Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 8 aprile 2014, n. 15712
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 16 novembre 2012 la Corte d’appello di Torino confermava: a) la condanna di C.J. e Co.Da. per il reato di concorso in bancarotta impropria societaria aggravata commesso nella loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione di Eurovie Costruzioni s.p.a., dichiarata fallita il 17 dicembre 1999; b) la condanna del menzionato C. per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata commesso nella sua qualità di legale rappresentante di Piemonte Costruzioni s.r.l., dichiarata fallita il 4 giugno 2004; c) la condanna di P.P. e Pr.Wa. per analogo reato commesso nelle rispettive qualità di amministratore delegato e di presidente del consiglio di amministrazione della Mecar s.r.l., dichiarata fallita il (omissis) . In parziale riforma della pronunzia di primo grado, invece, la Corte distrettuale dichiarava non doversi procedere nei confronti di Ci.An. per il reato di bancarotta preferenziale commesso in qualità di amministratore di fatto della fallita Piemonte Costruzioni s.r.l., rilevandone l’intervenuta prescrizione. Sempre in riforma della sentenza appellata, la stessa Corte procedeva altresì a rimodulare in senso favorevole agli imputati il trattamento sanzionatorio loro riservato dal giudice di prime cure, mente confermava infine le statuizioni civili adottate nel primo grado di giudizio.
I fatti per cui è processo si inquadrano in una più articolata vicenda ad oggetto la gestione illecita delle società a vario titolo rientranti nel perimetro del c.d. gruppo Follioley. In tal senso la Corte territoriale ha ritenuto il C. ed il Co. responsabili del reato di bancarotta impropria societaria per aver sottoscritto il bilancio relativo all’esercizio 1993 della menzionata Eurovie Costruzioni s.p.a. nonostante lo stesso attestasse fatti non conformi al vero, contenendo poste attive artatamente sopravalutate (riserve di cantiere e partecipazioni societarie), l’indicazione di sopravvenienze create attraverso la strumentale postergazione di crediti vantati da società controllate e la sottovalutazione del fondo rischi relativo ai suddetti crediti. Operazione questa che, nella prospettiva accolta dai giudici d’appello, era servita per ritardare il fallimento della società e consentirle nel frattempo di accedere ad altre e meno pervasive procedure concorsuali e che però aveva in tal modo provocato un aggravamento del dissesto. Lo stesso C. è stato poi ritenuto responsabile del reato di bancarotta patrimoniale commesso nella gestione della Piemonte Costruzioni s.r.l. attraverso la distrazione del danaro impiegato per acquistare, per di più ad un prezzo largamente esagerato, beni eccentrici rispetto agli scopi aziendali e oggetto successivamente di iscrizione nel bilancio societario per un valore largamente inferiore a quello fissato all’atto dell’acquisto al fine di assicurare alla società venditrice (Aeroservice s.r.l.) il procacciamento di risorse in grado di stabilizzare la sua situazione finanziaria in vista dell’accesso ad un concordato preventivo. Quanto alla posizione di P. e Pr. , la Corte distrettuale ha ritenuto la loro responsabilità relativamente alla distrazione del controvalore di cespiti ceduti alla menzionata Eurovie Costruzioni senza incassarne il prezzo e postergando successivamente il relativo credito, nonostante tale società fosse già pesantemente esposta nei confronti di Mecar e il suo dissesto fosse già noto al momento delle cessioni. Con riguardo infine al reato di bancarotta preferenziale addebitato al Ci. e dichiarato prescritto, la sentenza impugnata ne ha riconosciuto comunque la sussistenza in ragione del pagamento da parte di Piemonte Costruzioni, in prossimità del suo fallimento, di un debito della propria controllante verso una società di consulenza (costituita tra l’altro anche dal figlio dell’imputato) che la fallita si era accollata, saldandolo in più rate, l’ultima delle quali versata il giorno stesso della dichiarazione di fallimento.
