cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 3 marzo 2015, n. 9305

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) parte offesa nel procedimento c/:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 2116/2013 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del 18/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
– Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, con decreto del 18/4/2014, emesso de plano, ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento instaurato contro (OMISSIS) per infondatezza della notizia di reato. Il (OMISSIS) era stato querelato dal socio di minoranza (OMISSIS) perche’, nella qualita’ di presidente del Consiglio di amministrazione della (OMISSIS) srl, aveva concorso a vendere, ad un prezzo enormemente inferiore al reale e in una evidente situazione di conflitto di interessi, un terreno di proprieta’ della (OMISSIS) srl alla (OMISSIS) srl, di cui era amministratore delegato e proprietario, al 56 per cento, del capitale sociale.
2. Ricorre (OMISSIS), a mezzo del difensore, avverso il decreto suddetto per violazione di legge. Deduce di essersi tempestivamente opposto, di fronte ad una prima richiesta di archiviazione del procedimento, insistendo per l’espletamento di una consulenza tecnica rivolta ad accertare il reale valore del terreno e che il Giudice delle indagini preliminari aveva accolto l’opposizione, disponendo l’effettuazione di apposita consulenza. Il Pubblico Ministero, invece, si era limitato a richiede un accertamento di valore presso il competente ufficio finanziario, disattendendo la disposizione del giudicante e richiedendo, all’esito, nuovamente l’archiviazione. Contro la nuova richiesta aveva proposto opposizione, insistendo per l’espletamento di una consulenza tecnica; richiesta disattesa dal giudicante con “valutazioni attinenti al possibile esito della vicenda processuale”, in palese violazione del diritto al contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La doglianza e’ fondata.
L’articolo 410 c.p.p., come e’ noto, configura un sistema di equilibrio tra il principio di obbligatorieta’ dell’azione penale e quello di economia processuale, tendente sia ad impedire inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, sia indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi al giudice, in tale evenienza, lo strumento dell’archiviazione de plano (cfr. Corte cost., 11 aprile 1997 n. 95).
Per l’effetto, dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’articolo 410 c.p.p., puo’ disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioe’ l’inammissibilita’ dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non puo’ che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e percio’ impugnabile con il ricorso per Cassazione. Ai fini della corretta applicazione della richiamata disposizione, e’ stata ritenuto (v. Cass., Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa), che ai fini dell’apprezzamento sull’ammissibilita’ dell’opposizione il giudice deve tenere conto della pertinenza (cioe’ la inerenza rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza degli elementi di indagine proposti (cioe’ l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attivita’ compiuta nel corso delle indagini preliminari) senza pero’ poter effettuare valutazioni anticipate di merito ovvero prognosi di fondatezza o meno di tali elementi di indagine. Cosicche’ eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilita’, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della “investigazione suppletiva” e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. Sotto questo profilo, il provvedimento del GIP in esame va censurato avendo il giudice dichiarato inammissibile l’opposizione nonostante l’opponente, avesse chiesto l’espletamento di consulenza tecnica rivolta ad accertare il reale valore del terreno compravenduto nel mese di dicembre del 2010, sul presupposto che, essendo la (OMISSIS) srl in una “difficile situazione finanziaria”, l’immediata dismissione del terreno avrebbe potuto comunque giovare alla societa’. Senonche’, l’assenza di una valutazione riferita all’epoca della dismissione (quella dell’ufficio finanziario si riferisce ad un’epoca di poco antecedente all’emissione del decreto di archiviazione, che e’ del 18/4/2014) ha comportato che la valutazione del giudicante non si e’ limitata all’aspetto della rilevanza e della pertinenza dell’integrazione probatoria richiesta, ma si e’ risolta in una vera e propria valutazione anticipata sulla “fondatezza” del suddetto elemento di indagine, avendo dato per scontato – con prognosi inammissibile, per assenza dei necessari elementi di confronto – che, quale che possa essere l’esito della consulenza, la re-iudicanda non ne rimarra’ comunque influenzata.
Consegue a tanto che il provvedimento di archiviazione va annullato con trasmissione degli atti al giudice a quo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso

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