Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 20 gennaio 204, n. 2252
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 30 aprile 2012 la Corte d’Appello di Roma, così riformando la pronuncia di condanna emessa dal giudice dell’udienza preliminare presso il locale Tribunale in esito al giudizio abbreviato, ha assolto M.C. dalle imputazioni di concorso in falsità ideologica in atto pubblico aggravata, in abuso di ufficio aggravato e in favoreggiamento personale, con la formula “per non aver commesso il fatto”.
1.1. Secondo l’accusa il M. , nella sua qualità di direttore dell’ufficio dei detenuti e del trattamento del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.), aveva istigato la dott.ssa C.R. , medico di turno presso la struttura protetta dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma, a dare nella cartella clinica false indicazioni sulle condizioni d’ingresso del detenuto Cu.St. , descrivendolo in “condizioni generali buone, stato di nutrizione discreto, decubito indifferente, apparato muscolare tonico trofico, apparato urogenitale n.d.r.”, mentre in realtà era allettato in decubito obbligato, cateterizzato, impossibilitato alla stazione eretta e alla deambulazione, con apparato muscolare ipotonotrofico; ciò al fine di far apparire sussistenti le condizioni richieste dal protocollo organizzativo della struttura per il ricovero del paziente. Inoltre così facendo, e recandosi personalmente presso l’Ospedale Pertini in orario extralavorativo, aveva chiesto e ottenuto il ricovero del Cu. in detta struttura, in violazione delle norme di legge e del protocollo organizzativo; danneggiando così il detenuto e aiutando gli appartenenti alla polizia penitenziaria, autori dei reati di lesioni e abuso di autorità in danno del Cu. , a eludere le investigazioni dell’Autorità.
1.2. Ha ritenuto il giudice di secondo grado non essere in alcun modo provato che l’imputato fosse a conoscenza del “pestaggio” subito dal detenuto e che si fosse, perciò, indotto alle condotte contestategli, dal momento che egli non aveva mai visto il Cu. ed era privo di competenze mediche; neppure poteva ipotizzarsi che a informarlo dell’accaduto fosse stato il direttore del carcere Regina Coeli, dott. Ma. , poiché neanche a costui vi era motivo di attribuire tale consapevolezza. D’altra parte, secondo la Corte di merito, l’ipotesi che si fosse voluto “internare” il Cu. nel reparto protetto dell’Ospedale Pertini per mantenerlo sotto il controllo della polizia penitenziaria cadeva a fronte di alcune considerazioni: il Ma. aveva immediatamente autorizzato il ricovero al pronto soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli con un’ambulanza; il giorno successivo non aveva frapposto alcun ostacolo a un nuovo ricovero nello stesso pronto soccorso; l’iniziativa di chiedere il trasferimento del paziente alla struttura protetta del Pertini era stata assunta dal dott. B. , sanitario del Fatebenefratelli, poiché in quel pronto soccorso non vi erano posti liberi; le patologie riscontrate, “frattura corpo vertebrale L3 emisoma e frattura prima vertebra coccigea” erano chiaramente descritte e non sottostimate.
La decisione assolutoria si è fondata, altresì, su ulteriori considerazioni. La contrarietà della dott.ssa C. al ricovero non era motivata dalle condizioni di salute del Cu. , ma soltanto dall’esigenza, da lei prospettata, che vi fosse un’autorizzazione scritta del P.R.A.P.: sicché non vi era alcuna necessità, per il M. , di svolgere opera di convincimento nei suoi confronti, bastando l’emissione del relativo provvedimento che egli si era preoccupato di consegnare personalmente; la finalità del ricovero nella struttura protetta era quella di liberare personale del nucleo di piantonamento, non quella di provocare un isolamento del Cu. : il quale anzi avrebbe avuto maggiori possibilità di conferire con estranei all’Amministrazione penitenziaria, senza la costante presenza di un piantone; la consumazione del prospettato abuso avrebbe richiesto la complicità non solo della C. , ma anche dei sanitari dei turni successivi.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo il P.G. ricorrente, premessa la ricostruzione dei fatti dal momento dell’arresto del Cu. a quello del suo ricovero nell’Ospedale Pertini, cui seguì la morte cinque giorni dopo, deduce l’inosservanza della normativa disciplinante il ricovero di detenuti presso strutture sanitarie pubbliche, segnalando che in casi di estrema urgenza – come quello di specie – il trasferimento del detenuto non richiede altro provvedimento, se non quello del direttore del carcere: donde l’infondatezza dell’assunto secondo cui la dott.ssa C. avrebbe avuto motivo di esigere un provvedimento del P.R.A.P..
