Suprema Corte di Cassazione

Sezione V

Sentenza 9 dicembre 2013, n. 49515

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDI Alfredo – Presidente

Dott. BEVERE Antonio – Consigliere

Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere

Dott. SETTEMBRE A. – rel. Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1432/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 13/03/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;

– Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

– Udito, per il ricorrente, l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 13/3/2012, depositata il 23-5-2012, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato (OMISSIS) a pena di giustizia per i seguenti reati:

– appropriazione indebita (articolo 61 c.p., n. 11, articoli 81 cpv. e 646 cod. pen.: capo E);

– falso in certificazione amministrativa (articolo 61 c.p., n. 2, articoli 110, 477, 482 e 489 cod. pen.: capo G);

– truffa (articoli 81 cpv. e 640 cod. pen.: capo H);

– furto di assegni in bianco in danno di (OMISSIS) (articolo 61 c.p., n. 11, articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 2: capo I);

– furto di assegni in bianco in danno di (OMISSIS) (articoli 110 e 624 c.p., articolo 625 c.p., n 2: capo L);

– falso in titoli di credito (articolo 61 c.p., n. 2, articoli 485 e 491 cod. pen.: capo M);

– truffa in danno della (OMISSIS) spa (articoli 110 e 640 cod. pen.: capo P). Reati commessi in (OMISSIS).

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse dell’imputato, l’avv. (OMISSIS), che si avvale di tre motivi, con cui lamenta:

– in relazione al capo E), la violazione dell’articolo 646 c.p., articolo 61 c.p., n. 11 e articolo 120 cod. pen.. Deduce che l’accusa si riferisce a beni riferibili al gestore telefonico (OMISSIS), che non ha mai sporto querela e con cui il (OMISSIS) non ha mai avuto un rapporto qualificabile di “prestazione d’opera);

– in relazione ai capi I) ed L), la violazione dell’articolo 61 c.p., nn. 2 e articolo 11 cod. pen. in relazione all’articolo 624 cod. pen.. Deduce che la sottrazione, da un blocchetto di assegni, delle matrici degli assegni, oltre che degli assegni stessi, non e’ idoneo ad integrare il mezzo fraudolento, di cui all’articolo 61, n. 2, in quanto la piena e definitiva disponibilita’ della cosa sottratta si e’ avuta con il semplice distacco degli assegni dal carnet. Inoltre, che il furto di cui al capo I avvenne quando i rapporti tra la (OMISSIS) srl e il (OMISSIS) si erano gia’ risolti: quindi, non vi e’ spazio per l’aggravante dell’articolo 61 c.p., n. 11.

Si duole, infine, della negazione, in relazione al furto dei moduli di assegno, dell’attenuante dell’articolo 62 c.p., n. 4, motivata con l’apprezzamento della totalita’ dei danni complessivamente provocati alla persona offesa dal reato (e non solo in base al valore, certamente modesto, dei moduli). Deduce, al riguardo, che i titoli, sebbene riempiti, non furono pagati, e che le stesse persone offese hanno riconosciuto di non aver subito danni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito esposti.

1. Non ha fondamento la doglianza relativa al reato di cui al capo E) (appropriazione indebita), giacche’ il delitto di appropriazione indebita non riguarda soltanto la violazione del diritto di proprieta’, commessa mediante l’abusiva interversione del titolo del possesso: la condotta criminosa viene in considerazione anche in quanto realizza la violazione di un interesse, di un diritto diverso, compreso pur esso nella tutela penale dell’articolo 646 cod pen., e nell’ipotesi in cui la consegna della cosa a colui che se ne appropri illegittimamente sia eseguita da persona, diversa dal proprietario, che detenga legittimamente e autonomamente la cosa stessa (e che, quindi, non si limiti all’esecuzione materiale di un ordine o di un incarico ricevuto dal proprietario). La violazione riguarda quindi anche il rapporto personale e obbligatorio intercorso fra colui che affida la cosa e colui che se ne appropria illegittimamente; in tal caso, titolare del rapporto e’ non gia’ il proprietario della cosa stessa ma colui che esegue la consegna, il quale e’ anche titolare dell’interesse giuridico e del diritto all’uso predeterminato e alla restituzione della cosa: di conseguenza, soggetto passivo, persona offesa dal reato – e, quindi, titolare del diritto di querela – e’ anche la persona, diversa dal proprietario che ha eseguito, in modo autonomo e indipendente, la consegna della cosa a colui che se ne appropria abusivamente (Cass., 26805 del 16/4/2009; Conf., N. n. 2869 del 27/1/1999; N. 1273 dell’1/3/1971).

Nella specie la consegna dei beni all’imputato e’ avvenuto ad opera della (OMISSIS) srl – che aveva acquisito la disponibilita’ dei beni in virtu’ di un rapporto obbligatorio con la (OMISSIS) – per cui legittimamente la querela e’ stata presentata dalla societa’ suddetta, titolare del diritto alla restituzione del bene.

Il primo motivo va pertanto disatteso.

2. E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, relativo all’uso del mezzo fraudolento nella perpetrazione del furto degli assegni.

Rientra infatti nella nozione ogni condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosita’, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volonta’ del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilita’. L’uso del mezzo fraudolento deve essere funzionale, pertanto, all’apprensione del bene e non ad evitare la scoperta del reato da parte della vittima. Ne consegue che le ragioni esposte in sentenza non sono idonee a sostenere l’aggravante de quo, in quanto la sottrazione, insieme, degli assegni e delle matrici rivela qual’era l’interesse dell’imputato sul bene e non e’ significativo, in se’, ne’ di scaltrezza ne’ di maggiore applicazione al delitto. Conferma ne viene dalla stessa giurisprudenza citata dalla Corte d’appello, la quale ha affermato che l’aggravante del mezzo fraudolento di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2 e’ configurabile allorche’ l’accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, ma sempre “in quanto finalizzato alla definitiva e piena disponibilita’ della cosa sottratta” (nella specie, l’aggravante e’ stata ritenuta sussistente in un caso in cui il mezzo fraudolento era consistito nell’uso di pantaloncini elasticizzati indossati sotto l’abito per occultare immediatamente la merce sottratta in un supermercato): funzionalita’ che, nel caso di specie, e’ del tutto insussistente. L’aggravante dell’articolo 625 c.p., n. 2 e’, pertanto, insussistente. Ne consegue che anche i delitti di cui ai capi I ed L si sono prescritti – tenuto conto dei periodi di sospensione – in data 5/4/2012. Lo stesso dicasi per il reato di cui al capo E).

Di conseguenza, la sentenza va annullata in relazione ai capi suddetti e va disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai capi coperti da giudicato.

P.Q.M.

Esclusa l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 2, in relazione ai reati di cui ai capi I) ed L), annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai predetti capi, nonche’ al capo E) per essere i reati estinti per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per la rideterminazione della pena per i residui reati.

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