2. Avverso la sentenza ricorrono, personalmente o a mezzo dei propri difensori, tutti gli imputati.
2.1 Il ricorso del C. articola cinque motivi. Con il primo deduce l’errata applicazione della legge penale, rilevando come la Corte distrettuale abbia affermato la sussistenza del delitto di bancarotta impropria societaria sulla base della causazione, attraverso il contestato falso in bilancio, di un mero aggravamento del dissesto, mentre invece per la perfezione del suddetto reato sarebbe necessario che l’illecito societario determini quest’ultimo e non solo lo aggravi. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta analogo vizio in ordine alla ritenuta sufficienza del dolo generico per la configurabilità del suddetto delitto, quando invece sarebbe necessario il dolo proprio del reato societario presupposto e cioè nella specie quello intenzionale e specifico previsto per la fattispecie di cui all’art. 2621 c.c.. Con il terzo motivo vengono denunciati vizi motivazionali della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di rispondere ad alcune delle censure sollevate con il gravame di merito ed in particolare a quelle relative alla contestata consapevolezza da parte degli imputati della falsità del bilancio del 1993 da loro sottoscritto, alla effettiva efficienza causale di quest’ultimo nella determinazione dell’evento e del danno di rilevante gravità ai sensi dell’art. 219 legge fall., alla individuazione, ai fini del calcolo della prescrizione e dell’effettiva sussistenza del reato contestato, del tempus commissi delicti, apoditicamente fatto coincidere con la declaratoria del fallimento della società nonostante questa fosse stata in precedenza ammessa dapprima all’amministrazione controllata e successivamente a concordato preventivo. Con il quarto motivo viene dedotta l’errata applicazione della legge penale in relazione all’affermata responsabilità dell’imputato per la bancarotta distrattiva in danno di Piemonte Costruzioni, nonostante la delibera del consiglio di amministrazione alla cui adozione aveva partecipato il C. non sarebbe l’atto con cui sarebbe stato effettivamente disposto l’acquisto del magazzino di Aeroservice, seguito, come da statuto della fallita, solo alla ratifica della stessa da parte dell’assemblea dei soci, peraltro intervenuta quando l’imputato aveva già dismesso la propria carica, così come successivi alle sue dimissioni sarebbero stati gli atti di disposizione patrimoniale finalizzati all’esecuzione del suddetto acquisto. Sempre con riguardo al reato menzionato, con il quinto motivo il ricorrente denuncia inoltre il difetto di motivazione della sentenza in merito al profilo oggetto del quarto motivo, nonché alla obiezione sollevata con i motivi d’appello circa la falsità delle firme dell’imputato apposte in calce ad alcuni dei documenti relativi al negoziato svolto per giungere all’acquisizione dei menzionati beni.
2.2 Il ricorso del Co. articola due motivi con i quali denuncia il difetto di motivazione della sentenza impugnata e l’errata applicazione della legge penale in merito all’eccepita prescrizione del reato contestato all’imputato in ragione della necessità di retrocedere il momento consumativo dello stesso dalla data di dichiarazione del fallimento di Eurovie Costruzioni a quella di ammissione della società al concordato preventivo, avvenuta il 27 giugno 1995.
2.3 I ricorsi proposti nell’interesse del P. e del Pr. , perfettamente sovrapponibili fra loro, con unico motivo deducono l’errata applicazione della legge penale e correlati vizi motivazionali della sentenza impugnata in merito alla ritenuta sussistenza del dolo del reato contestato ai due imputati, che la Corte distrettuale avrebbe desunto esclusivamente dalla carica formale ricoperta dai due imputati in seno alla fallita, senza tener conto del fatto che la stessa era invero governata da un amministratore di fatto e senza dunque verificare in concreto, come invece necessario per l’orientamento giurisprudenziale dominante, l’effettiva adesione psicologica del P. e del Pr. alla consumazione del reato o anche solo la loro consapevolezza della potenziale natura distrattiva delle operazioni effettuate ben otto anni prima dell’instaurazione della procedura concorsuale.
2.4 Da ultimo il ricorso del Ci. articola tre motivi. Con il primo viene eccepito il difetto di motivazione della sentenza in merito ai criteri di quantificazione delle spese sostenute nel grado d’appello dalla parte civile Piemonte Costruzioni e poste a carico dell’imputato. Con il secondo ed il terzo vengono dedotti ulteriori vizi motivazionali in merito al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, alla ritenuta attribuibilità al Ci. della qualifica di amministratore di fatto della fallita, alla illiceità dell’accollo da parte di quest’ultima del debito relativo al contratto stipulato dalla controllante, relativamente al quale la Corte distrettuale non avrebbe considerato che lo stesso riguardava prestazioni eseguite in favore proprio della Piemonte Costruzioni, nonché alla sussistenza di una effettiva lesione della par condicio creditorum, atteso che il fallimento è risultato in bonis ed il credito soddisfatto, in quanto relativo a prestazione d’opera, assistito da privilegio.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente deve essere affrontata la questione relativa alla prescrizione del reato di cui al capo 1), proposta con il terzo motivo del ricorso del C. e con il ricorso del Co..
