SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V
SENTENZA 27 novembre 2014, n. 49569
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 4.5.2011 il G.u.p. del Tribunale di Milano, all’esito del giudizio abbreviato, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 89 c.p. e riconosciute le attenuanti generiche, condannava M.S. alla pena di anni otto di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile per l’omicidio di E.T.A. , accoltellato all’addome in data (…).
La Corte di Assise di Appello di Milano in data 15.2.2012, in parziale riforma di tale sentenza, riduceva la pena inflitta all’imputata ad anni sei e mesi otto di reclusione.
Con sentenza del 9.4.2013 la Prima Sezione di questa Corte, richiamata la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (secondo cui: la vittima e l’imputata, che vivevano nello stesso stabile, avevano avuto una relazione sentimentale e la donna chiedeva insistentemente di essere sposata; anche il giorno precedente al fatto la donna si era recata a casa dell’E.T. ed aveva manifestato alla moglie – giunta in Italia dal Marocco – e alla nipote, l’intenzione di uccidere l’uomo; la mattina dell’omicidio, sentendo uscire l’uomo di casa lo raggiungeva e lo affrontava, ma, alla risposta dello stesso di lascialo in pace, afferrava un coltello da cucina e lo colpiva allo stomaco)- evidenziava l’infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente in ordine al mancato riconoscimento del vizio totale di mente, alla legittima difesa ed alla preterintenzione, ritenendo fondato il ricorso relativamente all’attenuante della provocazione. In particolare, tale attenuante risulta incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente, solo nei casi in cui vi sia sostanziale coincidenza tra lo stato d’ira e l’infermità mentale, o quest’ultima abbia avuto preponderante incidenza sul primo, e, nella specie, la Corte territoriale non aveva argomentato in ordine alla sussistenza dei predetti presupposti, rinviando esclusivamente alle valutazioni in ordine al configurabilità del vizio parziale di mente; la Corte territoriale, specificamente, non aveva preso in esame il contesto nel quale era maturata l’azione delittuosa della donna che aveva vissuto come ingiusto il comportamento della vittima; inoltre, ugualmente fondata doveva ritenersi la doglianza in relazione all’entità della diminuzione delle pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello mantenuto la riduzione nella misura operata dal primo giudice, senza indicarne le specifiche ragioni e, pertanto, in contraddizione con la vantazione operata ai fini della riduzione della pena. Sulla base di tali rilievi, pertanto, questa Corte annullava la sentenza impugnata, limitatamente all’attenuante della provocazione ed alla determinazione della pena e rinviava per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Milano.
Con sentenza del 3.12.2013 la Corte di Assise di Appello di Milano, a seguito del giudizio di rinvio, riteneva insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’attenuante della provocazione, mentre riteneva fondato, il secondo motivo di gravame, e per l’effetto- riconoscendo ai fini della commisurazione della pena, la pregnante rilevanza che l’imputata ha attribuito, in ragione di valori radicati nella sua formazione culturale e religiosa, all’atteggiamento dell’E.T. , che, seppure inidoneo a scriminare la condotta omicida, ovvero ad integrare la specifica attenuante della provocazione, valeva, tuttavia, ad attenuarne il disvalore sul piano soggettivo della motivazione a delinquere- conteneva la pena nei minimi consentiti e, quindi, in anni sei mesi due e giorni venti di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso, lamentando la ricorrenza dei vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., in riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante dell’essere stato il reato commesso nello stato d’ira, provocato dal fatto ingiusto altrui (art. 62, n. 2 c.p.) e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p.. In particolare – premesso che la non coincidenza tra vizio parziale di mente e reazione al fatto ingiusto, era già contenuta nella prima sentenza di appello, sicché nessun dubbio poteva esservi circa l’applicabilità nel caso concreto dell’attenuante al soggetto seminfermo di mente, non essendo stato il vizio parziale a provocare lo stato d’ira – l’annullamento dipendeva dal non avere il Giudice di merito ‘preso in esame il contesto nel quale era maturata l’azione delittuosa della donna, che, secondo la stessa Corte, laddove ne ha valutato la condizione psicologica, aveva vissuto come ingiusto il comportamento della vittima’, ragion per cui l’ambito del giudizio rescissorio era chiaro: occorreva verificare il contesto (dunque la relazione tra l’imputata e la vittima) e il sentimento di ingiustizia vissuto dalla M. ; la Corte di Assise di Milano, fuoriuscendo dai limiti del giudizio rescissorio impostole, invece, ha negato l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 2 c.p., dandone una motivazione totalmente oggettiva, slegata dal contesto interrelazionale e ambientale, e tanto più dal profilo (anche) soggettivo dell’imputata fornendo una motivazione illogica e contraddittoria, nell’escludere, sia la