Si legge in sentez che sotto il profilo logicogiuridico, condividendo le valutazioni del primo giudice in merito al riconoscimento della continuazione esclusivamente fra i reati dolosi ,poiché è inconfigurabile il vincolo della continuazione tra reati dolosi e reati colposi ( Cass. 3-12-99, Nadin , rv 215447; Cass. 17-1-2001, Mariani , rv 218970; Cass, Sez. IV 19-6-2007n. 35665, rv 237454). E su tale incompatibilità ontologica non esplica alcuna efficacia il disposto dell’art 671 cpp , così comemodificato dalla I. 49/06 .

Si è infatti ritenuto , in giurisprudenza , che la nuova disciplina non abbia modificato l’assetto dell’istituto della continuazione. Ne consegue che , per l’applicazione della disciplina del reato continuato , non può valere , da solo , lo stato di tossicodipendenza in cui versi l’imputato ,non costituendo esso prova dell’originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni , nei loro caratteri essenziali ( Cass. , Sez. VI , 30-11-2006 n. 40349, rv 232456).

Lo “status” di tossicodipendenza può dunque essere incluso fra gli elementi da prendere in esame onde verificare se sussista o meno l’unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano da esso dipendenti ma sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione ( Cass. Sez I 21-2-2007 n. 7190, rv235685).E abbiamo visto come l’omogeneità dell’elemento psicologico sia condizione essenziale. D’altronde non sarebbe concepibile nel caso di specie , un unico , originario disegno criminoso comprendente anche la guida in stato di ebbrezza e l’investimento del velocipede , a meno di non ipotizzare la dolosità di tali condotte.

Il testo integrale della sentenza

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza n. 35543 del 17 settembre 2012

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