Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 8 gennaio 2015, n. 485
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLDI Paolo – Presidente
Dott. BRUNO Paolo A. – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa in data 4.3.2014 dal tribunale del riesame di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), del Foro di Roma, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLDI Paolo – Presidente
Dott. BRUNO Paolo A. – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa in data 4.3.2014 dal tribunale del riesame di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), del Foro di Roma, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 4.3.2014 il tribunale del riesame di Lecce confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi, in data 17.2.2014, aveva applicato la misura coercitiva del divieto di avvicinamento ex articolo 282 ter c.p.p., nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gravemente indiziati dei delitti di cui all’articolo 612 bis c.p. (capo A); articolo 61 c.p., n. 2 e articolo 614 c.p., commi 1 e 4, (capo B), commessi, il primo reato in danno del coniuge (OMISSIS), della figlia minorenne, a quest’ultimo affidata, (OMISSIS) e della suocera (OMISSIS); il secondo reato solo in danno della (OMISSIS).
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, il (OMISSIS), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione dell’impugnata ordinanza, con riferimento, sia alla insussistenza degli elementi costitutivi di entrambi i delitti, sia alla impossibilita’ di procedere per difetto di querela per il delitto ex articolo 612 bis c.p., non sussistendo nel caso in esame i presupposti per la procedibilita’ d’ufficio indicati nell’articolo 612 bis c.p., comma 4, in quanto, da un lato la minorenne (OMISSIS), figlia contesa della coppia (OMISSIS) – (OMISSIS), non puo’ considerarsi persona offesa del delitto di cui all’articolo 612 bis c.p., dall’altro il concorrente reato di violazione di domicilio aggravata, procedibile d’ufficio, deve essere valutato come un episodio del tutto autonomo e disgiunto rispetto al conflitto esistente tra i coniugi, come dimostrato inequivocabilmente dalla circostanza che sino alla data del 13.1.2014, la (OMISSIS) non aveva mai intrattenuto nessun tipo di contatto con il marito e la suocera (OMISSIS), decidendo di sottrarsi agli obblighi nascenti dai provvedimenti adottati dal giudice civile in sede di separazione solo allo scopo di assicurare alla figlia una crescita armonica e senza turbamenti, che la presenza del (OMISSIS) e dei suoi familiari avrebbe compromesso.
2.1. Gli elementi di fatto utilizzati dal tribunale del riesame per affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rileva, inoltre, il ricorrente, sono in realta’ riferibili alle ipotesi di reato di cui agli articoli 388 e 574 c.p., pure contestate a tutti gli indagati.
2.2. Evidenzia, ancora, il ricorrente la contraddittorieta’ della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale svaluta l’elemento fattuale rappresentato dal procedimento penale sorto a carico del (OMISSIS) sulla base di una segnalazione del centro antiviolenza (OMISSIS), per poi affermare, al fine di valutare la credibilita’ della (OMISSIS), che si tratta di persona avvezza alle calunnie, come dimostrato dalle false accuse di violenza sessuale rivolte al marito.
2.3. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il (OMISSIS) eccepisce la mancata considerazione della pregressa condotta di vita dell’indagato, immune da precedenti giudiziali.
3. Il ricorso non puo’ essere accolto.
4. Con riferimento al difetto di querela, di cui, secondo il ricorrente (cfr. p. 4 del ricorso), avrebbero dato atto sia il giudice per le indagini preliminari che il tribunale del riesame, appare sufficiente evidenziare che dal testo del provvedimento impugnato, che riporta anche parte dell’ordinanza cautelare, si evince come sia il giudice per le indagini preliminari che il tribunale di riesame abbiano dato atto della proposizione di plurime querele per i fatti per cui si procede, da parte del (OMISSIS) e della (OMISSIS), (cfr. p. 3; 4 e 7 dell’impugnata ordinanza), per cui, a fronte di tali affermazioni contrastanti con l’assunto difensivo, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare l’assenza di querela.