sussistenza del fatto ingiusto altrui, sia lo stato d’ira; in ogni caso l’esclusione è contraria alla corretta interpretazione dell’art. 62, n. 2 c.p., illogica, contraddittoria e incoerente rispetto agli atti processuali acquisiti, atteso che la sentenza impugnata, pur dando atto che l’aggettivo ‘ingiusto’, non designa necessariamente un fatto contra jus, ma anche solo contrario alle regole morali e di civile convivenza, nega poi, abbracciando una concezione tutta oggettiva, che la promessa tradita di matrimonio, susseguente alla seduzione possa qualificarsi come ingiusta in base al sistema di valori italiano; trattandosi di vicenda coinvolgente due cittadini marocchini, l’ingiustizia di una promessa di matrimonio non mantenuta, nonostante la perdita della verginità (peraltro violenta), aggravata dalla beffa di un secondo matrimonio clandestino con una terza donna, era ed è ingiusto agli occhi dell’imputata, della vittima e di qualsiasi osservatore, marocchino, italiano, musulmano, cattolico o laico; che l’altro profilo censurato riguarda la ritenuta inesistenza dello ‘stato d’ira’, valutazione questa in contrasto con le prove raccolte e con la perizia che pure la Corte territoriale invoca a sostegno della propria tesi, nella quale è stato evidenziato che al momento dei fatto e alla richiesta di spiegazioni sull’abbandono, l’imputata ricevette insulti, sicché al dolore si aggiunse presumibilmente il furore; che lo stato d’ira non è solo ritenuto dai periti, ma anche dai testimoni nei giorni e nelle ore antecedenti al fatto, atteso che l’imputata piangeva e urlava (come da dichiarazioni di D.N. e di E.T.I. del 4.9.2009), sicché la sentenza ha completamente omesso di valutare i plurimi argomenti probatori di natura oggettiva indicati, quanto meno per confutarli.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con l’unico motivo di ricorso l’imputata censura la valutazione effettuata dalla Corte di merito in sede di rinvio circa l’insussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento in suo favore dell’attenuante di cui all’art. 62 n.2 c.p., ma nel ragionamento svolto nella sentenza impugnata non si ravvisano i vizi denunciati.
I giudici d’appello, invero, preso atto del principio enunciato nella sentenza di annullamento, secondo cui l’attenuante della provocazione è incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente, nei casi in cui vi sia sostanziale coincidenza tra lo stato d’ira e l’infermità mentale o quest’ultima abbia avuto preponderante incidenza sul primo (Sez. 1, n. 21405 del 29104/2009 – dep. 21/05/2009, Pintar, rv. 243473) hanno ritenuto che difettassero il fatto ingiusto altrui e lo stato d’ira conseguitone.
In particolare, quanto al fatto ingiusto, la Corte territoriale, dato atto che esso sarebbe da individuare nel rifiuto tacito della vittima a contrarre matrimonio con l’imputata, dopo avere avuto con la stessa rapporti sessuali e nell’avere, al contrario, sposato un’altra donna, che aveva portato con sé a Milano dal Marocco – pur rilevando che l’imputata ha potuto percepire come deleterio, per la cultura di appartenenza, l’atteggiamento dell’amato, che ha tergiversato per tre anni sulla possibilità di porre riparo al vulnus comunque prodotto nella sua onorabilità, con conseguente preclusione di un futuro matrimonio, a seguito della perdita della verginità e nel contempo come mortificante e generativa di sofferenza la scelta della vittima di contrarre matrimonio con un’altra donna e di portarla nell’abitazione milanese, per giunta collocata nello stesso stabile in cui abitava l’imputata – tuttavia, ha ritenuto tali elementi insufficienti a qualificare l’antefatto come ingiusto, tenuto conto del fatto che la relazione con la vittima si protraeva ormai da tre anni e che non può attribuirsi decisiva rilevanza ai costumi, alle tradizioni ed alle credenze proprie di una cultura distante da quella cui connota il comune sentire della collettività nella quale si vive e si è, per scelta, inseriti.
La riportata valutazione non si presenta censurabile.
3.1. In primo luogo giova richiamare il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale il ‘fatto ingiusto altrui’ è quello connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale (Sez. I, 14/11/2013, n. 47840). Il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, senza eludere, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il tema specificamente indicato come meritevole di approfondimento nella sentenza di annullamento relativo al contesto nel quale era maturata l’azione delittuosa della donna, che aveva vissuto come ingiusto il comportamento della vittima.
3.2. Immune da vizi appare infatti l’argomentazione della Corte di merito, secondo la quale, per valutare compiutamente il contesto nel quale l’azione delittuosa è maturata occorre partire dalla considerazione logica che, anche a voler ritenere veritiera la dichiarazione dell’imputata circa la promessa di matrimonio dell’E.T. , il tempo di circa tre anni che legava l’imputata alla vittima, avrebbe dovuto indurla a ritenere ragionevolmente la mancanza di una reale intenzione dell’uomo di contrarre matrimonio ed a riprova di ciò vi era l’offerta di denaro effettuata dall’imputata all’E.T. per vincere le resistenze dello stesso.
