Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 21 novembre 2011 n.42917. Commette falso in atto pubblico il medico che aggiorna la cartella il giorno successivo alla visita

 

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 21 novembre 2011 n. 42917

Per la S.C. la rilevanza pubblicistica della cartella è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla funzione della documentazione di attività compiute (o non compiute) dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità.

Pertanto, sono falso in atto pubblico le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni.

Irrilevante nel reato l’intento dell’autore, dal momento che la fattispecie è caratterizzata dal dolo generico e non specifico.

Sorrento 21 novembre 2011.

 

Avv. Renato D’Isa

 

 


[1] Sentenza scaricabile dal portale giuridico del Sole24ore – Guida al Diritto

 

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