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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 8 novembre 2012, n. 43178

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’11 maggio 2009 il Tribunale di Genova confermava la condanna di R.V. alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile per i reati di ingiuria e di minacce, entrambi consumati nei confronti di R. R., coniuge dell’imputato, a mezzo di messaggi telefonici (sms). Il Tribunale, in replica agli specifici motivi d’appello presentati sul punto, tra l’altro riteneva corretta la decisione assunta dal giudice di prime cure di rigettare l’istanza di rinvio dell’udienza del 9 marzo 2007 per la ritenuta inesistenza del legittimo impedimento a comparire eccepito tanto dall’imputato, quanto dal difensore in riferimento allo sciopero del personale ferroviario che aveva determinato la cancellazione del convoglio notturno con il quale dovevano recarsi nel luogo della sua celebrazione, nonchè quella di dichiarare nel corso della stessa udienza la decadenza dell’imputato dalle prove testimoniali precedentemente richieste ed ammesse per la mancata comparizione dei testimoni e dell’assenza di prova della loro tempestiva citazione.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del difensore articolando sette motivi.

2.1 Con i primi due motivi vengono dedotte violazioni della legge processuale e vizi motivazionali della sentenza impugnata in merito alla ritenuta legittimità del provvedimento con cui nel giudizio di primo grado era stata dichiarata la decadenza dell’imputato dalle prove testimoniali ammesse in ragione della mancata comparizione dei testimoni all’udienza fissata per la loro escussione e della intempestività della citazione dei medesimi, nonchè in relazione alla mancata assunzione delle testimonianze in oggetto e all’approfondimento dell’esame della persona offesa a titolo di integrazione officiosa della prova. In proposito il ricorrente rileva come alcuna disposizione preveda la sanzione processuale illegittimamente applicata, nemmeno per il caso dell’omessa citazione dei testimoni, e come invece comunque gravasse nel caso di specie sul giudice l’obbligo di procedere all’assunzione dei testi non comparsi ai sensi dell’art. 507 c.p.p., trattandosi di prova indispensabile ai fini del giudizio, quantomeno sotto il profilo dell’eventuale sussistenza dell’esimente di cui all’art. 599 c.p., atteso che dalla stessa deposizione della persona offesa era emersa la conflittualità pregressa tra l’imputato e la medesima (le cui ragioni e la cui dinamica di manifestazione non erano state invero sufficientemente esplorate dal giudice di primo grado, come invece suo dovere), tale dunque da giustificare il ricorso all’integrazione officiosa della prova attraverso l’assunzione dei testimoni dichiarati decaduti, che per l’appunto avrebbero dovuto deporre su tale circostanza.

2.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta invece violazione della legge processuale ed analoghe carenze motivazionali della sentenza in merito alla ritenuta inesistenza del legittimo impedimento dell’imputato e del difensore a comparire all’udienza del 9 marzo 2007, inutilmente eccepito dinanzi al giudice di pace. In proposito si osserva come lo stesso Tribunale, alla luce delle produzioni documentali della difesa, non avesse escluso che lo sciopero ferroviario non fosse stato preannunciato, nè che a quel punto, vista l’ora tarda, non fossero disponibili altri mezzi di trasporto pubblico in grado di consentire di raggiungere (OMISSIS) o anche solo (OMISSIS) in tempo utile per l’inizio dell’udienza, ma che ciononostante avrebbe ritenuto non assoluto l’impedimento frapposto tradendo lo spirito e la lettera dell’art. 420 ter c.p.p. attraverso una valutazione irragionevole di quanto accaduto e delle effettive possibilità per l’imputato e il suo difensore di reperire un’alternativa per raggiungere la sede di celebrazione del processo.

