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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza n. 17355 del 16 aprile 2013

Ritenuto in fatto

1. L.F. è sottoposto a indagine con riferimento al delitto di cui agli articoli 216 comma primo n. 1 legge fallimentare, 223 comma primo, 219 comma primo medesima legge, perché, in qualità di amministratore unico della NUOVA PANSAC spa fino al 10 marzo 2010, e di presidente del consiglio di amministrazione dal 10 marzo 2012 al 16 dicembre 2012 della medesima società, dichiarata insolvente dal tribunale di Milano, con sentenza 12 dicembre 2011, distraeva o comunque distruggeva e/o dissipava il patrimonio della società. Le condotte distrattive o dissipative, secondo il capo di imputazione provvisorio, appaiono diversificate. Al L. si addebita, infatti, di avere stipulato con la società AC MANTOVA srl vari contratti di sponsorizzazione, per un importo di oltre 16 milioni di Euro, di avere stipulato con la FOX ENERGY srl contratti di consulenza per un totale di Euro 1.200.000, di aver effettuato altri pagamenti alla predetta srl, di aver stipulato un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile per un canone di Euro 200.000 iniziali e altre 95 “rate” mensili per Euro 38.217, essendo stato però l’immobile destinato all’uso privato dell’indagato, di aver effettuato spese di manutenzione straordinaria dell’immobile predetto, spese tuttavia addebitate integralmente alla NUOVA PANSAC spa, di aver stipulato contratto di locazione finanziaria per un elicottero e per acquisto di autovetture di lusso, destinando tali mezzi di trasporto a uso personale, di avere acquistato un’imbarcazione per un controvalore di oltre Euro 230.000, di avere stipulato un contratto (per un valore di 2,7 milioni di Euro) per l’informatizzazione degli uffici della NUOVA PANSAC, di aver versato, utilizzando fondi sodetari, la quota associativa di un club, di avere consentito alla madre spese personali, di avere utilizzato fondi della PANSAC per pagare abbonamenti e quote, relativi ad attività sportive o ricreative.

2. Il L. si trova in stato di custodia cautelare in carcere.
3. Il tribunale del riesame di Milano, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riesame, confermando l’ordinanza emessa suo tempo dal gip e condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
4. Avverso tale ordinanza, ricorre il difensore di L.F. , deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, atteso che questa è l’unica esigenza ravvisata dal collegio cautelare, il quale ha escluso la sussistenza del pericolo di fuga.
Secondo il tribunale, il L. , per anni, si sarebbe disinteressato delle sorti della spa.
Trattasi, in realtà, di affermazione che contraddice altra parte della motivazione, nella quale si sostiene che la predetta società era competitiva e forte sul mercato mondiale. Donde il tribunale milanese abbia tratto il suo convincimento circa il disinteresse dell’indagato non è dato comprendere, anche alla luce del fatto che – per anni – non sono stati distribuiti dividendi aziendali, i quali, essendo L. l’unico azionista, sarebbero stati interamente di sua competenza.

In realtà all’indagato vengono rimproverati atti di gestione e non fatti delittuosi.
La crisi di liquidità della spa non fu certo dovuta al perseguimento di interessi personali da parte del ricorrente.

È il caso di evidenziare che una crisi di liquidità non ha di per sé rilevanza penale. Rimproverare a L. l’acquisto di una Ferrari, avvenuto nel 1995, con riferimento alla insolvenza manifestatasi nell’anno 2009 è paradossale, anche in considerazione del fatto che, nel 2008, la società chiuse i bilanci in attivo. Secondo il tribunale del riesame, poi, il pericolo di reiterazione della condotta criminosa sarebbe desumibile dal fatto che altre società nelle quali il L. , a vario titolo, era coinvolto versino (o abbiano versato) in stato di difficoltà, di illiquidità, ovvero di insolvenza. Ciò non spiega come e perché l’indagato potrebbe porre in essere condotte analoghe a quelle oggetto di contestazione. In realtà, dalla trama motivazionale, traspare il carattere essenzialmente sanzionatorio della misura cautelare, posto che il tribunale lombardo pone più volte in evidenza il costo sociale (licenziamenti, cassa integrazione ecc.) del dissesto della NUOVA PANSAC. Ma tale costo sociale, purtroppo, è la conseguenza di qualsiasi situazione di difficoltà finanziaria in azienda. Va viceversa posto in evidenza come la condotta addebitata al L. , in realtà, non abbia fruttato alcun arricchimento personale allo stesso.
L’indagato non ha avuto alcun vantaggio patrimoniale dal preteso comportamento distrattivo. L. certamente non incarna il tipo del bancarottiere, né il tribunale milanese ne esamina funditus la personalità, trascurando peraltro che l’indagato ha perso qualsiasi disponibilità finanziaria, perché tutti i suoi beni e le sue risorse erano investiti nella spa, della quale – peraltro – ha perso il controllo dal 2010, epoca a far tempo dalla quale si è astenuto da qualsiasi attività gestionale; né risulta che lo stesso abbia intrapreso altre attività imprenditoriali.