1.1 I due ricorrenti, oltre a denunciare il difetto di motivazione sul punto (profilo su cui si tornerà in seguito), lamentano che il termine di prescrizione del menzionato reato non avrebbe iniziato a decorrere dalla sentenza dichiarativa del fallimento di Eurovie Costruzioni (intervenuta come accennato il 17 dicembre 1999), bensì dal momento anteriore (il 27 giugno 1995) in cui la società venne ammessa al concordato preventivo.
1.1.1 La censura è infondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che si intende qui ribadire, nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla ammissione al concordato preventivo, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non consente di intravedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione e quella uniformità che può consentire l’assorbimento cronologico della seconda nella prima (Sez. 5, n. 31117 del 30 giugno 2011, Sbrocchi, Rv. 250588).
1.1.2 La tesi difensiva suppone, infatti, che tra gli istituti del concordato preventivo ed il fallimento corra una relazione di sostanziale assorbimento, nel senso che – apertasi la prima procedura – tutto quanto consegue si sviluppi per un tracciato ormai necessitato ed unitario. Donde la fissazione della genesi della vicenda estintiva prescrizionale nel primo, in ordine di tempo, degli interventi giudiziali che consentono l’avvio di ciascuna vicenda concorsuale. Siffatta convinzione non ha però fondamento. Giovano alcune premesse. Non può negarsi un nesso funzionale tra il concordato rispetto al fallimento, nel senso che sovente, alla denuncia di insolvenza, qualificata inizialmente come crisi, si accerti uno stato di sostanziale ed irredimibile incapacità a fronteggiare le obbligazioni di impresa. Ed è noto il fenomeno della “consecuzione” dei due riti, profilo che si fonda sull’unitarietà delle procedure, discendenti dalla situazione di difficoltà dell’impresa. Ma tanto non consente di omologare a tutti gli effetti le due procedure, soprattutto in ragione dell’offesa portata ai creditori, eliminando le rispettive diversità ed anche le difformità nell’ottica penalistica, dove le conseguenze sono state dal legislatore assegnate a due distinte figure di reato – rispettivamente previste dagli artt. 236 e 216/223 legge fall. – che dispongono di una propria significativa autonomia strutturale.
1.1.3 Il punto di contatto sta – come si è accennato – nell’insolvenza, una situazione omogenea alla crisi (come espressamente stabilito dall’art. 160, comma 3 legge fall.), in forza della quale sorge la legittimazione sia al concordato sia alla procedura fallimentare. Ma tanto acclarato, non può che sottolinearsi il divario corrente tra i due casi. Innanzitutto con l’occhio rivolto alla dinamica procedimentale. La natura diversa dei provvedimenti genetici (uno è decreto bisognoso di omologa, l’altro è sentenza), il che non è indifferente anche per il versante penale, perché essi rappresentano la premessa essenziale dei reati fallimentari, secondo la costante lettura di questa Corte. Ma, al di là della genesi e dei meri aspetti formali, è di importanza decisiva la circostanza che in sede concordataria l’imprenditore non perde il possesso dell’impresa (e ne mantiene l’amministrazione ai sensi dell’art. 167 e, conseguentemente, anche gli obblighi documentativi, come previsto dal successivo art. 170). L’impresa prosegue nella sua attività (tanto che, proprio in ragione di possibili atti di frode commessi in questo prosieguo di gestione, è prevista la speciale revoca dell’ammissione e la obbligatoria dichiarazione di ufficio del fallimento ai sensi dell’art. 173). Donde, tra l’altro, anche la diversa disciplina circa il divieto di azioni esecutive, che vale soltanto per i creditori anteriori all’ammissione dell’impresa alla procedura (con riflessi in tema di prescrizione e decadenza, cfr. art. 168).