2.3 Con il quarto motivo oggetto di censura è nuovamente il provvedimento di decadenza dell’imputato dalla prova testimoniale, rilevandosi in proposito come la citazione dei testimoni fosse stata ritualmente effettuata presso il loro domicilio mediante la spedizione di raccomandate a cura del difensore, nel mentre la registrata mancata tempestiva restituzione delle relative ricevute postali a comprova dell’avvenuto recapito non avrebbe potuto essere addebitata alla parte, tantomeno per omologare la fattispecie a quella di omessa citazione dei testi medesimi. Nè in tal senso, come invece ritenuto da entrambi i giudici di merito, avrebbe dovuto considerarsi intempestiva la spedizione, risultando quello di sei giorni prima dell’udienza un tempo sufficiente al recapito delle missive e, conseguentemente, l’incombente assolto in tempo utile per la celebrazione della medesima.

2.4 Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta natura ingiuriosa e minacciosa delle espressioni utilizzate nella compilazione degli sms inviati alla persona offesa ed al mancato apprezzamento dell’esimente dell’esercizio del proprio diritto, in quanto le comunicazioni contestate sarebbero state finalizzate ad indurre la persona offesa a tenere comportamenti più consoni nei confronti dei figli minori della coppia. Non di meno il Tribunale avrebbe ritenuto raggiunta la prova della responsabilità dell’imputato sulla base delle dichiarazioni della sola persona offesa, nonostante la contraddittorietà ed inattendibilità della sua deposizione. Ulteriori carenze del provvedimento impugnato sarebbero individuabili infine in merito alla ritenuta sussistenza in capo all’imputato dell’elemento psicologico dei reati addebitatigli.

2.5 Con il sesto motivo vengono invece dedotti violazioni della legge processuale e difetto di motivazione in ordine alla contestata quantificazione delle spese liquidate alla parte civile nel primo grado di giudizio, osservandosi in proposito come il Tribunale abbia omesso qualsiasi verifica dell’effettiva consistenza dell’attività defensionale svolta e della sintonia dei parametri monetari applicati con quelli previste dalle Tariffe professionali. Con il settimo motivo viene infine denunciata l’illegittimità della mancata compensazione delle spese processuali nel secondo grado di giudizio, atteso che la parte civile era risultata parimenti soccombente, essendo stata ritenuta inammissibile – in assenza di appello incidentale – la sua richiesta conclusiva di liquidazione di un maggior danno rispetto a quello determinato nella sentenza di primo grado.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere dunque accolto nei limiti di seguito illustrati.

Pregiudiziale è in ogni caso l’esame del terzo motivo di ricorso, il quale peraltro deve ritenersi infondato. In nessuna sede di merito è stato provato che l’impedimento del difensore e dell’imputato a comparire all’udienza del 9 marzo 2007 fosse assoluto e dunque correttamente il Giudice di Pace non ha disposto il rinvio della stessa e il Tribunale ha rigettato la relativa eccezione sollevata con i motivi d’appello.

In proposito deve innanzi tutto rilevarsi che gli scioperi indetti nel settore del trasporto pubblico – anche se privi di valenza nazionale – devono per legge essere preceduti da congruo preavviso e non risulta da alcuno dei documenti prodotti dal ricorrente – cui il Collegio ha accesso attesa la natura processuale dell’eccezione sollevata con il ricorso – che l’astensione dichiarata nel comparto della Toscana dell’8 marzo 2007 abbia fatto eccezione a tale regola.

Deve poi osservarsi che la scelta del difensore e dell’imputato di utilizzare per raggiungere il luogo di celebrazione del processo l’ultimo treno utile non era per nulla imposta dalle circostanze, cosicchè l’annullamento di quest’ultimo è eventualità cui i suddetti si sono consapevolmente ed imprudentemente esposti senza nemmeno osservare la comune diligenza nell’accertarsi in anticipo – proprio perchè si trattava dell’ultimo treno utile – del suo regolare funzionamento. Infine è lo stesso ricorrente ad evidenziare come in realtà sussistessero modi alternativi per raggiungere (OMISSIS), ricorrendo ad esempio ad un mezzo di trasporto privato.

Opzione che imputato e difensore non hanno coltivato e della quale nel ricorso non viene dimostrata l’impraticabilità, ma solo la ovviamente irrilevante scomodità.