In altre parole, manca nell’affermazione del tribunale del riesame circa il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, qualsiasi valutazione circa l’attualità di tale pericolo. Il tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che mancano i mezzi materiali per il compimento di nuove intraprese economiche e quindi non si vede come, anche volendo, L. potrebbe reiterare la condotta che gli è addebitata.
5. Quanto all’adeguatezza della misura applicata, la motivazione è meramente apparente. Affermare che L. non possa fruire della meno gravosa misura degli arresti domiciliari, perché potrebbe, tramite parenti e/o amici, perseverare nell’attività delittuosa, è una affermazione di stile, in quanto applicabile a qualsiasi soggetto abbia, appunto, parenti o amici.

Il tribunale del riesame produce dunque un ragionamento astratto, perché non individua i soggetti che potrebbero in concreto collaborare con l’indagato, permettendogli di replicare la sua condotta, che si assume contra legem. In definitiva, nessun elemento concreto e attuale depone nel senso indicato dal collegio cautelare.
6. Con il ricorso si deduce ancora carenza dell’apparato motivazionale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi. Erra il tribunale del riesame quando sostiene che L. avrebbe causato il dissesto della società con la sua condotta. Le cause del dissesto in realtà consistettero in gravi problemi di liquidità e nella contingente situazione nazionale e internazionale e non certo, come pretende il tribunale, in attività di dissipazione o distrazione. Il totale degli esborsi finanziari sostenuti per presunte spese personali, peraltro, inciderebbe solo nella misura dell’1,4% sul fatturato delle spese contestate e, dunque, anche dal punto di vista logico, è francamente inimmaginabile che dette spese, seppur sussistenti, possano aver avuto causa nel dissesto della spa. È inoltre da notare che, nell’ultimo anno di gestione affidata al ricorrente, la NUOVA PANSAC conseguì utili, cosa non più ripetuta dal momento in cui L. non fu più amministratore unico, perché – da quel momento – iniziarono le perdite. Né è pertinente il richiamo che il tribunale milanese fa alle comunicazioni dei sindaci, i quali, nel 2009, chiesero all’amministratore di interrompere i finanziamenti per sponsorizzazione alla squadra di calcio. Ciò sta a provare, a contrario, che, fino a quel momento, le cosiddette attività distrattive addebitate a L. tali non erano state considerate neanche dal collegio sindacale.
7. Erronea è poi l’affermazione, in base alla quale L. , con fondi della spa, avrebbe acquistato quote (e dunque la proprietà) della AC MANTOVA. Tale acquisto avvenne con fondi personali del L. . Le somme versate alla predetta società sportiva a debito della NUOVA PANSAC spa hanno tutte causale nella attività di sponsorizzazione e dunque hanno un adeguato corrispettivo. Aver poi definito “spropositato” l’esborso compiuto da NUOVA PANSAC a favore di AC MANTOVA per sponsorizzazione è un’affermazione che, in quanto sprovvista di apparato dimostrativo, è priva di valore.
8. Non meno arbitrarie sono le accuse che vengono formulate per quello che riguarda il contratto di consulenza con FOX ENERGY, consulenza limitata, nei fatti, al solo studio per la realizzazione di un impianto di cogenerazione di energia. Inoltre, arbitrario è anche il rimprovero relativo ai rapporti tra NUOVA PANSAC e KIBBUZ, società attiva nell’ambito della produzione di software aziendale, atteso che l’inadeguatezza del software messo a punto dalla KIBBUZ attiene a quello trovato in essere dal commissario straordinario, ma si tratta di un software adottato dopo che L. fu estromesso dall’attività di amministratore unico.
9. Da ultimo, quelle che vengono considerate spese personali del ricorrente (autovetture, elicottero ecc), tali non sono. Il tribunale del riesame dimostra di non aver nemmeno letto le produzioni difensive, di non aver esaminato le fatture di acquisto e di (ri)vendita, il che avrebbe consentito di rilevare la totale ininfluenza di tali spese nell’ambito della gestione sociale. In merito si profilerebbe anche una causa di nullità dell’ordinanza per omessa valutazione delle argomentazioni difensive.