4.1 Cio’ posto, occorre richiamare, sia pure brevemente, l’approdo interpretativo, condiviso da questo Collegio, al quale e’ giunta la giurisprudenza di legittimita’, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de liberiate, la Corte di Cassazione non abbia alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimita’ e’ quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicita’ evidenti, ossia la congruita’ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. 4, 3.2.2011, n. 14726, D.R.), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilita’ in ordine alla responsabilita’ dell’imputato” (cfr. Cass., sez. 2, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. 3, 23.2.1998, n. 742). Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimita’ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilita’, ma di una qualificata probabilita’ di colpevolezza, oltre che all’esigenza di completezza espositiva” (cfr. Cass., sez. 5, 20.10.2011, n. 44139).
4.1. Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Brindisi ha fatto buon uso di tali principi, in quanto con motivazione approfondita ed immune da vizi, non si e’ limitato a richiamare, incorporandole nel testo dell’ordinanza, le conclusioni cui e’ pervenuto il giudice per le indagini preliminari nella motivazione del provvedimento impositivo della misura coercitiva (che, come e’ noto, sotto il profilo motivazionale, si pone in un rapporto di reciprocita’ integrativa con l’ordinanza di conferma del tribunale del riesame: cfr. Cass. Pen., Sezioni Unite 17.4.1996, Moni; Cass. Pen., Sez. 5, 28.3.2000, Cesario; Cass. Pen., Cass. Pen., Sez. 5, 24.3.2010, n. 16587), procedendo, piuttosto, ad un’autonoma e complessiva valutazione degli elementi che consentono di affermare, in termini di qualificata gravita’ indiziaria, la colpevolezza degli indagati per i reati di cui si discute e la sussistenza di esigenze cautelari da soddisfare con la disposta misura coercitiva.
In questo contesto assume un incontestabile valore dimostrativo, come correttamente evidenziato dal tribunale del riesame il contenuto, da un lato, delle querele presentate dalla (OMISSIS) e dal (OMISSIS), supportato dalle dichiarazioni rese da (OMISSIS) e da (OMISSIS), nonche’ dalle relazione delle diverse autorita’ intervenute nella vicenda (Carabinieri di Brindisi; Centro per la famiglia di Brindisi), dall’altro della documentazione medica attestante uno “stato ansioso acuto reattivo” della (OMISSIS) ed un “episodio di fobia scolare con turbe del sonno” per la minore (OMISSIS).
Tali elementi, compiutamente analizzati dal tribunale del riesame, raffrontandoli con i rilievi difensivi, hanno consentito di acclarare, sia pure con quella elevata probabilita’ che caratterizza la fase cautelare, oltre alla violazione di domicilio in danno della (OMISSIS), una complessiva condotta persecutoria posta in essere dalla (OMISSIS), coadiuvata dai suoi genitori, (OMISSIS) e (OMISSIS), attraverso reiterati appostamenti, anche fino a sera inoltrata, presso l’abitazione della suocera ed i sistematici sforzi di impedire alla figlia minore di vedere il padre, anche decidendo di far assentare la figlia da scuola per un periodo prolungato ovvero affiggendo in piu’ punti della citta’ di (OMISSIS) un volantino, ritraente la figlia in costume da bagno, in cui la stessa (OMISSIS) si lamentava della “scomparsa” della (OMISSIS), da lei attribuita al provvedimento del tribunale di (OMISSIS) che ne disponeva l’affido esclusivo al padre, condotta che ha determinato un oggettivo e perdurante stato d’ansia sia nella (OMISSIS) che nella figlia minore.
Si e’ in tal modo realizzata l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 612 bis c.p., reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali e’ idoneo a integrarlo, essendo quindi configurabile quando il comportamento minaccioso o molesto, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita; bastando, comunque, a integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del reato anche due sole condotte di minaccia o di molestia (cfr. Cass., sez. 5, 27/11/2012, n. 20993, rv. 255436). Ai fini della configurabilita’ del delitto di atti persecutori, pertanto, e’ sufficiente anche il verificarsi di uno solo degli eventi previsti nell’articolo 612 bis c.p., per cui, anche in presenza di un certificato medico volto a comprovarne la sussistenza, come nel caso in esame, non si ritiene necessario che tali eventi sfocino in una patologia conclamata, che puo’ assumere rilevanza solo nell’ipotesi di concorso formale con il delitto di lesioni ex articolo 582 c.p. (cfr. Cass., sez. 5, 19/02/2014, n. 18999).