2. Ugualmente infondato è il primo motivo di ricorso, atteso che, contrariamente a quanto dimostra di credere il ricorrente, il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 29, comma 8 espressamente prevede la decadenza dalla prova della parte che abbia omesso la citazione dei propri testi cui era stata autorizzata per l’udienza successiva a quella di prima comparizione appositamente fissata dal giudice di pace per l’espletamento dell’istruttoria dibattimentale. Non rilevano dunque i principi stabiliti dall’orientamento maggioritario – ancorchè non incontrastato – della giurisprudenza di questa Corte evocato nel ricorso con riguardo alle conseguenze dell’omessa citazione, atteso che gli stessi riguardano il processo dinanzi al Tribunale il cui statuto non contempla una regola simile.

3. Coglie invece nel segno – con carattere assorbente di tutti gli altri motivi residui – il quarto motivo di ricorso. Infatti, proprio l’eccezionalità della regola posta dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 29, comma 8 e le sue implicazioni con il concreto esercizio del diritto di difesa – che ovviamente deve essere garantito anche nel processo dinanzi al giudice di pace – impongono un’interpretazione rigorosa e restrittiva della disposizione menzionata.

In tal senso la sanzione della decadenza deve dunque ritenersi consegua all’effettiva omissione della citazione dei testimoni e dei consulenti ovvero all’adempimento dell’incombente in forme tali da rivelare l’intenzione solo apparente di assolverlo, come, ad esempio, nel caso in cui la parte onerata invii le lettere di citazione in una data assolutamente inidonea ad assicurarne il recapito in tempo utile per garantire la partecipazione dei soggetti citati all’udienza.

Nel caso di specie il difensore del ricorrente, una volta autorizzato a citare i testimoni a discarico – la cui assunzione corrisponde ad un preciso diritto dell’imputato, il cui esercizio può essere compresso solo nei limiti previsti dall’art. 468 c.p.p. comma 2 e art. 495 c.p.p., comma 4 -, aveva effettivamente provveduto a spedire le raccomandate di citazione con sei giorni di anticipo rispetto a quello fissato per la celebrazione dell’udienza fissata per l’assunzione delle loro deposizioni. La citazione, pertanto, non era stata omessa, nè le modalità adottate per la sua esecuzione potevano considerarsi sicuramente elusive dell’onere da cui era gravata la parte, atteso che non è irragionevole confidare sul tempestivo recapito nel termine ricordato di lettere raccomandate spedite da (OMISSIS) e che dovevano raggiungere soggetti residenti nella stessa città e a (OMISSIS), oltre che a (OMISSIS). Il fatto poi che agli atti risulti che due delle raccomandate in questione vennero effettivamente recapitate ben oltre la data di celebrazione dell’udienza (mentre il recapito della terza fu impossibile perchè il destinatario era risultato sconosciuto all’indirizzo indicato) non è circostanza decisiva, dovendosi la stessa imputare all’inefficienza del servizio postale, ma non all’intempestività dell’invio.

In definitiva il ricorrente non aveva omesso di citare i propri testi, nè aveva dimostrato, adempiendo in maniera solo apparente al relativo onere, di non voler effettivamente adempiere a tale onere e pertanto deve concludersi che in maniera del tutto arbitraria il Giudice di Pace all’udienza del 9 marzo 2007 abbia dichiarato la decadenza dalla prova, applicando la sanzione processuale in oggetto fuori dai casi consentiti dalla legge e violando così il diritto di difesa dell’imputato, nonchè il disposto dell’art. 495 c.p.p.

In tal senso deve ritenersi errata la soluzione adottata dalla sentenza impugnata, nella misura in cui ha riconosciuto la legittimità della decisione del giudice di prime cure che ha invece prodotto la nullità indicata. Devono dunque essere annullate tanto la sentenza del Tribunale di Genova, che quella del Giudice di Pace di Recco, il quale ha illegittimamente revocato le prove già ammesse e al quale dunque deve farsi rinvio per la loro assunzione, rimanendo ovviamente impregiudicata la sua facoltà di provvedere ai sensi del dell’art. 495 c.p.p., comma 4 ove ne sussistano i presupposti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nonchè quella di primo grado con rinvio al Giudice di Pace di Recco per nuovo esame.

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