Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 23 aprile 2015, n. 17100
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo – Presidente
Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3/2013 TRIBUNALE di PISTOIA, del 17/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17.10.2013 il Tribunale di Pistoia confermava la sentenza emessa dal locale Giudice di Pace in data 3.12.2012 con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di euro 450,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni quantificati in euro 500,00, per il reato di cui agli articoli 81 e 594 c.p. per aver offeso l’onore di (OMISSIS) mediante l’uso del telefono, inoltrandogli messaggi sms, con cui gli diceva “i poveri devono stare a casa, paga il biglietto cialtrone e becco” – “sei becco anche di prima mattina … e se ci si incontra sono schiaffi … ribecco” – “abbiamo fatto la colletta stasera hai il biglietto pagato … “becco” – “ciao tribecco” – “becco stasera se vuoi paghiamo noi … lesina” – “i becchi come te si appendono per le corna” – “becco che non sei altro”.
2. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso, con il quale lamenta la ricorrenza dei vizi di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) per violazione di legge, nonche’ per omessa, insufficiente e/o illogica motivazione, atteso che i messaggi oggetto di giudizio, inviati dall’utenza cellulare intestata alla ditta dove lavorava il ricorrente, in uso al medesimo, sono stati inoltrati “per scherzo” e senza alcuna volonta’ offensiva; infatti, come e’ emerso dal dibattimento (cfr. dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS)), il (OMISSIS) conosceva molto bene l’imputato, abitando nello stesso paese di montagna, facendo parte da anni dello stesso gruppo sci club, essendo addirittura parenti, incontrandosi per molto tempo al bar di mattina e tali rapporti assolutamente confidenziali e con uso disinvolto di termini indicano l’intento non offensivo degli sms inviati; in particolare, il (OMISSIS) la cantante (OMISSIS) teneva un concerto in paese limitrofo ed il (OMISSIS), insieme ad altri amici, videro il (OMISSIS) che cercava di entrare senza biglietto (teste (OMISSIS)), da qui lo scherzo e il contenuto degli sms (corna, becco); in subordine, va dichiarata la non punibilita’ dell’imputato ex articolo 599 c.p., stante la reciprocita’ delle offese, atteso che il (OMISSIS), parte offesa, riferisce nella querela – ed ha confermato cio’ all’udienza del 21/11/11- di avere inviato al (OMISSIS), dopo aver ricevuto alcuni dei messaggi offensivi, un sms dal tenore ingiurioso; il Giudice di Pace ha ritenuto di escludere l’applicabilita’ dell’esimente sulla base del rilievo che il messaggio. del (OMISSIS) era indirizzato a persona ignota, laddove tale circostanza e’ irrilevante ai fini di ritenere operante tale scriminante e, comunque, quest’ultima e’ applicabile indipendentemente dalla proporzione delle offese, atteso che anche l’imputato ricevendo l’ingiuria ha gia’ subito la pena; inoltre, nel caso di specie la “molteplicita’ delle offese” e’ avvenuta anch’essa reciprocamente ed il giudice d’appello, pur richiamando il principio per cui “la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 599, comma 1 e’ rimessa al potere discrezionale del Giudice di merito” non ha fatto riferimento all’esercizio di tale potere e non vi e’ sul punto alcuna motivazione.
3. La parte civile, (OMISSIS), in data 10.12.2014 ha depositato memoria, con la quale ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso proposto dal (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1. Ed invero, la circostanza addotta dal ricorrente, secondo cui i messaggi inviati al (OMISSIS) non furono ispirati dall’intento di offenderlo, bensi’ da spirito goliardico non coglie nel segno al fine dell’esclusione della responsabilita’ dell’imputato. Non merita censure, invero, la valutazione del giudice d’appello che ha ritenuto nella fattispecie la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dei reati di ingiurie ascritti all’imputato, in relazione al contenuto degli sms oggetto di contestazione, ed ha evidenziato come la prima dura risposta del (OMISSIS) fosse idonea a sgombrare il capo da qualsiasi equivoco sulla possibilita’ che l’iniziativa del (OMISSIS) potesse essere accolta come una goliardata.
