servizio, che hanno contornato l’episodio dell’incendio del veicolo blindato (creazione di barricate con cassonetti rovesciati dati alle fiamme, lancio di pietre verso i veicoli delle forze di polizia e gli agenti in servizio di ordine pubblico, utilizzo durante l’assalto al veicolo blindato di armi improprie quali bastoni ed un palo in legno con il quale veniva colpito violentemente alla testa il conducente (…)”. L’ordinanza di riesame era stata quindi annullata affinché il competente Tribunale valutasse se nella specie il delitto contestato ricorresse alla luce dei parametri normativi e valutativi indicati.

Va aggiunto come la stessa sentenza avesse affermato un principio ovvio, cioè la possibilità del concorso tra devastazione e delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ma, ancora una volta, censurando la tesi del Tribunale alle luce delle caratteristiche del caso concreto. Nell’ordinanza annullata si era sostenuto “l’assorbimento” della resistenza nel reato di devastazione, in una fattispecie nella quale, secondo l’impostazione accusatoria, l’agente aveva materialmente contribuito a fermare ed incendiare il mezzo della forza pubblica, tanto da essere chiamato a rispondere anche del delitto di tentato omicidio in danno del conducente. Ed infatti questa Corte aveva annotato: “il reato di devastazione include condotte di violenza reale che aggrediscono beni patrimoniali (quali danneggiamenti, furti ed altre condotte lesive di interessi patrimoniali) con una intensità e vastità tale da generare un pericolo per l’ordine pubblico (…); la fattispecie non assorbe condotte connotate dall’uso di violenza contro la persona le quali integrano concorrenti fattispecie autonome di reato”.

Si tratta di principi che, salva l’opportunità di alcune precisazioni, questo Collegio condivide. Qui rileva tuttavia che nell’economia dei provvedimenti di merito concernenti il S. , ed in particolare della sentenza impugnata, la ricostruzione dei fatti punibili, in termini di rilevanza ex artt. 419 e 337 cod. pen., è operata più che altro mediante il rinvio alla decisione appena citata.

Il fenomeno è particolarmente vistoso riguardo al reato concorrente di resistenza aggravata, rispetto al quale detto rinvio (comunque scorretto dal punto di vista metodologico) risulta del tutto inefficiente, non essendovi alcuna descrizione della condotta di violenza o minaccia direttamente finalizzata ad opporsi ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, in questo senso distinguibile dal contributo alla devastazione (la Corte territoriale si è limitata ad osservare che non rileverebbe la mancata individuazione di “specifiche parti offese”).

Certo, è ben possibile si sia inteso risolvere la questione in termini di concorso nei fatti materiali commessi da altri (resta da stabilire se pertinenti all’episodio del furgone o più generalmente riferibili agli scontri di piazza di quel giorno), oppure in una sorta di automatica integrazione, ogni qual volta il danneggiamento riguardi cose destinate dall’amministrazione al governo dell’ordine pubblico. Non è mancato neppure un generico riferimento, di carattere presuntivo, all’attività necessaria alle forze dell’ordine per riprendere il controllo della piazza. Ma si tratta di ipotesi che il Giudice del merito deve enunciare esplicitamente, indicandone lo specifico sostegno probatorio e la giustificazione in diritto, ciò che nella specie non è avvenuto. Oltretutto, alcune delle soluzioni qui evocate in astratto potrebbero risultare in contraddizione con un connotato di occasionante ed estemporaneità del comportamento tenuto dal S. , che non viene negato nei provvedimenti di merito.

Quanto al reato di devastazione, il Giudice del rinvio ne valuterà la sussistenza in base alle coordinate interpretative correnti, nella declinazione specificamente rilevante alla luce dei fatti perseguiti.

È appena il caso di ricordare, anzitutto, che il delitto di devastazione non è integrato da qualsiasi danneggiamene, neppure quando lo stesso riguardi cose di rilevanti dimensioni o rilevanti per numero. Esiste, come per molti dei delitti contro l’ordine o contro l’incolumità pubblica, un problema di assicurazione dei principi di tassatività e di offensività, e dunque l’esigenza di orientare la ricostruzione della condotta punibile alla luce della sua idoneità ad offendere il bene giuridico protetto, che nella specie è costituito dall’ordine pubblico.