1.1.4 È di grande rilievo, ancora, il controllo dispiegato dai creditori nel concordato, che “pesano” con il loro voto iniziale e mantengono questa influenza durante lo sviluppo successivo. L’organo esecutivo (il commissario giudiziale) ha poteri diversi che esercita in guisa di vigilanza sulla condotta dell’imprenditore, mentre nel caso del fallimento lo spossessamento attuato dalla procedura impedisce l’ingerenza gestoria del fallito. In siffatta prospettiva non vi è dubbio che la procedura fallimentare, considerata la spiccata funzione liquidatoria, per così dire ricapitola in sé gli approdi a cui era giunta la precedente vicenda concordataria e, salve alcune sporadiche eccezioni, li fa propri.
1.1.5 A queste cospicue diversità concorsuali si prospettano – per l’ambito strettamente penalistico – non minori discrasie. Basti osservare che le stesse fattispecie incriminatrici evidenziano limitazioni (la fattispecie di cui all’art. 236, comma 1, non è applicabile al’imprenditore societario, mentre quella prevista dal comma 2 dello stesso articolo è inapplicabile all’imprenditore individuale) e che soltanto una parte del catalogo dei reati fallimentari è “esportabile” in seno all’art. 236. Ed anche per il versante processuale, non deve sfuggire che – mentre per la bancarotta l’azione penale può essere esercitata anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento, con anticipazione degli atti istruttori rispetto allo sviluppo concorsuale – questa possibilità non è data per il concordato preventivo, ostandovi la lettera dell’art. 238 che allude soltanto alla “sentenza dichiarativa di fallimento” (senza possibilità di estensione analogica, per l’eccezionalità dell’istituto che la norma disciplina). È aderente al sistema, pertanto, affermare la diversità delle due procedure, in cui quella fallimentare ingloba in sé – in buona misura – caratteristiche salienti della prima. Onde se, per alcune situazioni è ammissibile rinvenire a ritroso la data saliente per alcuni effetti concorsuali (si pensi, nella consecuzione delle procedure, la data che da avvio al periodo c.d. sospetto per l’azione revocatoria), per il rapporto che coinvolge complessivamente le masse passive, come accade negli illeciti fallimentari, siffatta uniformità non sembra proponibile.
1.1.6 Questo discorso, tratteggiato per sommari cenni, porta a concludere per una disuguaglianza di situazioni che non permette, ragionevolmente, di intravvedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione e quell’uniformità che può consentire l’”assorbimento” della seconda nella prima cronologicamente intervenuta. Ma, casomai, una lettura opposta, in cui la sentenza dichiarativa di fallimento e la vicenda procedimentale che da essa sorge ricapitola in sé quanto occorso in precedenza e, per il versante penale, fornisce maggiore sostanza nell’elemento costituivo dei reati concorsuali.
1.1.7 Arresto che già questa Corte aveva raggiunto, per altro percorso, quando affermò che in tema di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, poiché il concorso di norme tra l’art. 236, comma 2, n. 1, e l’art. 223, va risolto utilizzando il principio di specialità, con l’applicazione della fattispecie di bancarotta fallimentare (ex multis Sez. 5, n. 39307 del 18 settembre 2007, Botticelli, Rv. 238183). Da qui la conclusione che la prescrizione decorre dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento.
1.1.8 Quanto infine al lamentato difetto di motivazione della sentenza sul punto la doglianza si rivela manifestamente infondata. Atteso, infatti, che lo stesso sarebbe caduto su una quaestio iuris e che questa è stata comunque correttamente risolta dalla Corte distrettuale, che non ha ritenuto estinto il reato confermando la condanna degli imputati, deve ribadirsi che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione).
1.2 Venendo agli altri motivi del ricorso del C. , il primo motivo deve ritenersi parimenti infondato. Come da tempo chiarito da questa Corte, infatti, il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare anche solo un aggravamento del dissesto già in atto della società (ex multis Sez. 5, n. 17021 del 11 gennaio 2013, Garuti e altro, Rv. 255090). Né, in senso contrario, assume rilevanza la presunta diversa formulazione delle fattispecie descritte, rispettivamente, negli artt. 223 e 224 legge fall, evocata dal ricorrente.
1.2.1 L’obiezione difensiva fonda, infatti, sull’interpretazione meramente letterale la conclusione che soltanto l’art. 224, e non anche l’art. 223, sanzioni l’aggravamento del dissesto, mentre il secondo esigerebbe, quale evento del reato, necessariamente la causazione del dissesto, con la conseguenza che l’aggravamento, in quest’ultimo caso, resterebbe privo di punizione.