Di fronte al coerente apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata, le restanti censure difensive, comprese quelle che contestano la sussistenza delle esigenze cautelari, ed in particolare di quella di tutela della collettivita’, su cui pure si diffonde la motivazione dell’impugnata ordinanza con dovizie di argomentazioni, incentrate correttamente sulla gravita’ dei fatti e sulla negativa personalita’ dell’indagato da essa desumibili, devono ritenersi inammissibili, perche’ incentrate su profili di merito che non possono essere affrontati in questa sede di legittimita’.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Va, infine, disposta l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, comma 5.
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, il (OMISSIS), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione dell’impugnata ordinanza, con riferimento, sia alla insussistenza degli elementi costitutivi di entrambi i delitti, sia alla impossibilita’ di procedere per difetto di querela per il delitto ex articolo 612 bis c.p., non sussistendo nel caso in esame i presupposti per la procedibilita’ d’ufficio indicati nell’articolo 612 bis c.p., comma 4, in quanto, da un lato la minorenne (OMISSIS), figlia contesa della coppia (OMISSIS) – (OMISSIS), non puo’ considerarsi persona offesa del delitto di cui all’articolo 612 bis c.p., dall’altro il concorrente reato di violazione di domicilio aggravata, procedibile d’ufficio, deve essere valutato come un episodio del tutto autonomo e disgiunto rispetto al conflitto esistente tra i coniugi, come dimostrato inequivocabilmente dalla circostanza che sino alla data del 13.1.2014, la (OMISSIS) non aveva mai intrattenuto nessun tipo di contatto con il marito e la suocera (OMISSIS), decidendo di sottrarsi agli obblighi nascenti dai provvedimenti adottati dal giudice civile in sede di separazione solo allo scopo di assicurare alla figlia una crescita armonica e senza turbamenti, che la presenza del (OMISSIS) e dei suoi familiari avrebbe compromesso.
2.1. Gli elementi di fatto utilizzati dal tribunale del riesame per affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rileva, inoltre, il ricorrente, sono in realta’ riferibili alle ipotesi di reato di cui agli articoli 388 e 574 c.p., pure contestate a tutti gli indagati.
2.2. Evidenzia, ancora, il ricorrente la contraddittorieta’ della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale svaluta l’elemento fattuale rappresentato dal procedimento penale sorto a carico del (OMISSIS) sulla base di una segnalazione del centro antiviolenza (OMISSIS), per poi affermare, al fine di valutare la credibilita’ della (OMISSIS), che si tratta di persona avvezza alle calunnie, come dimostrato dalle false accuse di violenza sessuale rivolte al marito.
2.3. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il (OMISSIS) eccepisce la mancata considerazione della pregressa condotta di vita dell’indagato, immune da precedenti giudiziali.
3. Il ricorso non puo’ essere accolto.
4. Con riferimento al difetto di querela, di cui, secondo il ricorrente (cfr. p. 4 del ricorso), avrebbero dato atto sia il giudice per le indagini preliminari che il tribunale del riesame, appare sufficiente evidenziare che dal testo del provvedimento impugnato, che riporta anche parte dell’ordinanza cautelare, si evince come sia il giudice per le indagini preliminari che il tribunale di riesame abbiano dato atto della proposizione di plurime querele per i fatti per cui si procede, da parte del (OMISSIS) e della (OMISSIS), (cfr. p. 3; 4 e 7 dell’impugnata ordinanza), per cui, a fronte di tali affermazioni contrastanti con l’assunto difensivo, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare l’assenza di querela.
4.1 Cio’ posto, occorre richiamare, sia pure brevemente, l’approdo interpretativo, condiviso da questo Collegio, al quale e’ giunta la giurisprudenza di legittimita’, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de liberiate, la Corte di Cassazione non abbia alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimita’ e’ quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicita’ evidenti, ossia la congruita’ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. 4, 3.2.2011, n. 14726, D.R.), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilita’ in ordine alla responsabilita’ dell’imputato” (cfr. Cass., sez. 2, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. 3, 23.2.1998, n. 742). Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimita’ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilita’, ma di una qualificata probabilita’ di colpevolezza, oltre che all’esigenza di completezza espositiva” (cfr. Cass., sez. 5, 20.10.2011, n. 44139).
