parcheggio doppia fila

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 3 febbraio 2014, n. 5271

Ritenuto in fatto

1. M.M. ricorre avverso la sentenza in data 14-2-2013 con la quale la Corte d’Appello di Catania, confermando sostanzialmente quella del Tribunale della stessa sede emessa il 15-7-2008, che riformava solo in punto di concessione del beneficio della non menzione della condanna, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di interruzione di pubblico servizio e di lesioni aggravate dall’uso di un bastone, per aver aggredito il conducente di un autobus, che gli aveva rimproverato il parcheggio in doppia fila, così interrompendo il servizio di linea.
2. Due i motivi di gravame.
3. Con il primo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 340 cod. pen.. Richiamando un indirizzo giurisprudenziale di questa corte, si assume che non da luogo al reato l’alterazione di una singola funzione del servizio, essendo rilevante solo l’alterazione del servizio nel suo complesso, ancorché temporanea, nella specie non verificatasi, mancando comunque in capo all’imputato anche la consapevolezza dell’idoneità della condotta a cagionare l’interruzione o la turbativa del servizio e l’accettazione del relativo rischio.
4. Con il secondo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della p.o. perché riscontrate dal referto medico (che invece attesterebbe lesioni riferibili anche ad una caduta) e dalle deposizioni dei verbalizzanti (peraltro intervenuti a cose fatte), e alla ritenuta inattendibilità del M. e dei testi a difesa (le contraddizioni tra questi ultimi essendo solo apparenti in quanto spiegabili con i diversi angoli di visuale dai quali avevano assistito alla scena).

Considerato in diritto

1. Il ricorso va nel complesso disatteso.
2. La prima questione, di violazione di legge in punto di configurabilità del reato, fa perno su un risalente indirizzo giurisprudenziale di questa corte (peraltro neppure costante: contra Cass. 4546/1998) superato da un orientamento successivo, al quale si ritiene di dare continuità, fondato sulla ricorrenza della lesione del bene giuridico protetto dalla legge – il regolare ed ordinato andamento dell’attività della pubblica amministrazione -, anche quando la condotta determini una temporanea alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell’ufficio o del servizio coinvolgendone solamente un settore e non la totalità delle attività (Cass. 36253/2011, 334/2008, 27919/2009, quest’ultima relativa a fattispecie analoga alla presente, in cui l’autista di un autobus del servizio pubblico di trasporto aveva, per un breve ma significativo lasso temporale, interrotto l’attività di conduzione del mezzo per rispondere alle provocazioni di un automobilista).
3. Alla stregua di tale indirizzo configura la fattispecie incriminatrice anche il mero turbamento nel regolare svolgimento dell’ufficio o del servizio, atteso che la predetta fattispecie tutela non solo l’effettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento (Cass. 35071/2007).
4. Ciò premesso, l’assunto della mancanza in capo all’imputato della consapevolezza dell’idoneità della condotta a cagionare l’interruzione o la turbativa del servizio, nell’accezione sopra indicata, e dell’accettazione del relativo rischio, collide con il semplice rilievo che, se si percuote con un bastone l’autista di un autobus, che per questo viene trasportato al pronto soccorso dove gli è diagnosticata tra l’altro una contusione cranica, l’accettazione di tale rischio è in re ipsa.
5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, sotto l’apparente prospettazione di un vizio di legittimità, si muove nell’orbita del merito laddove contesta la valutazione delle prove, riservata ai giudici di merito, sotto il profilo dell’attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e dell’inattendibilità del M. e dei testi a difesa, valutazione per contro effettuata con percorso argomentativo immune da vizi logici perché supportata, nel primo caso, dal referto medico (che solo ipoteticamente, e con prospettazione alternativa, darebbe conto di lesioni riferibili anche ad una caduta) e dalle deposizioni dei verbalizzanti (che, pur intervenuti a cose fatte, hanno significativamente riferito di aver visto M. gettare un bastone sotto una macchina;, nel secondo dalla contraddittorietà dei contributi dichiarativi dei testi a difesa, genericamente giustificata nel ricorso mediante il richiamo ai diversi angoli di visuale dai quali gli stessi avevano assistito alla scena.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla rifusione di quelle di parte civile, liquidate in dispositivo in base ai criteri per la liquidazione dei compensi ai professionisti dettati con il decreto ministeriale del 20 luglio 2012 n. 140.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 2000, più accessori come per legge.

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