1.2.2 Tale interpretazione presenta già in sé una nota di irragionevolezza, lasciando ingiustificatamente orfana di sanzione penale una condotta comunque incidente sullo stato di dissesto mediante aggravamento dello stesso. Ma vi è di più. Il dato testuale valorizzato dal ricorrente appare infatti in contrasto con un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto della disciplina del concorso di cause di cui all’art. 41 c.p., applicando la quale assumono rilievo ai fini della responsabilità penale nel caso di bancarotta fraudolenta impropria, anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente contenuto nella norma predetta -che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l’evento-, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo, assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato (Sez. 5, n. 16259 del 4 marzo 2010, Chini, Rv. 247254).
1.2.3 Del resto l’irrilevanza del dato testuale di cui sopra risulta confermata dalla giurisprudenza di questa corte che, anche in ordine al reato di cui all’art. 223, comma secondo, n.2, legge fall, (che prevede l’ipotesi di fatti di causazione con dolo o per effetto di operazioni dolose del fallimento della società), ha affermato che la configurabilità di quel reato non è esclusa dal fatto che la condotta abbia determinato soltanto l’aggravamento di una situazione di dissesto già in atto (Sez. 5, n. 19806 del 28 marzo 2003, Negro ed altri, Rv. 224947).
1.2.4 La differente formulazione delle due norme (art. 223, comma secondo, n.1, nell’attuale formulazione dettata con d.lgs. 61/2002, e art. 224 legge fall.) appare quindi verosimilmente ascrivibile alla loro redazione in tempi diversi, che può giustificare il mancato richiamo espresso in quella più recente all’aggravamento del dissesto, comunque sottinteso in base ai principi generali sul concorso di cause sopra richiamati.
1.3 Infondato è altresì il secondo motivo del ricorso dell’imputato e, di riflesso, il terzo nella parte in cui denuncia il difetto di motivazione sulla sussistenza in capo al C. dell’elemento psicologico della bancarotta impropria di Eurovie.
1.3.1 Non è in dubbio che, come sostenuto dalla dottrina più autorevole, i reati societari entrano nella tipologia della bancarotta impropria in forza del quid pluris rappresentato dalla loro influenza sulla causazione del dissesto della società, conservando però la loro fattispecie materiale e psicologica. L’espressione “fatti preveduti dagli articoli….” dispiegata dal legislatore nell’art. 223 comma secondo n. 1 legge fall., non può essere dunque intesa in senso restrittivo, con esclusivo riguardo all’elemento materiale. La scarsa impegnatività in tal senso del dato testuale è infatti agevolmente deducibile dal confronto con la rubrica dello stesso art. 223, intitolato “fatti di bancarotta fraudolenta”, che testimonia come il legislatore abbia evocato il termine “fatti” in senso lato e non vincolante per l’interprete.
1.3.2 Va dunque ribadito che il dolo della bancarotta impropria da false comunicazioni sociali, così come riconfigurata dal d. lgs. n. 61/2002, vanta una struttura complessa. Esso innanzi tutto si alimenta delle componenti che concorrono a definire l’elemento soggettivo del reato societario presupposto e dunque, in tal senso, si atteggia come generico con riguardo al mendacio, come intenzionale in riferimento all’inganno dei destinatari della comunicazione sociale (risultando dunque incompatibile sul punto con letture in chiave di dolo eventuale) e come specifico rispetto al contenuto dell’offesa qualificata da ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2784/11 del 24 novembre 2010, Piccolo e altri, Rv. 249258). Quanto poi all’evento che caratterizza la fattispecie nell’ambito dello statuto penale del fallimento esso presuppone, come già chiarito da questa Corte, una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 23091 del 29 marzo 2012, P.G., Baraldi e altro, Rv. 252804).