4.1. Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Brindisi ha fatto buon uso di tali principi, in quanto con motivazione approfondita ed immune da vizi, non si e’ limitato a richiamare, incorporandole nel testo dell’ordinanza, le conclusioni cui e’ pervenuto il giudice per le indagini preliminari nella motivazione del provvedimento impositivo della misura coercitiva (che, come e’ noto, sotto il profilo motivazionale, si pone in un rapporto di reciprocita’ integrativa con l’ordinanza di conferma del tribunale del riesame: cfr. Cass. Pen., Sezioni Unite 17.4.1996, Moni; Cass. Pen., Sez. 5, 28.3.2000, Cesario; Cass. Pen., Cass. Pen., Sez. 5, 24.3.2010, n. 16587), procedendo, piuttosto, ad un’autonoma e complessiva valutazione degli elementi che consentono di affermare, in termini di qualificata gravita’ indiziaria, la colpevolezza degli indagati per i reati di cui si discute e la sussistenza di esigenze cautelari da soddisfare con la disposta misura coercitiva.
In questo contesto assume un incontestabile valore dimostrativo, come correttamente evidenziato dal tribunale del riesame il contenuto, da un lato, delle querele presentate dalla (OMISSIS) e dal (OMISSIS), supportato dalle dichiarazioni rese da (OMISSIS) e da (OMISSIS), nonche’ dalle relazione delle diverse autorita’ intervenute nella vicenda (Carabinieri di Brindisi; Centro per la famiglia di Brindisi), dall’altro della documentazione medica attestante uno “stato ansioso acuto reattivo” della (OMISSIS) ed un “episodio di fobia scolare con turbe del sonno” per la minore (OMISSIS).
Tali elementi, compiutamente analizzati dal tribunale del riesame, raffrontandoli con i rilievi difensivi, hanno consentito di acclarare, sia pure con quella elevata probabilita’ che caratterizza la fase cautelare, oltre alla violazione di domicilio in danno della (OMISSIS), una complessiva condotta persecutoria posta in essere dalla (OMISSIS), coadiuvata dai suoi genitori, (OMISSIS) e (OMISSIS), attraverso reiterati appostamenti, anche fino a sera inoltrata, presso l’abitazione della suocera ed i sistematici sforzi di impedire alla figlia minore di vedere il padre, anche decidendo di far assentare la figlia da scuola per un periodo prolungato ovvero affiggendo in piu’ punti della citta’ di (OMISSIS) un volantino, ritraente la figlia in costume da bagno, in cui la stessa (OMISSIS) si lamentava della “scomparsa” della (OMISSIS), da lei attribuita al provvedimento del tribunale di (OMISSIS) che ne disponeva l’affido esclusivo al padre, condotta che ha determinato un oggettivo e perdurante stato d’ansia sia nella (OMISSIS) che nella figlia minore.
Si e’ in tal modo realizzata l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 612 bis c.p., reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali e’ idoneo a integrarlo, essendo quindi configurabile quando il comportamento minaccioso o molesto, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita; bastando, comunque, a integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del reato anche due sole condotte di minaccia o di molestia (cfr. Cass., sez. 5, 27/11/2012, n. 20993, rv. 255436). Ai fini della configurabilita’ del delitto di atti persecutori, pertanto, e’ sufficiente anche il verificarsi di uno solo degli eventi previsti nell’articolo 612 bis c.p., per cui, anche in presenza di un certificato medico volto a comprovarne la sussistenza, come nel caso in esame, non si ritiene necessario che tali eventi sfocino in una patologia conclamata, che puo’ assumere rilevanza solo nell’ipotesi di concorso formale con il delitto di lesioni ex articolo 582 c.p. (cfr. Cass., sez. 5, 19/02/2014, n. 18999).
Di fronte al coerente apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata, le restanti censure difensive, comprese quelle che contestano la sussistenza delle esigenze cautelari, ed in particolare di quella di tutela della collettivita’, su cui pure si diffonde la motivazione dell’impugnata ordinanza con dovizie di argomentazioni, incentrate correttamente sulla gravita’ dei fatti e sulla negativa personalita’ dell’indagato da essa desumibili, devono ritenersi inammissibili, perche’ incentrate su profili di merito che non possono essere affrontati in questa sede di legittimita’.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Va, infine, disposta l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, comma 5.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita’ ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita’ ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge
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