Cinture di sicurezza

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza  9 gennaio 2014, n. 259

Fatto e diritto

“RILEVA IN FATTO.
1 – R.P. propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Caserta, contro il verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale di Caserta, con il quale era stata riscontrata la violazione dell’art. 172 d.lgs 285/1992 per aver circolato a bordo della propria autovettura senza tenere allacciate le cinture di sicurezza; in quella sede sostenne di esser stato in stato di necessità a causa delle proprie condizioni di salute – riscontrate dal locale presidio ospedaliero.
2 – Il Comune di Caserta, costituendosi, negò che il dolore toracico la cui esistenza era stata riferita ai sanitari, integrasse gli estremi della causa di giustificazione di cui all’art. 4 della legge 689/1981.
3 – Il Giudice adito respinse l’opposizione e tale decisione, gravata di appello dal predetto soccombente, fu confermata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Caserta – con decisione n. 47/2011, depositata il 14 gennaio 2011.
4 – Per la cassazione di tale decisione il R. ha proposto ricorso, facendo valere quattro motivi. La parte intimata non ha svolto difese”.

OSSERVA IN DIRITTO:

5 – Con il primo motivo parte ricorrente fa valere la violazione dell’art. 112 cpc in cui sarebbe incorso il giudice del gravame non pronunziandosi sulla dedotta presenza dello stato di necessità: giudica il relatore che la censura non sia fondata in quanto la motivazione del giudice dell’appello ha preso espressamente in esame l’incidenza della patologia lamentata – refertata nel nosocomio casertano come “dolore toracico di breve durata” – sulla richiamata esclusione della antigiuridicità della condotta contestata, e quindi ha pronunziato, pur senza indicarne il referente normativo, sull’insussistenza dell’esimente di cui all’art. 4 L. 689/1981.
6 – Con il secondo motivo viene denunziata la insufficienza della motivazione nell’escludere che la patologia – rectius: la sintomatologia – transeunte potesse essere di tale gravità da giustificare la incompatibilità con l’uso delle cinture di sicurezza: è convincimento del relatore che il mezzo sia inammissibile in quanto il vizio testé illustrato è riscontrabile solo laddove il giudice del merito ponga a base della propria decisione un ragionamento che non permetta di ricostruire le basi logiche del proprio iter argomentativo e non già quando non se ne condividano gli approdi interpretativi.
7 – Per le medesime ragioni, che conducono alla insindacabilità della valutazione delle emergenze istruttorie – nel senso che il giudice del merito non deve motivare sulla scelta di quali porre a base del proprio convincimento se quelle scelte a tale scopo siano congrue e non contraddittorie- ritiene il relatore che debba essere respinto anche il terzo motivo con il quale si è lamentata un’erronea interpretazione dei referto – dolore toracico di breve durata- non avendo il decidente posto a mente che dietro a quella sintomatologia poteva, secondo la più accorsata letteratura medica, celarsi una serie di gravi patologie.
8 – Con il quarto motivo si denunzia l’erronea interpretazione della causa dello slacciamento delle cinture di sicurezza: l’esame del motivo è assorbito dalle considerazioni che precedono.
9 – Con ulteriore motivo – non numerato – parte ricorrente denunzia la nullità della decisione per non aver il giudice dell’appello pronunziato sentenza a seguito di discussione orale né letto il dispositivo – oltre a non aver esposto concisamente il fatto e le ragioni di diritto a contestazione dello stato di necessità.
9.a – È convincimento del relatore che il mezzo non sia fondato in quanto dalla lettura della sentenza emerge che la stessa è stata pronunziata e depositata lo stesso giorno in cui era fissata la discussione – 14 gennaio 2011 – e dunque appare evidente che non vi è stato jato tra la pronunzia ed il deposito della motivazione della sentenza, così rispettandosi l’esigenza di ancorare il momento dell’immodificabilità della decisione alla data dell’udienza di discussione, per assicurare alle parti l’immediata conoscenza del regolamento giudiziale dei loro rapporti e l’immutabilità del medesimo rispetto alla successiva stesura della motivazione, evitando in tal modo di vulnerare il carattere di concentrazione che il legislatore ha impresso a questo tipo di procedimento (vedi Cass. Sez. Un. n. 12544/1998; Cass. Sez. I n. 19308/2003; Cass. sez. I n. 11675/2004; Cass. Sez. II n. 3296/2006; Cass. Sez. II n. 4438/2007; Cass. Sez. II n. 19920/2007).
10 – Si propone pertanto la definizione del ricorso in camera di consiglio con ordinanza di manifesta infondatezza del ricorso”.
La predetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al P.G. I – Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione, non avendo la memoria depositata da parte ricorrente, fornito argomenti critici idonei a disattendere il contenuto dell’indicata relazione, non trattando – sia pure in modo critico – le argomentazioni colà svolte ma ribadendo la ritenuta fondatezza del ricorso.
11 – Il ricorso va dunque respinto, senza onere di spese, non avendo il Comune intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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