1.3.3 La sentenza impugnata, nel riconoscere la responsabilità dell’imputato per l’aggravamento del dissesto conseguito al proseguimento dell’attività di Eurovie garantita dall’approvazione del bilancio del 1993, non si è discostata da questi principi, fornendo logica ed esauriente, seppur sintetica, motivazione delle ragioni per cui la condotta del C. deve ritenersi supportata dall’elemento soggettivo tipico del reato, completo in tutte le sue componenti come in precedenza descritte, argomentando non solo dal fatto che egli abbia effettivamente sottoscritto il suddetto bilancio nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione della fallita, ma altresì dalla pluralità e macroscopicità delle false appostazioni, nonché dalla circostanza che molte di queste attenevano proprio la gestione degli appalti rientrante nella specifica sfera della sua competenza.
1.3.4 La linea argomentativa così sviluppata dai giudici torinesi risulta immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa ricostruzione del fatto si risolve nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e) dell’art. 606 c.p.p.. Quanto, infine, all’evocazione in sentenza dei principi dettati da questa Corte in materia di dolo del consigliere di amministrazione per fatti di bancarotta, la stessa è stata operata all’evidente fine di supportare l’affermazione – corretta come si è visto in precedenza – della mera prevedibilità dell’evento del reato.
1.4 Il quarto ed il quinto motivo del ricorso del C. colgono invece nel segno.
1.4.1 Con il gravame di merito, infatti, la difesa aveva confutato l’idoneità della delibera del Consiglio di Amministrazione di Piemonte Costrizioni a determinare l’acquisto del magazzino di Aeroservice, disposizione invero assunta, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, solo successivamente dall’assemblea dei soci, quando peraltro l’imputato aveva già abbandonato la società. Non di meno, anche ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo, con l’atto d’appello lo stesso imputato aveva eccepito la falsità della firma del C. apposta in calce ad alcuni documenti in cui veniva precisata la sopravalutazione dei beni acquisiti.
1.4.2 La motivazione della sentenza, pur intercettando sommariamente le questioni proposte dalla difesa nella parte dedicata all’illustrazione del contenuto del gravame di merito, non dimostra di averne poi in alcun modo tenuto conto, nemmeno implicitamente, giacché il discorso giustificativo si è concentrato esclusivamente sulla dimostrazione della natura oggettivamente distrattiva dell’operazione di acquisto del magazzino di Aeroservice, senza occuparsi della contestata rilevanza concorsuale della condotta effettivamente attribuita all’imputato. In proposito la Corte distrettuale avrebbe potuto eventualmente argomentare sulla rilevanza della delibera del consiglio di amministrazione quale ineludibile presupposto dell’atto di disposizione patrimoniale adottato dall’assemblea dei soci ovvero stabilire, laddove le emergenze processuali lo avessero consentito, che la composizione di quest’ultima riduceva ad una mera formalità il suo intervento o, ancora, contestare le premesse di fatto delle obiezioni difensive, ma averle invece semplicemente ignorate costituisce una evidente e insanabile lacuna dell’apparato motivazionale della sentenza, che, limitatamente al capo in trattazione, deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo esame.
2. I ricorsi del P. e del Pr. , che possono essere trattati congiuntamente attesa l’identità delle doglianze proposte, sono infondati.
La Corte distrettuale ha infatti puntualmente motivato sulla sussistenza del dolo del reato attribuito ai due imputati, argomentando dal fatto che gli stessi ricoprissero non solo formalmente le cariche apicali della società e dall’entità e natura delle operazioni distrattive realizzate, nonché evidenziando come non sia stato loro contestata l’omessa vigilanza sull’operato dell’eventuale amministratore di fatto della fallita, bensì la diretta deliberazione degli atti illeciti ancorché eventualmente in concorso con quest’ultimo. In proposito le censure dei ricorrenti si limitano invece a riproporre proprio le argomentazioni confutate dai giudici dell’appello, le quali risultano peraltro meramente assertive e comunque non tengono irrimediabilmente conto dell’effettivo contenuto della motivazione della sentenza, talché non rileva l’obiezione sul cattivo governo delle regole fissate da questa Corte sulle condizioni di imputazione soggettiva degli atti dell’amministratore di fatto a quello di diritto che abbia ricoperto solo formalmente tale carica.
3. Il ricorso del Ci. , infine, risulta fondato nei limiti che di seguito verranno illustrati.
3.1 Invero inammissibili, in quanto generici, devono ritenersi i denunciati travisamenti elencati nel secondo e nel terzo motivo, in quanto le prove asseritamente trascurate o per l’appunto travisate sono solo sommariamente indicate dal ricorrente. Quanto poi alla eccepita legittimità dell’accollo da parte della fallita del debito assunto dalla controllante con Finparte s.r.l., la doglianza si rivela manifestamente infondata, atteso che la conferma condanna dell’imputato, per come si evince dal testo della sentenza, non ha riguardato il fatto dell’assunzione del debito, ma quello del suo pagamento preferenziale in prossimità del fallimento.