Va, infatti, rilevato che espressioni del tipo “i poveri devono stare a casa, paga il biglietto cialtrone e becco” abbiamo fatto la colletta stasera hai il biglietto pagato … “becco” – “ciao tribecco” – con l’uso ripetuto del termine “becco” – non sono prive di capacita’ offensiva ed integrano il reato di ingiuria, essendo idonee a ledere l’onorabilita’ della persona offesa o il sentimento del proprio valore che ogni individuo nutre per se’. In tema di tutela dell’onore, ancorche’ in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall’articolo 594 cod. pen., sia necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale, in rapporto alla personalita’ dell’offeso e dell’offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall’articolo 2 Cost., a tutela della dignita’ umana, di guisa che alcune modalita’ espressive sono oggettivamente (e dunque per l’intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volonta’ di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, (Sez. 5, n. 11632 del 14/02/2008).
Quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico, il reato di ingiuria e’ punibile a titolo di dolo generico, inteso come volonta’ di usare espressioni offensive con la consapevolezza dell’attitudine lesiva delle parole usate. La configurabilita’ del delitto prescinde, quindi, dai motivi a delinquere e dall’animus nocendi vel iniuriandi, che e’ del tutto irrilevante perche’ estraneo alla struttura della fattispecie legale. In conseguenza, il dolo e’ configurabile, senza necessita’ di una particolare dimostrazione, qualora l’espressione usata sia autonomamente e manifestamente offensiva, tale, cioe’, da offendere, con il suo significato univoco, la dignita’ della persona (ex plurimis, Rv 211479; Sez. 5, n. 11632 del 14/02/2008).
Per quanto concerne, poi, l’intento goliardico nella pronuncia delle espressioni in questione si osserva che tale intento puo’ essere idoneo ad escludere la volonta’ offensiva solo nella misura in cui esso sia immediatamente riconosciuto e compiutamente percepito dal destinatario delle espressioni oggettivamente ingiuriose. Giova, infatti, richiamare i principi espressi da questa Corte, secondo cui in tema di ingiuria e diffamazione, lo scopo o motivo di scherzo, il quale si manifesta in modo suscettivo di ledere l’onore, il decoro o la reputazione altrui, lascia sussistere tutto cio’ che e’ necessario per concretare il reato, cosi’ dal lato materiale, come da quello psichico. Qualora, malgrado l’animo di scherzare, si esponga altri all’offesa che la legge reprime, il reato sussiste non essendo lecito divertirsi o far divertire a spese dell’onore, del decoro o della reputazione altrui (Sez. 5, n. 2285 del 16/02/1972).
Del pari manifestamente infondata e’ la deduzione relativa al vizio motivazionale della sentenza impugnata in merito al mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’articolo 599 c.p. sotto il profilo della reciprocita’ delle offese. Ed invero, il giudice d’appello correttamente richiama in proposito i principi, piu’ volte affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di ingiuria, e’ illegittima la decisione con cui il Tribunale escluda l’applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 599 c.p., comma 1, (reciprocita’ delle offese), sulla base del criterio di priorita’ dell’offesa, in quanto essa puo’ essere applicata anche a colui che abbia offeso per primo (Sez. 5, n. 48650 del 21/10/2009, Superi, Rv. 245826; Sez. 5, Sentenza n. 34616 del 2002), ma tale causa di non punibilita’, tuttavia, e’ rimessa al potere discrezionale del giudice di merito che puo’ non esercitarlo anche se ricorrono le condizioni richieste dalla legge, in quanto la concessione del beneficio non costituisce un diritto soggettivo dell’interessato che puo’ solo fare istanza perche’ tale potere venga esercitato, ma non censurare in Cassazione un’eventuale pronuncia negativa, neanche se concorrono le condizioni richieste della predetta norma (Sez. 5, n. 6675 del 02/12/1987; Sez. 5, n. 13829 del 27/11/2013).
Orbene, nel caso in esame, il giudice d’appello ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di non dover applicare l’esimente in questione- rinvenibili nel fatto che, dopo la prima sequenza di sms, vi fu la spedizione di altri messaggi ingiuriosi, anche a distanza di giorni dalla risposta del (OMISSIS) e tali messaggi esulano, pertanto, dal contesto di reciprocita’ e costituiscono una serie di condotte che prendono lo spunto iniziale solo come occasione per proseguire nell’intento offensivo manifestatosi con il primo messaggio – ed in ogni caso tale valutazione non merita censura.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, trattandosi di causa di inammissibilita’ riconducibile a colpa del ricorrente, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1000,00, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
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