Già il termine devastazione, per la verità, evoca a livello sintattico un fenomeno di primaria grandezza, di diffusa e grave distruzione, e non può quindi esaurirsi in un semplice danno, per quanto recato a molti oggetti o particolarmente distruttivo. La funzione di orientamento dell’offensività vale a delimitare la fattispecie con riguardo a quei fatti che, per il contesto e la portata, recano turbamento non a persone o gruppi, ma alle condizioni stesse di sicurezza della vita associata, e dunque in modo indiscriminato e su scala estesa. Insomma, come si è notato in altre occasioni, “l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 419 cod. pen. (…) consiste, nell’ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell’ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza” (Sez. 1, Sentenza n. 16553 del 01/04/2010, rv. 246941; Sez. 1, Sentenza n. 22633 del 01/04/2010, rv. 247418).

Nel ricorso viene evocata la questione della configurabilità del delitto a fronte della distruzione di un solo oggetto. In realtà – nonostante qualche contraria presa di posizione (oltre alla sentenza appena citata, si veda Sez. 6, Sentenza n. 15543 del 27/03/2009, rv. 243184) – non sembrano inconcepibili situazioni nelle quali, per le caratteristiche della cosa danneggiata, e per le funzioni dalla stessa assolte nello svolgimento della vita collettiva, l’attacco recato alla relativa integrità assuma il significato offensivo tipico della fattispecie in considerazione.

Ma l’argomento assume in questo giudizio importanza assai limitata. La Difesa ha contestato la responsabilità del S. , pur nel flusso e riflusso degli argomenti, più che altro in termini di incidenza causale del suo personale comportamento, e di integrazione del dolo punibile. Nella stessa sentenza di legittimità richiamata dalla Corte territoriale, l’indicazione sul rilievo da conferirsi alla distruzione di un solo oggetto era finalizzata a chiarire che la questione avrebbe dovuto essere valutata nel più generale contesto dei disordini verificatisi prima, durante e dopo l’assalto al furgone (segnati dai danni recati a numerosissimi stabili, dall’incendio di vetture, ecc). Ed in effetti, sia pur con motivazione censurabile per la sua genericità (infra), i Giudici di merito si sono riferiti appunto al “contesto”.

Può aggiungersi che non è astrattamente inconcepibile neppure l’integrazione della fattispecie ad opera di una sola persona, non trattandosi di un reato a necessaria connotazione plurisoggettiva, neppure in termini logici. L’essenziale è che l’azione distruttiva assuma le connotazioni che sopra si sono sommariamente enunciate.

Nella pratica, per altro, l’evento tipico della fattispecie si determina usualmente per il cumulo di singoli comportamenti, che sono tenuti materialmente da persone diverse. Detti comportamenti assumono la rilevanza tipica della devastazione solo grazie alla relazione tra loro intercorrente. Si pongono allora le questioni interpretative più delicate, che non a caso appaiono risolutive anche nella presente fattispecie.

La prima attiene al concreto atteggiarsi, nella materia in esame, del criterio di identificazione della condotta concorsuale, cioè il contributo causale del singolo alla produzione dell’evento (art. 110 cod. pen.). La seconda questione concerne il dolo punibile, non tanto sul piano della struttura, quanto in termini di oggetto e di governo delle relative dinamiche probatorie. Il problema, quando si parla di comportamenti da qualificare alla luce di avvenimenti antecedenti, concomitanti e finanche successivi, che ovviamente rilevano nella determinazione dell’elemento soggettivo, appare di evidenza immediata.

4.2. La Difesa del ricorrente ha proposto e propone, tra gli altri, un tema che potrebbe definirsi di “congruenza” tra la portata del comportamento individuale e l’evento di lesione dell’ordine pubblico che deriva da un fatto complessivo grave al punto da potersi qualificare come devastazione.

La questione non può che essere affrontata secondo i principi generali concernenti la funzione tipizzante dell’art. 110 cod. pen, che notoriamente assolve il compito di distribuire le responsabilità per un fatto collettivo nel cui ambito nessuno dei concorrenti, o parte soltanto tra essi, abbia compiuto per intero l’azione tipica.