3.2 Coglie invece nel segno la doglianza, avanzata sempre con il terzo motivo, relativa al difetto di motivazione sulla effettiva sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale, profilo specificamente proposto con il gravame di merito e in alcun modo affrontato dalla sentenza impugnata.
3.3 In proposito va innanzi tutto ricordato che la fattispecie di cui all’art. 216, terzo comma, legge fall, si riferisce al fallito il quale esegue pagamenti o simula titoli di prelazione allo scopo di favorire, a danno di altri creditori, alcuni di essi.
3.3.1 Ai fini della sussistenza del reato occorre, quindi, la violazione della par condicio creditorum nella procedura fallimentare (espressione del principio inteso ad evitare disparità di trattamento che non trovino giustificazione nelle cause legittime di prelazione fatte salve dall’art. 2741 c.c.) e, in relazione all’elemento psicologico, il dolo specifico, costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri.
3.3.2 L’offesa non consiste, dunque, nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore, ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori. L’evento “giuridico” della “preferenziale” è, in altri termini, costituito dalla minore percentuale riservata ai creditori a causa degli avvenuti pagamenti o dal fatto che il creditore favorito dal titolo di prelazione simulato lo abbia fatto valere in sede di riparto dell’attivo fallimentare. La ragione dell’incriminazione va, pertanto, reperita sul piano della giustizia distributiva del sacrificio che avvince tutti i creditori di uno stesso debitore in stato d’insolvenza, il quale cioè versi in una situazione tale da giustificare la presunzione di incapienza del patrimonio e quindi di lesione dei diritti dei creditori.
3.3.3 In tal senso, pertanto, nel caso in cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità del reato presuppone il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti de quibus e non già di qualsiasi altro credito (Sez. 5, n. 7230 del 28 maggio 1991, Martelli, Rv. 187698). Ed in senso analogo deve escludersi la sussistenza del reato in caso di pagamento di un credito garantito da pegno, ipoteca, anticresi o privilegio speciale, sempre che il bene oggetto della garanzia abbia un valore pari o superiore all’ammontare del credito ovvero in caso di pagamento di un credito con beni che, ai sensi dell’art. 46 legge fall., non sono destinati al soddisfacimento della massa dei creditori o di pagamento di un credito chirografario pro quota nei limiti di una percentuale garantita anche agli altri crediti o ancora in caso di pagamento effettuato da un terzo con mezzi propri. A maggior ragione, infine, deve escludersi la configurabilità del reato qualora la massa passiva venga pagata integralmente, prescindendosi dall’eventuale integrazione conseguente alla revoca dell’avvenuto pagamento supposto come “preferenziale”.
3.4 Con il gravame di merito l’imputato, richiamandosi ai suddetti principi, aveva contestato che il pagamento del credito vantato da Finparte s.r.l. potesse essere considerato preferenziale, essendo tale credito assistito da privilegio e comunque rivendicando la sufficiente capienza del patrimonio della fallita a soddisfare anche le altre pretese creditorie. Era dunque compito della Corte distrettuale confutare tali specifiche doglianze, anche solo per escluderne la fondatezza. Cosa che, come già accennato, non è invero avvenuta, atteso che la motivazione della sentenza impugnata, nemmeno implicitamente, affronta la questione evidenziando in tal senso una indubbia e insanabile lacuna cui deve conseguire il suo annullamento, il quale, alla luce della già dichiarata estinzione del reato, deve essere disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame. L’accoglimento in parte qua del terzo motivo di ricorso determina poi l’assorbimento delle ulteriori censure proposte con il primo in merito alla liquidazione delle spese sostenute nel giudizio d’appello dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 13) dell’imputazione contestato a C.J. con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso del C..
Annulla sentenza impugnata in relazione alla posizione di Ci.An. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame.
Rigetta i ricorsi di Co.Da. , P.P. e Pr.Wa. e condanna gli stessi singolarmente al pagamento delle spese del procedimento.
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