2.2. Col secondo mezzo d’impugnazione deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta inconsapevolezza, in capo al dott. Ma. e allo stesso imputato, delle condizioni in cui versava il Cu. , valorizzando a tal fine il tenore della richiesta di ricovero d’urgenza a firma dello stesso Ma. , recante la diagnosi e la richiesta di accertamenti radiologici; nonché in ordine alle regole poste a disciplinare i reparti protetti, i quali – osserva il ricorrente – possono considerarsi delle vere e proprie appendici dei penitenziari in quanto presidiati dalla polizia penitenziaria e sottoposti alle regole proprie del regime carcerario, con tutte le difficoltà di accesso della comunità civile e col conseguente isolamento del detenuto.
3. Vi è agli atti una memoria della difesa, intestata come “note d’udienza”, con cui si richiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Occorre premettere che, non essendo previsto dal codice di procedura penale il deposito di “note d’udienza”, all’atto presentato dalla difesa in data 14 ottobre 2013 deve assegnarsi il valore sostanziale di una memoria. In tale prospettiva ne va rimarcata la tardività rispetto al termine di quindici giorni prima dell’udienza, fissato dall’art. 611 cod. proc. pen., la cui applicabilità anche al procedimento in pubblica udienza è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 – dep. 11/01/2013, Platamone, Rv. 254303; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252711; Sez. 1, n. 17308 del 11/03/2004, Madonia, Rv. 228646).
2. Venendo ora alla disamina dei motivi di ricorso dedotti dal Procuratore Generale distrettuale, ne va rilevata l’ammissibilità e la fondatezza.
3. Uno dei capisaldi sui quali la Corte d’Appello ha fondato la riforma in senso assolutorio della pronuncia di primo grado si compendia nella seguente affermazione: la dott.ssa C. non si era mostrata contraria al ricovero nella struttura protetta dell’Ospedale Pertini a motivo delle condizioni di salute del Cu. , ma si era limitata a rappresentare l’impossibilità di accettare ricoveri senza l’autorizzazione scritta del P.R.A.P.; non era, perciò, necessario che il M. si dedicasse ad un’opera di convincimento affinché la C. legittimasse il ricovero con una falsa attestazione delle condizioni obiettive del paziente, essendo invece bastante l’emissione da parte dello stesso M. – a ciò legittimato per la sua qualità – del formale provvedimento prospettato dall’interlocutrice come necessario.
3.1. La linea argomentativa così sviluppata si basa su una premessa giuridica inconsistente; l’art. 17, comma 8, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento dell’ordinamento penitenziario), lungi dal richiedere un intervento del P.R.A.P., dispone che il trasferimento di un detenuto in un luogo esterno di cura sia disposto dalla competente autorità giudiziaria, ovvero – quando ricorrano ipotesi di estrema urgenza – dal direttore dell’istituto penitenziario, il quale ne da comunicazione alla predetta autorità. Non è, dunque, plausibile che la dott.ssa C. abbia potuto fondatamente motivare la propria resistenza al ricovero del Cu. nella struttura protetta dell’Ospedale Pertini in base alla mancanza di un provvedimento che la legge non richiedeva.
3.2. La Corte di merito avrebbe dovuto, piuttosto, interrogarsi sulla configurabilità delle condizioni richieste dal protocollo organizzativo di struttura complessa di medicina protetta, sottoscritto tra il Provveditore regionale del Lazio e il direttore generale della ASL Roma “B”, in data 8.7.2005, menzionato nel capo d’imputazione: protocollo che, secondo l’accusa, condizionava il ricovero di un detenuto nella struttura protetta all’esistenza di uno stato fisico richiedente un ricovero programmabile per patologie mediche e chirurgiche, escludendolo invece per i pazienti in situazioni cliniche di acuzie; un accertamento in tale direzione avrebbe consentito di verificare l’esistenza, o meno, di un interesse a documentare falsamente le condizioni fisiche del Cu. al momento del suo trasferimento all’Ospedale Pertini, per far apparire soddisfatte le condizioni necessarie a giustificare il suo ricovero nella struttura protetta.
3.3. Dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che il collegio di seconda istanza abbia fermato la propria attenzione sul punto or ora indicato, di essenziale rilievo nella valutazione della posizione processuale del M. , imputato di concorso per istigazione nella falsità – obiettivamente accertata – dell’attestazione dello stato del paziente riportata nella cartella clinica. La pronuncia ne risulta conseguentemente viziata non tanto perché l’errata applicazione dell’assetto normativo concernente il trasferimento dei detenuti in luoghi esterni di cura abbia inciso sulla corretta applicazione della legge penale, quanto perché refluita in illogicità e lacunosità della motivazione.