Il problema non si pone nei casi di concorso nella deliberazione od organizzazione di moti di piazza destinati a risolversi in devastazioni e saccheggi: qui il contributo del singolo è fattore direttamente mirato dell’evento nella sua dimensione materiale tipica (cioè devastante). Va solo notato, in questa sede, come si tratti di una forma di manifestazione del reato che, se del caso, deve essere posta ad oggetto di specifica contestazione, ed ovviamente deve essere affermata dal giudice, sulla base delle prove disponibili, nella sua specifica connotazione. Nel caso di specie, come accennato, è stata positivamente esclusa (la prova de) la partecipazione di S. alla preparazione dei disordini e dello stesso assalto al furgone.

È noto per altro che il concorso di persone nel reato si regge sul principio di equivalenza causale dei contributi umani, ed anzi dei fattori causali in genere (rispettivamente, artt. 110 e 41 cod. pen.). Sarebbe dunque erronea la tesi che limitasse l’integrazione del delitto, sul piano materiale, con esclusivo riguardo al comportamento di coloro che partecipino direttamente e personalmente all’intera attività distruttiva che fonda, nel caso concreto, la devastazione. L’esame dei precedenti documenta il rilievo che correttamente può assumere il riscontro di una partecipazione continuativa e fattiva ai disordini, la quale ovviamente comporta, in rapporto di proporzione inversa, la diminuzione dei possibili dubbi sulla rilevanza causale dell’apporto e sull’integrazione del dolo punibile. Non si tratta però di una connotazione del fatto tipico concorsuale, quanto piuttosto, ed appunto, di una concludenza dei fatti in termini di prova logica del concorso doloso nella devastazione.

Va anche notato, nel contempo, che la necessaria congruenza “di scala” resta assicurata misurando l’efficienza causale del contributo individuale sull’evento tipico della fattispecie (e non, ad esempio, rispetto al danneggiamento di un singolo oggetto). In questa prospettiva difetterebbe di tipicità la condotta che, pure in qualche modo confluente nei disordini che conducono alla devastazione (nel significato tecnico di distruzione vasta e indiscriminata), risultasse priva di significativa influenza sulla natura devastante delle conseguenze del comportamento collettivo. La questione, in ogni caso, non può essere risolta in termini di mera “partecipazione ai disordini” o sulla base della responsabilità per un microevento inidoneo, se isolatamente osservato, a condizionare la qualificazione del fatto nel suo pieno significato lesivo.

Per venire dal generale al particolare, sarà necessario anzitutto che si focalizzi con la necessaria chiarezza un contributo di ordine morale o materiale all’azione distruttiva, anche ed eventualmente per quella sola parte che, per la sua relazione con il fenomeno complessivo, può comunque considerarsi causa efficiente dell’evento giuridico. In secondo luogo, ed appunto, andrà provata la rilevanza del fatto materiale quale concausa dell’evento di devastazione.

Ebbene, se si guarda alla sentenza impugnata, anche nell’integrazione che le deriva dalla disposta conferma della sentenza di prime cure, il tema della condotta materiale ascritta al S. risulta trattato in termini generici (almeno per quanto attiene alla replica alle obiezioni difensive), ed il tema della sua rilevanza, nel senso appena indicato, resta sostanzialmente implicito.

Il Giudice del rinvio dovrà chiarire in che senso si intenda (ammesso che possa intendersi) che S. aveva partecipato alla distruzione del veicolo, tenendo conto dei rilievi che, nelle sentenze già pronunciate, tendono ad escludere la sua partecipazione alla fase iniziale del fatto. L’affermazione della responsabilità sembra passare ora dall’assunto che il liquido contenuto nella bottiglia aperta in possesso dell’imputato fosse infiammabile, ora dall’assunto che S. avesse lanciato oggetti non meglio precisati verso il veicolo ormai distrutto, ora attraverso il riferimento a gesti di esortazione che l’interessato avrebbe rivolto a terzi. Occorre, a fini di correttezza del ragionamento probatorio e sufficienza della motivazione, che sia enunciato con chiarezza l’intervenuto accertamento di uno o più dei fattori causali indicati (che devono atteggiarsi – si ricordi – a mezzi concorrenti di distruzione del veicolo, e non ad esempio a gesti di scherno o di deplorevole entusiasmo), ed occorre che siano indicati gli specifici elementi di prova a sostegno dei relativi assunti, avuto particolare riguardo ai motivi di appello predisposti dalla Difesa.