Considerato in diritto

1. La seconda censura è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.1. Al L. è contestato il reato di cui al primo comma dell’articolo 223 della legge fallimentare, con riferimento all’articolo 216, primo comma, della medesima legge; ne consegue che l’elemento oggettivo del reato rimane integrato dalla semplice condotta distrattiva, operata in danno di società dichiarata fallita. Al fallimento, in ragione del disposto dell’articolo 95 del decreto legislativo 8 luglio 1999 numero 270, è equiparata, agli effetti penali, la dichiarazione dello stato di insolvenza, dichiarazione che, nei caso in esame, come recita il capo provvisorio di imputazione, è intervenuta con sentenza del tribunale di Milano in data 12 dicembre 2011.
Non ha dunque alcuna rilevanza accertare se il dissesto della spa e la conseguente dichiarazione di insolvenza siano state conseguenza delle condotte distrattive addebitate al ricorrente, atteso che il nesso causale tra la condotta dell’agente e il dissesto della società è previsto unicamente per le ipotesi di cui al secondo comma del ricordato articolo 223 della legge fallimentare.
È infatti indiscutibile che il fallimento (o lo stato di dissesto) non possono certo assumere la veste di evento della condotta di distrazione.
1.2. Ne consegue che tutti gli argomenti spesi nel ricorso (e, in parte, anche nel provvedimento impugnato) per dimostrare che lo stato di insolvenza è da porsi (ovvero non è da porsi, secondo il ricorso) in relazione alla condotta del L. sono superflui e non possono e non devono essere presi in considerazione in questa sede.
2. Tanto chiarito, la ricorrenza dei gravi indizi dell’attività distrattiva è sufficientemente illustrata nell’ordinanza del tribunale del riesame di Milano, atteso che è stato evidenziato come L. abbia utilizzato le casse sociali, tanto per acquistare beni e servizi che con la spa NUOVA PANSAC non avevano a che fare, quanto per sponsorizzare, con oltre 16 milioni di Euro, una società calcistica di serie B (poi serie C), società -e non è fatto trascurabile- che, era già stata acquistata dal ricorrente stesso, il quale, dunque, stava finanziando, in tal modo, una attività comunque a lui riferibile (e si trattò di un finanziamento che, come leggesi a fol. 5 del provvedimento ricorso, lo stesso L. giudicò “inutile”).
Tra le spese “eccentriche”, il tribunale elenca il leasing di un lussuoso appartamento, adibito ad abitazione dell’indagato, gli esborsi per la ristrutturazione/manutenzione del predetto appartamento (per un totale di Euro 1.133.352,64), l’acquisto di autovetture di lusso e di prestigio, quali Ferrari, Porsche Cayenne, ecc, l’acquisto di un’imbarcazione del valore di oltre Euro 230.000; si tratta, evidentemente, di beni che difficilmente possono essere posti in relazione con le esigenze aziendali.
2.1. E inoltre si legge dell’acquisto di un elicottero, velivolo che, come sostiene il tribunale del riesame, non poteva essere funzionale al raggiungimento delle varie sedi della spa, atteso che esse distavano pochi chilometri l’una dall’altra.
Ancora: dalle casse della spa furono prelevati fondi per far fronte alle spese che la madre del ricorrente doveva sostenere, ovvero per pagare i soggiorni del L. in costosi resort balneari o sciistici o quanto ancora per finanziare attività di consulenza e ricerca circa la cogenerazione di energia, consulenza mai sfociata nella redazione di un concreto progetto. In sintesi, il tribunale del riesame pone in evidenza come il ricorrente non facesse sostanziale differenza fra i suoi fondi personali e i fondi della società di cui era amministratore unico e – non va trascurato – da un certo momento in poi, presidente del consiglio di amministrazione. Che dunque L. abbia tenuto condotta distrattiva è adeguatamente illustrato e dimostrato nel provvedimento impugnato e, sostanzialmente, con il ricorso ciò non è radicalmente negato, in quanto, come premesso, il ricorrente si concentra principalmente (ma inutilmente, per quanto si è detto) nello sforzo di dimostrare che tale attività distrattiva non causò il dissesto della spa.
