cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 23 novembre 2015, n. 46491

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso in data 06/07/2011;

nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, con il decreto indicato in epigrafe, disponeva l’archiviazione del procedimento penale n. 2514/2010 R.G.N.R., iscritto a carico di (OMISSIS) per il reato di diffamazione, in ipotesi commesso in danno di (OMISSIS); il provvedimento interveniva senza che della presupposta richiesta del P.M. venisse dato concretamente avviso alla persona offesa, domiciliata – all’epoca della presentazione della querela – presso un praticante avvocato. Infatti, la Procura della Repubblica di Treviso si limitava a prendere atto che il professionista de quo (Dott. (OMISSIS), con studio in (OMISSIS)) risultava essersi trasferito presso il Foro di Milano, senza effettuare ulteriori ricerche.

Avverso il menzionato decreto propone ricorso il difensore del (OMISSIS), il quale deduce violazione di legge processuale non essendo state rispettate le forme del contraddittorio; contraddittorio che avrebbe dovuto essere garantito ponendo l’avente diritto in condizione di presentare eventuale opposizione nei confronti della richiesta del P.M..

In particolare, si fa presente che il Dott. (OMISSIS), poi divenuto avvocato, era rimasto comunque iscritto all’Ordine di Padova, mentre esisteva un suo omonimo in quel di Milano; in ogni caso, anche prescindendo da quell’errore, l’iter della notifica dell’avviso non era stato completato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato, non risultando in atti che al (OMISSIS) venne dato l’avviso che egli aveva richiesto ai sensi dell’articolo 408 c.p.p., comma 2: per consolidata giurisprudenza di legittimita’, “l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullita’ del decreto di archiviazione ai sensi dell’articolo 127 c.p.p., comma 5” (v., da ultimo, Cass., Sez. 6 , n. 24273 del 19/03/2013, Tonietto, Rv 255108).

Deve peraltro ritenersi la tempestivita’ dell’impugnazione, avendo il ricorrente dedotto di essere giunto a conoscenza del provvedimento di archiviazione solo in data 09/12/2014, e non risultando in atti elementi di segno contrario alla prospettazione della parte.

Quanto al problema del presunto trasferimento presso altro foro del difensore domiciliatario, deve rilevarsi che tale circostanza (frutto di un equivoco per ragioni di omonimia, come compiutamente dimostrato dal ricorrente) non avrebbe potuto comunque esimere l’ufficio del P.M. dall’onere di dare corso al richiesto avviso: non di meno, alla notizia dell’iscrizione dell’Avv. (OMISSIS) all’albo milanese non fece seguito alcuna attivita’ ulteriore, volta alla ricerca del recapito del legale. Va anche considerato che il trasferimento de quo emerse non gia’ dopo un accesso negativo presso l’indirizzo dello studio, risultante in atti (che sarebbe stato doveroso tentare, e che avrebbe escluso l’insorgenza dell’equivoco anzidetto), ma perche’ il (OMISSIS), non avendo ancora conseguito il titolo di avvocato, non risulto’ iscritto all’ordine forense di Padova, evidentemente all’esito di una ricerca non estesa all’elenco dei patrocinatori.

Si impongono pertanto le determinazioni indicate nel dispositivo: il competente P.M. dovra’ curare che sia dato al (OMISSIS) l’avviso omesso, e provvedere all’esito a nuova trasmissione del fascicolo al Gip unitamente all’eventuale opposizione, ove in seguito presentata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, per l’ulteriore corso.

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