La quale Difesa, in effetti, aveva dettagliatamente contestato la natura infiammabile del liquido sversato, tra l’altro non esplicitamente affermata dal Tribunale (che ha considerato l’azione di S. addirittura ininfluente in termini di produzione di danni al furgone), e la desumibilità dai fotogrammi poi citati dalla Corte territoriale delle ulteriori condotte distruttive e/o partecipative (ipotizzandosi – sempre dalla Difesa – che la Corte si sia fondata sulla “interpretazione” delle immagini ad opera della polizia giudiziaria, attraverso didascalie ritenute “inutilizzabili” dal Tribunale e più che altro inutili, una volta che la parte abbia sollecitato il Giudice alla diretta verifica di senso del contenuto rappresentativo del documento).

La risposta a tali obiezioni risulta generica, o comunque non efficace nell’ottica sopra delineata. E deve aggiungersi che il ricorrente insiste, con l’impugnazione di legittimità, nell’affermare che la presenza del S. sul luogo dei fatti sarebbe documentata per venti secondi circa, e non per quella quindicina di minuti e più cui si riferiscono i Giudici territoriali, e sulla quale vengono tra l’altro svolti rilievi a fini di prova della “partecipazione” attribuita all’imputato e della maturazione da parte sua del dolo punibile di devastazione. Un dato obiettivamente verificabile, se riferito alla durata del filmato ed all’assenza di pertinenti fonti di prova ulteriori, che avrebbe dovuto essere oggetto di esplicita considerazione o smentito non per mera enunciazione, ma in base alla compiuta indicazione degli elementi di prova storica o logica che lo contraddicono.

Solo una volta raggiunto un nitido e motivato convincimento sulla fisionomia della condotta materiale rimproverabile al S. potrà darsi correttamente luogo, ad opera del Giudice del rinvio, alla verifica della relazione fra tale condotta ed i fattori “antecedenti, concomitanti e successivi” che la qualificherebbero come concorso in devastazione.

4.3. Come accennato, i fattori appena evocati sono componenti essenziali del reato sul piano materiale, e devono dunque riflettersi nella rappresentazione e volizione dell’agente. Il quale, di conseguenza, non deve solo volere la condotta distruttiva da lui stesso messa in atto, ma percepire, nonostante agendo, che tale condotta si inserisce in un contesto che la rende concausa di un evento devastante, nel senso tecnico già chiarito del termine (Sez. 1, Sentenza n. 26830 del 08/03/2001, rv. 219900).

La Corte territoriale ha affrontato il problema in termini stringati, sostanzialmente esauriti nell’assunto che sarebbe bastato a S. guardare ciò che gli avveniva attorno (per quindici minuti, appunto) per comprendere la portata di ciò che andava facendo. Nei termini in cui è formulato, l’assunto non è armonico con la ricostruzione del fatto sotto il profilo obiettivo, che i Giudici territoriali hanno operato sia riferendosi al complesso degli incidenti registrati a (OMISSIS) , sia richiamando il principio enunciato da questa Corte con la già citata sentenza n. 26144 del 2012. Il contesto “antecedente, concomitante e successivo” è riferimento ben più ampio di quello circoscritto alla distruzione del furgone ed agli avvenimenti svoltisi in piazza San Giovanni contestualmente alla presenza del S. , per altro descritti in termini assai sommari.

È appena il caso di precisare la limitata incidenza che i fatti “successivi” possono esercitare, in linea generale, nell’accertamento del dolo punibile. Il principio di colpevolezza esclude, per ovvie ragioni, il cd. lien moral tra l’agente ed eventi successivi alla sua condotta, quando non siano previsti o prevedibili. E del resto questa Corte ha già avuto modo di escludere che il delitto di devastazione possa essere integrato, nei profili soggettivi, da forme di dolo eventuale (Sez. 2, Sentenza n. 25436 del 06/06/2007, rv. 237153). Dunque, la rilevanza dei fattori sopravvenuti sarà in genere limitata ai casi di preordinazione dell’evento nella sua portata devastante, nel qual caso il problema resta escluso in radice.

Quanto ai fatti “concomitanti” e “antecedenti”, occorrerà ugualmente che l’agente ne abbia cognizione, pur fuori (ancora una volta) dal caso della preordinazione o addirittura della diretta partecipazione, per i motivi già indicati: sono elementi essenziali del reato, nella sua qualificazione di illecito contro l’ordine pubblico. Naturalmente, la prova al proposito sarà in genere indiretta, e comunque fondata su argomenti di ordine logico, ma dovrà essere enunciata e valutata criticamente.

Nel caso di specie, affinché il ragionamento probatorio sia congruente (e comunque adeguatamente esplicitato per le parti e per l’eventuale giudice dell’impugnazione), andrà chiarito a quali degli avvenimenti “antecedenti o concomitanti” (di quelli “successivi” i Giudici territoriali hanno in pratica già escluso la rilevanza) si farà riferimento come oggetto della percezione dell’imputato, al fine di dimostrare che egli aveva compreso e voluto la portata “devastante” del proprio comportamento. Ciò tenendo conto del fatto che pare accettata la tesi del suo arrivo a distruzione del furgone già compiuta (soprattutto, a fuga del conducente già effettuata) e che manca una ricostruzione pur sommaria degli avvenimenti che, nella piazza, avevano potuto ragionevolmente svolgersi sotto la percezione dell’interessato.

4. Anche l’ultimo dei motivi di ricorso è fondato.

Alle doglianze proposte con l’atto di appello, relativamente alla mancata applicazione dell’attenuante dell’avere agito per suggestione di una folla in tumulto (art. 62, numero 3, cod. pen.), la Corte territoriale ha risposto con motivazione insufficiente e, comunque, incongrua.

In particolare, si è formulato in termini assertivi l’assunto che l’imputato non era stato per nulla suggestionato, avendo riportato una condanna per fatto “analogo” ed essendosi spinto ad aizzare altre persone.

A parte le necessità di verifica ed organica motivazione in ordine al significato del gesticolare cui allude la Corte territoriale – delle quali già sopra si è detto – il rilievo, nei termini almeno in cui è formulato, non ha forza logica: semmai, potrebbe comprovare il clima di esaltazione collettiva che regnava sul luogo e nel momento dei fatti (sempreché non ci spinga a dire che S. aveva assunto un ruolo direttivo nel compimento dell’attacco al furgone).

Quanto al precedente, le notizie più dettagliate provengono dal ricorso difensivo (danneggiamento e interruzione di pubblico servizio): fatti risalenti (2007), non connotati da violenza personale e comunque dalla macrodimensione tipica della devastazione, dei quali dunque avrebbe dovuto meglio precisarsi la connotazione “analoga”. In ogni caso – fuori dall’ipotesi (ancora una volta contraddittoria) che si consideri provata la preordinazione ad opera del ricorrente d’una propria partecipazione ai disordini – non si comprende perché il precedente avrebbe dovuto escludere di per sé la “suggestionabilità” del S. (impegnato, come si è visto, in una azione “individuale” ed all’apparenza estemporanea, come in pratica riconosciuto dallo stesso Tribunale).

Per inciso (e ciò si nota anche con riguardo alla ritenuta predeterminazione del S. a partecipare alla manifestazione), la Corte territoriale ha citato adesivamente un precedente (Sez. 1, Sentenza n. 42130 del 13/07/2012, rv. 253799) con il quale, in realtà, questo Giudice di legittimità aveva annullato la decisione di negare l’attenuante, chiarendo che non poteva correttamente valorizzarsi, allo scopo, la preordinata volontà degli interessati di partecipare ad una manifestazione di piazza, la quale non coincide affatto con la preordinata deliberazione di dare luogo a disordini, e men che meno a vere e proprie devastazioni: “l’intenzione di concorrere alle manifestazioni di protesta (…) non rivela, ancora e di per sé, che costoro presero parte ad un gruppo costituitosi al fine precipuo di spingere ad atteggiamenti violenti. In buona sostanza e per dirla in negativo, affinché possa negarsi l’applicabilità della circostanza in esame, occorre escludere che gli autori dei fatti di violenza collettiva si determinarono a quelle illecite condotte soltanto perché, trovatisi in mezzo ad una diffusa situazione di disordine, ebbero una minore resistenza psichica alle spinte criminali e si lasciarono andare ad atti di violenza nella misura in cui furono contaminati dalla “fermentazione psicologica per contagio che si sprigiona dalla folla” (Sez. 3, Sentenza n. 2715 del 13/10/1965, rv. 99947)”.

Il Giudice del rinvio valuterà dunque la questione in fatto alla luce dei criteri argomentativi desumibili dai rilievi che precedono.

P.Q.M.

 Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

 

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