3. La seconda censura è infondata per quel che riguarda la sussistenza delle esigenze cautelari, ma è fondata per quanto attiene alla adeguatezza della misura cautelare effettivamente assunta, adeguatezza che non è sufficientemente dimostrata dalla motivazione esibita.
3.1. Quanto al primo aspetto, il pericolo di reiterazione della condotta criminosa è sufficientemente illustrato dal collegio cautelare, il quale, contrariamente a quel che si sostiene nel ricorso, ha adeguatamente illustrato la personalità del L. , soggetto che tendeva a identificarsi nella azienda e, quindi, propendeva verso la “valutazione unitaria” del suo patrimonio e di quello della NUOVA PANSAC.
Il tribunale del riesame pone poi in evidenza come anche le altre compagini sociali, nelle quali il ricorrente risulta coinvolto, abbiano subito processi di destabilizzazione finanziaria, finendo, a loro volta, in dissesto; così come pone in evidenza che i soggetti risultati beneficiari delle elargizioni della spa erano comunque, direttamente o indirettamente, legati proprio a L. (es. la KIBBUZ faceva capo a M.N. , cugino dell’indagato). Viene anche fatto rilevare come L. fosse rimasto sovente indifferente verso i richiami che reiteratamente gli aveva mosso il collegio sindacale. Da tali comportamenti il tribunale del riesame trae, non illogicamente, la conclusione che il ricorrente abbia una spiccata propensione a commettere reati della stessa indole e natura di quello per il quale si procede. È poi è di tutta evidenza che l’eventuale mancanza di mezzi finanziari che, secondo quanto si legge nel ricorso, in questo momento, connoterebbe la situazione patrimoniale del L. , non è, di per sé, ostativa alla reiterazione dell’attività criminosa, in quanto, evidentemente, detta attività ben può essere compiuta anche in concorso e collaborazione con altri soggetti.
4. Viceversa, per quel che riguarda l’adeguatezza della misura cautelare concretamente adottata e mantenuta (custodia carceraria), il giudicante non fornisce una soddisfacente giustificazione. Con particolare riferimento alla richiesta misura alternativa degli arresti domiciliari, il tribunale milanese scrive che “l’indagato potrebbe, anche dal suo domicilio, reiterare condotte analoghe, anche attraverso l’aiuto di familiari o amici”. Effettivamente si tratta di un’affermazione che colpisce per la sua apoditticità e per la sua astrattezza, in quanto si risolve in una forma tautologica, con la quale si finisce per significare che l’unica misura adeguata è la custodia intramuraria, perché tutte le altre tali non sono. In merito, la critica del ricorrente coglie nel segno, in quanto il giudice avrebbe quantomeno dovuto indicare le circostanze concrete e gli effettivi pericoli di rischio di una collaborazione contra jus con soggetti che vengono indicati solo in quanto appartenenti a categorie (amici e/o parenti), categorie, peraltro, dagli incerti confini (specialmente per quel che riguarda gli “amici”) e all’interno delle quali neanche si chiarisce se esistano (o fondatamente si suppone che esistano) soggetti capaci di (e disponibili a) collaborare con il L. nelle ipotizzate future avventure bancarottiere.
5. S’impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla adeguatezza della misura cautelare in concreto adottata, con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Milano. Nel resto il ricorso va rigettato.
6. La Cancelleria provvederà alle segnalazioni ai sensi dell’articolo 94 disp. att. cpp.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato in punto di adeguatezza della misura cautelare, con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Milano; rigetta nel resto il ricorso; manda alla Cancelleria per le segnalazioni ai sensi dell’articolo 94 disp. att. cpp..

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