4. Un altro caposaldo della pronuncia assolutoria consiste nell’esclusione della consapevolezza, in capo al M. , delle reali condizioni di salute del Cu. e della genesi causale di esse. Premesso che l’odierno imputato non aveva mai visto il detenuto e non aveva competenze mediche atte a fargli riconoscere l’acuzie della patologia, la Corte d’Appello ha escluso che informative sul tema potessero essergli pervenute dal direttore del carcere di Regina Coeli, Ma.Ma. : e ciò perché lo stesso Ma. non aveva avuto alcun contatto visivo col Cu. ed era privo delle cognizioni mediche atte a fargli apprezzare le condizioni in cui questi versava. Da tali rilievi ha tratto la conclusione che il M. non potesse essere mosso dall’intento di tutelare l’Amministrazione penitenziaria tenendo celate le cause del grave stato di compromissione fisica del Cu. , costituite dal “pestaggio” da lui subito durante la detenzione.
4.1. Osserva il P.G. ricorrente essere evidentemente sfuggita alla Corte di merito la circostanza che la richiesta di ricovero del Cu. ex art. 17 d.P.R. 230/2000, come tale connotata da estrema urgenza, fu sottoscritta dal Ma. il 16 ottobre 2009 nella piena consapevolezza delle condizioni del detenuto: sia perché informatone dal medico del carcere, dott. D.A. , sia perché nella stessa richiesta era contenuta la descrizione dello stato del paziente (tra cui lesioni con ecchimosi e algia agli arti inferiori) e la necessità di un esame radiologico.
4.2. Questa Corte non può prendere direttamente cognizione della richiesta di ricovero in questione, non configurandosi un’ipotesi di “travisamento della prova”, che si verifica quando l’errore o la contraddittorietà denunciata ricada non già sul significato della fonte probatoria (in questo caso un documento), ma sulla percezione del testo nel quale si estrinseca il suo contenuto (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215); può tuttavia constatare che la stessa sentenza di secondo grado da atto, nella sua narrativa (pag. 6), che nella circostanza di cui si tratta il dott. D.A. richiese l’intervento del Ma. proprio perché desse le disposizioni necessarie ad assicurare il ricovero con urgenza, a fronte delle resistenze incontrate da parte del personale; sicché non risponde ai canoni della logica l’escludere che il sanitario, nel rivolgersi al direttore del carcere, abbia omesso di ragguagliarlo sulle ragioni per cui le condizioni del Cu. erano tanto gravi da richiederne il ricovero con urgenza; mentre si traduce in un deficit motivazionale l’omessa verifica del tenore di quella richiesta di ricovero dalla quale, proprio perché necessariamente recante la firma del Ma. ex art. 17, comma 8, d.P.R. 230/2000, sarebbe stato lecito attendersi lumi circa la sua consapevolezza – o meno – dei presupposti fattuali.
5. Il terzo caposaldo della sentenza fatto segno a censura da parte del ricorrente si identifica nell’affermazione secondo cui all’interno delle strutture protette il detenuto gode di una maggiore privacy, rispetto al piantonamento in un reparto ordinario, poiché gli è consentito di avere contatti con soggetti estranei all’amministrazione penitenziaria, quali i medici e gli infermieri. Ciò dimostrerebbe, secondo il giudice di appello, che la collocazione del Cu. nella struttura protetta dell’Ospedale Pertini non è dipesa dalla volontà di isolarlo per impedire l’inizio di indagini a carico dei responsabili del “pestaggio”.
5.1. Osserva, in proposito, il P.G. ricorrente che i reparti protetti costituiscono delle vere e proprie appendici dei penitenziari, presidiate dalla polizia penitenziaria e soggette al regime carcerario, con tutte le difficoltà di accesso della comunità civile e con il conseguente isolamento, pressoché completo, del detenuto.
5.2. Senza che ci si possa addentrare nella ricostruzione delle modalità con le quali, in concreto, si è realizzata la detenzione del Cu. durante la permanenza nell’Ospedale Pertini nei pochi giorni che precedettero la sua morte, trattandosi di questione di fatto cui non può estendersi il sindacato del giudice di legittimità, corre comunque l’obbligo di osservare come, alla stregua della normativa vigente, non sia conforme a logica sostenere che il ricovero in una struttura protetta comporti un’attenuazione dello stato di isolamento del detenuto che è proprio del regime carcerario. Dispone, invero l’art. 7, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, che “alle cure ed agli accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli internati provvede l’Amministrazione penitenziaria, mediante il personale del Corpo di polizia penitenziaria”: il che significa non soltanto che la polizia penitenziaria è istituzionalmente presente nelle menzionate strutture, ma altresì che è legittimata ad esercitarvi tutti i poteri autoritativi che ad essa fanno capo in funzione della custodia dei detenuti e al loro isolamento dall’esterno, in misura non diversa da quella che caratterizza gli istituti penitenziari.
6. I vizi fin qui evidenziati, che inficiano alcuni passi di rilevante momento nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, ne rendono necessario l’annullamento. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Roma, sottoporrà la vicenda a rinnovata disamina, in piena libertà decisionale e col solo obbligo di sorreggere il deliberato con motivazione conforme alle regole della logica e del diritto.
7. La ripartizione delle spese di difesa nei rapporti fra le parti private è rimessa al giudizio rescissorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.
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