3.3. L’ulteriore valutazione effettuata dalla Corte di merito – relativa al fatto che nella qualificazione di un fatto come ‘ingiusto’ non possa attribuirsi decisiva rilevanza alla contrarietà dello stesso esclusivamente ai costumi, alle tradizioni ed alle credenze proprie di una cultura distante da quella che connota il comune sentire della collettività nella quale si vive e si è, per scelta, inseriti- specificamente censurata dalla ricorrente, non va letta isolatamente, ma congiuntamente all’ulteriore corretta affermazione, secondo la quale il fatto ingiusto altrui non può essere valutato in chiave meramente soggettiva.
3.4. In sostanza, la Corte territoriale ha inteso mettere in risalto che, pur coinvolgendo la vicenda in esame due cittadini marocchini e pur venendo in questione l’ingiustizia di una promessa di matrimonio non mantenuta, senza dubbio avvertita con maggiore intensità nella cultura di appartenenza della M. , purtuttavia la ‘contestualizzazione’ meritevole di approfondimento, secondo la sentenza di annullamento, non era da intendersi riferita alle convinzioni personali dell’imputata e alla sua sensibilità personale, ma doveva piuttosto tener conto delle norme sociali o di costume, che regolano l’ordinaria, civile convivenza reputate tali nell’ambito della collettività nella quale l’imputata era inserita all’epoca dei fatti. Sulla base di tali norme, dunque, la Corte ha concluso senza incorrere in vizi motivazionali nel senso che, pur essendo il comportamento dell’E.T. , arrogante e prevaricatore, non si è tuttavia manifestato in forme contrarie a norme di legge e neppure a regole sociali radicate nel nostro Paese, nello scegliere quale sposa un’altra donna portandola a casa propria, esercitando in tal modo il proprio incomprimibile diritto di libertà, rispetto al quale i sogni e le aspettative sentimentali dell’imputata devono ritenersi subalterni.
Infondate si presentano altresì le doglianze, svolte su un piano alquanto generico, relative alla ritenuta inesistenza dello stato d’ira dell’imputata, avendo la Corte territoriale dato conto con motivazione approfondita ed immune da vizi o da evidenti errori di applicazione delle regole della logica ovvero da incongruenze che vanifichino o rendano manifestamente incongrua la motivazione adottata, delle ragioni che hanno portato ad escludere la ricorrenza di tale alterazione emotiva. In primo luogo, lo stato d’ira – costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento, connotato da impulsi aggressivi – è stato escluso nella fattispecie in esame dal giudice d’appello perché tale sentimento mal si attanaglia alla scelta suicida operata dalla M. immediatamente dopo l’omicidio, da intendersi come un unicum con esso dal punto di vista ideativo e progettuale. In secondo luogo, la Corte ha evidenziato che appare plausibile ritenere che l’imputata, una volta resasi conto del fallimento delle sue speranze, abbia tentato per l’ultima volta di crearsi un varco nel muro di freddezza e di distanza frapposto dalla vittima ed, a fronte dell’ennesimo rifiuto dell’E.T. abbia dato sfogo al risentimento accumulato nel tempo verso quella persona. In proposito, giova richiamare il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui lo stato d’ira, rilevante ai fini della configurazione dell’attenuante della provocazione, è escluso dalla sedimentazione nell’agente di un sentimento vendicativo e dalla perpetrazione di un’aggressione lucida e fredda (Sez. I, 25/10/2012, n. 29480), condotta questa che nella fattispecie pare evincibile dal fatto che la M. prima di affrontare la vittima si è armata di coltello.
4.1. La ricorrente, poi, asserisce che la Corte territoriale avrebbe compiuto nella valutazione della stato d’ira travisamenti della perizia, ma tale doglianza si presenta in radice inammissibile, siccome proposta in violazione della regola dell’”autosufficienza’ del ricorso, secondo la quale il ricorrente, che lamenti l’omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, deve provvedere, nei limiti in cui il relativo contenuto sia ritenuto idoneo a ‘scardinare’ l’impianto motivazionale della decisione contestata, alla trascrizione nel ricorso dell’integrale contenuto degli atti medesimi, ovvero all’allegazione di tali atti al ricorso ovvero, ancora, alla loro assolutamente puntuale e completa, indicazione in modo da non determinare la necessità di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma; ciò in quanto il giudice di legittimità non deve essere costretto alla ‘ricerca’ di quegli atti che confermerebbero la tesi del ricorrente, essendo piuttosto onere di chi impugna e dispone dell’intero incarto processuale mettere la Corte di legittimità in grado di valutare la fondatezza della doglianza (Sez. VI, n. 48451 del 11/12/2012 e Sez. VI, n. 18491 del 24/02/2010).
Il ricorso, pertanto, va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente le spese del procedimento.
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