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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 29 aprile 2013 n. 18826[1]

Nel caso trattato l’imputata non ha creato un account attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, ma ha inserito in una chat di incontri personali i dati identificativi della ex datrice di lavoro ad insaputa di quest’ultima.

Invero, non può non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per ‘nome’ non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità.

In tali contrassegni vanno ricompresi quelli, come i cosiddetti ‘nicknames’ (soprannomi) utilizzati nelle comunicazioni via internet che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del web, la quale tuttavia non per questo è priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di coloro ai quali il ‘nickname’ è attribuito.

Il ‘nickname’, nel caso in cui non vi siano dubbi sulla sua riconducibilità ad una persona fisica, assume infatti lo stesso valore dello pseudonimo ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sé o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all’articolo 494 Cp, ovvero il reato di sostituzione di persona.  

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/04/internet-e-reato-spacciarsi-per-un-altro-in-chat.html

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