permesso invalidi

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza  20 giugno 2014, n. 26799

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 27/03/2013, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia A.G.N., avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per avere falsificato, attraverso l’uso di fotocopia, un permesso per invalidi, del quale era titolare.
2. Nell’interesse del N. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che l’istruttoria aveva consentito di escludere che il pass contraffatto venisse usato da soggetti terzi per esigenze diverse da quelle del N.
Al riguardo, si critica l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la circostanza che l’autovettura di quest’ultimo era rotta sarebbe stata inverosimile e priva del benché minimo supporto probatorio e si valorizzano, in senso contrario, le dichiarazioni dell’imputato, del coimputato D.S., assolto in primo grado, e della teste G.N.
Il ricorrente aggiunge che la Corte d’appello aveva confuso l’uso dell’autovettura da parte dei parenti del N. con l’uso del pass contraffatto.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle prove.

Considerato in diritto

1. I due motivi esaminabili congiuntamente, giacché il secondo esprime, in termini generici e riassuntivi, le critiche esposte con il primo, sono infondati.
Va premesso che hanno rilevanza penale, ai sensi dell’art. 482 cod. pen., le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo, come nella specie, degli originali, qualora il relativo documento abbia l’apparenza dell’originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica (Sez. 5, n. 22694 del 14/04/2010, Giorgetti, Rv. 247981: fattispecie concernente condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., in relazione alla contraffazione di un permesso di trasporto per invalidi).
Ciò posto, appare corretto il rilievo della Corte territoriale, secondo cui la condotta dell’imputato ha certamente leso il bene giuridico protetto dalla norma. Ed, infatti, nella prospettiva dell’elemento soggettivo, non rileva che l’immutatio veri sia stata commessa non solo senza l’animus nocendi vel decipiendi, ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185131).
Ma soprattutto, le critiche formulate in ricorso non attingono un punto centrale, ossia il rilievo della sentenza impugnata, secondo cui, anche in caso di inutilizzabilità dell’autovettura del N., questi avrebbe potuto tranquillamente portare con sé il pass sull’altro veicolo adoperato, invece di predisporre un duplicato.
2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *