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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 20 gennaio 2014, n. 2305

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 5.11.2012 la Corte di appello di Napoli – a seguito di gravame interposto dal P.M. e, tra gli altri, dall’imputato P.G. avverso la sentenza emessa il 13.11.2009 dal GUP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere – ha confermato detta sentenza con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto responsabile e condannato a pena di giustizia per i seguenti delitti:
capo a) art. 416 c.p. per la partecipazione ad una associazione a delinquere tra esponenti apicali della amministrazione comunale di Pietravairano e imprenditori finalizzata alla commissione di più delitti di corruzione, concussione, turbativa d’asta e abusi di ufficio;
capo f) artt. 110 c.p., 317 c.p. perché in concorso con il Sindaco R.D. e l’assessore all’urbanistica del Comune di Pietravairano D.S.E. e l’imputato ricorrente quale ingegnere “vicino all’amministrazione”, costringevano M.V. , titolare della Società consortile Ecergi by Agricoltura arl, a nominare quale direttore dei lavori il predetto P. , prospettando in caso contrario problemi ed ostacoli di carattere organizzativo;
capo i) artt. 110 c.p., 479 c.p. per la falsa predisposizione del computo metrico estimativo, duplicando alcuni lavori, e di quattro SAL attestando l’esecuzione di lavori non eseguiti.
Capo j) artt. 110 c.p., 640 co. 1 e 2 c.p. per il truffaldino conseguimento delle somme oggetto dei SAL falsificati;
Capo n) artt. 110, 479 c.p. per la falsa predisposizione di uno stato finale dei lavori attestante lavori non eseguiti;
Capo o) artt. 110 c.p., 640 co. 1 e 2 c.p. per il truffaldino conseguimento delle somme oggetto dello stato finale falsificato;
Capo dd) artt. 110, 479 c.p. per la falsa determina n. 67 del 9.7.2007 nella quale era attestato falsamente di aver contattato più aziende specializzate nel settore e che l’offerta prodotta dalla ditta “Selcom” era risultata la migliore.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore deducendo:
2.1. violazione e falsa applicazione dell’art. 317 c.p. in assenza di condotte qualificabili come minaccia e aventi natura costrittiva, avendo il M. nominato il P. per sua libera scelta dettata da proprie valutazioni di opportunità, scevra da qualsiasi “metus”.
2.2. violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56-317 c.p. trattandosi, al più, di fattispecie tentata e non consumata non essendo il P. mai investito della nomina di direttore dei lavori e non avendo percepito compensi a riguardo.
2.3. violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all’art. 317 c.p. come novellato dalla legge n. 190/2012 trattandosi nella specie di una condotta di induzione e non costrizione.
2.4. violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all’art. 640 c.p. (capi j) ed o)), trattandosi di meri errori materiali nella predisposizione dei SAL come documentato dalla consulenza tecnica di parte per prof. Ing. V. e trattandosi di SAL non definitivi ma atti che devono essere valutati in relazione al computo finale dei lavori che, invece, ha conteggiato i soli lavori effettivamente eseguiti, senza che alcun ingiusto profitto e danno si siano realizzati.
2.5. violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all’art.479 c.p. (capo dd) in ordine alla quale si censura anche illogicità della motivazione essendosi affermata la penale responsabilità sulla base di una sola captazione telefonica e senza esaminare l’atto ritenuto affetto da falsità alla quale comunque il ricorrente non avrebbe partecipato, tutt’al più rendendosi mero redattore materiale per altri dell’atto.
2.6. violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all’art. 416 c.p. non emergendo alcuna struttura finalizzata alla commissione dei reati fine, né apporto continuativo, né specifico programma criminoso; né,ancora, il necessario profilo psicologico.
3. Il ricorso è infondato.
4. I primi tre motivi afferiscono all’ipotesi concussiva contestata sub f) ed è preliminare l’esame del terzo motivo che attiene alla qualificazione giuridica del fatto in quanto, a seguito della novella del 2012, risulta rilevante, in ragione del trattamento sanzionatorio previsto dalla novella per l’ipotesi induttiva, determinare se si versi nella ipotesi oggi punita dall’art. 319 quater co. 1 c.p. o, piuttosto, si debba confermare quella concussiva ex art. 317 c.p..
4.1. Ritiene la Corte che la deduzione difensiva secondo la quale, dopo la l. n. 190 del 2012 che ha scisso la ipotesi costrittiva da quella induttiva, la condotta ascritta al ricorrente debba essere qualificata sub art. 319 quater c.p. è infondata.
4.2. Le condotte di costrizione e di induzione – che costituiscono l’elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 190 del 2012 – non sono strutturalmente diverse da quelle che integravano la previgente unica fattispecie di concussione e si differenziano in relazione al mezzo usato dal pubblico agente per conseguire la dazione o la promessa di utilità; in particolare, la costrizione consiste in una minaccia o intimidazione, concretantesi in genere nella prospettazione di un male ingiusto, che va ad incidere in misura grave sulla volontà del soggetto passivo, l’induzione, invece, in forme più blande di pressione, caratterizzate da profili di persuasione, suggestione e fraudolenza.(Sez. 6, Sentenza n. 28431 del 12/06/2013 Rv. 255614 Imputato: Cappello). Ancora, in tema di concussione, integra il requisito della costrizione – che costituisce l’elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall’art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190 – qualunque violenza morale, attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva nella prospettazione, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima un danno patrimoniale o non patrimoniale (Sez. 6, Sentenza n. 7495 del 03/12/2012 Rv. 254020 Imputato: Gori ed altro.). Infine, nel delitto di concussione di cui all’art. 317 cod. pen., così come modificato dall’art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste in quel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato (Sez. 6, Sentenza n. 11942 del 25/02/2013 Rv. 254444 Imputato: Oliverio).
4.2.1. Da ultimo – secondo la informazione provvisoria della decisione resa dalle S.U. in data 24.10.2013 (proc. Maldera ed altri) – mentre si conferma che dalla condotta concussiva ex art. 317 c.p. deriva la radicale limitazione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, si chiarisce che la fattispecie di induzione indebita di cui all’art. 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio, che lascia al destinatario il perseguimento di un suo indebito vantaggio.
4.2.2. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata – nell’ambito della quale è stata contestata l’ipotesi costrittiva – si è mossa nell’alveo di legittimità richiamato, confermando la coartazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa, rispetto alla quale esula del tutto il perseguimento di qualsiasi suo indebito vantaggio. Invero, correttamente è stata avallata la predetta ipotesi costrittiva affermando che, nella specie, l’imposizione all’imprenditore M. dell’affiancamento del P. costituiva una “tangente mascherata”, un costo non previsto, rispetto alla quale l’imprenditore era posto nell’alternativa di soggiacere ai continui ricatti degli amministratori comunali oppure sobbarcarsi di siffatto “costo aggiuntivo”, la cui consistenza oscillava tra le 100 mila Euro (auspicate dallo stesso P. e dal D.S. ) e le 70mila Euro (quantificate dal M. ). Ed emblematica del primo corno dell’alternativa risultava la forzosa rinuncia ai terreni per già oggetto di opzione onerosa, che il D.S. aveva “spiegato” al M. come conseguenza dell’attendismo di questi nell’interporre – secondo le indicazioni degli amministratori – il P. tra la sua impresa e la stessa amministrazione.
4.2.3. Cosicché il primo motivo, alla stregua della motivazione appena ricordata, è infondato. Anche dopo la novella legislativa la fattispecie contestata rimane nell’area della ipotesi concussiva, in ragione della radicale limitazione della libertà di autodeterminazione della parte offesa posta davanti all’“aut – aut” di subire l’imposizione dell’ imprevisto oneroso “affiancamento” del P. o vedersi strumentalmente ostacolata nello svolgimento dell’appalto.
4.3. Il secondo motivo – che facendo leva sulla assenza di formale nomina a direttore dei lavori del P. e del conseguimento del relativo compenso da parte sua – deduce la sussistenza della sola ipotesi tentata, è infondato.
4.3.1. Il delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nei senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell’attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (Sez. 6, Sentenza n. 31689 del 05/06/2007 Rv. 236828 Imputato: Garcea) ed il termine “utilità” indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un “facere” e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune (Sez. U, Sentenza n. 7 del 11/05/1993 Rv. 193747 Imputato: Romano).
4.3.2. Nella specie, risulta avallata la ricostruzione in fatto della prima sentenza di merito secondo la quale si è verificata l’accettazione da parte dell’imprenditore M. dell’imposizione da parte dei pp.uu. dell’oneroso “affiancamento” del P. (v. pg. 23 della sentenza di primo grado) che – pur risultando già nominato il direttore dei lavori (ing. S. ) – doveva avere solo funzione di collegamento tra la ditta del M. e l’amministrazione senza svolgere specifiche attività professionali (v. anche pg. 18 della sentenza di secondo grado), sicché irrilevante è l’assenza di nomina formale dello stesso P. e del conseguimento da parte sua del compenso, una volta verificata l’accettazione della p.o. M. della imposizione proveniente dai pp.uu..
5. Il quarto motivo, relativo alla ipotesi di falsificazione del computo metrico e dei quattro SAL (capo i)) e falsificazione dello stato finale dei lavori (capo n)) con correlate truffe aggravate (sub i) e o)), è inammissibile, risolvendosi in una riproposizione delle identiche doglianze difensiva alle quali la Corte territoriale ha risposto in modo ineccepibile.
5.1. Invero, quanto alla prima vicenda relativa all’appalto “Pubblica Illuminazione LR 3/96” e nell’ambito della quale il P. risulta coinvolto quale progettista/direttore dei lavori e materiale redattore dei falsi SAL, con motivazione logica ed esente da vizi ha ritenuto inincidente la prospettazione tecnica di parte rispetto ai puntuali ed univoci accertamenti svolti dal C.T. del P.M. – che pure avevano considerato le posizioni difensive del P. – in ordine alla duplicazione e maggiorazione di lavori riportata nel computo metrico che aveva comportato il sovrapprezzo di oltre 59mila Euro, come pure alle maggiorazioni contenute nei S.A.L. (v. pg. 34 della sentenza di primo grado) che in alcun modo potevano spiegarsi come errori di calcolo, né erano stati successivamente corretti, verificandosi la indebita liquidazione delle maggiori somme da parte dell’ente comunale.
5.2. Quanto alla seconda vicenda, relativa all’appalto dei lavori di “Sistemazione di area a rischio idrogeologico loc. Mortito, Selimate e Molinelle” nella quale il P. figurava insieme ad altri come progettista e direttore dei lavori, è stato correttamente condiviso l’accertamento tecnico secondo il quale risultavano realizzate gabbionate in misura superiore a quelle effettive per una differenza di importo, indebitamente liquidata dall’ente comunale, di oltre 10mila Euro.
5.3. Il tutto in un contesto amministrativo di sistematica illegalità, quale quello considerato dalla sentenza, che – secondo le dichiarazioni di R.V. e le consone intercettazioni considerate dalla prima sentenza – giustificava l’alterazione dei SAL e dei computi metrici proprio per consentire alle ditte sottoposte alla tangente del 10% di conseguire maggiori introiti volti a compensare gli illeciti esborsi.
6. Il quinto motivo è inammissibile per genericità non confrontandosi con la motivazione resa dalla sentenza allorquando ha confermato l’accusa di falso ascritta al ricorrente siccome esecutore materiale della falsa determina.
6.1. Va premesso che concorre nel delitto di falso ideologico in atto pubblico, proprio del pubblico ufficiale, anche il privato che abbia agito per il medesimo fine, sia intervenendo all’atto, sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso (Sez. 1, Sentenza n. 23176 del 20/01/2004 Rv. 228237 Imputato: Lorenzini); ed il privato che rediga materialmente una atto pubblico concorre nel reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale che attesti, con la sua sottoscrizione, la paternità del provvedimento (v. Sez. 6, Sentenza n. 28753 del 07/04/2008 Rv. 240925 Imputato: P.M. in proc. Chiaravallotti e altri).
6.2. Nella specie, con riferimento alla captazione telefonica n. 844 del 27.4.2007 tra il R. ed il P. , la sentenza ha quindi correttamente considerato – al fine di giustificare il contributo concorsuale ascritto al ricorrente – la acquisita determina in questione predisposta dal P. insieme al D.S.E. , che ne era il firmatario, con un contenuto che ricalcava perfettamente le indicazioni date dal R. al P. nella predetta telefonata.
7. Il sesto motivo è inammissibile – in parte – per la sua proposizione delle questioni solo in questo grado e – in altra parte – per genericità non confrontandosi con la più articolata motivazione resa dalla sentenza sul tema associativo.
7.1. Va premesso in diritto che:
7.1.1. ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l’attuazione del programma criminoso comune (Sez. 6, Sentenza n. 3886 del 07/11/2011 Rv. 251562 Imputato: Papa e altri);
7.1.2. la materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell’ambito dell’organizzazione, per portare il suo contributo all’esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell’organizzazione condividendone le finalità (Sez. 1, Sentenza n. 3492 del 13/06/1987 Rv. 177894 Imputato: ALTIVALLE);
7.1.3. il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione in modo conforme al piano associativo (Sez. 6, Sentenza n. 9117 del 16/12/2011 Rv. 252388 Imputato: Tedesco).
7.2. La deduzione in ordine alla esistenza del contesto associativo al quale hanno dato vita esponenti apicali dell’amministrazione del Comune di Pietravairano ed alcuni imprenditori – come risulta dal testo della sentenza gravata – non è stata oggetto di specifica doglianza in appello che, invece, ha riguardato piuttosto la partecipazione del ricorrente al detto contesto criminoso.
7.3. Tema partecipativo rispetto al quale la sentenza gravata si è correttamente posta nell’alveo di legittimità richiamato. Nell’ambito della accertata esistenza nell’ambito del Comune di Pietravairano di un “pactum sceleris” tra le due figure di vertice dell’amministrazione (il Sindaco R. e l’assessore all’Urbanistica D.S. ) e gli imprenditori Z. e D.B. volto al programmato condizionamento dell’assegnazione dei lavori pubblici attraverso la aggiudicazione delle gare alle imprese dei due imprenditori o a questi collegate e conseguente gestione illecita delle contabilità dei lavori – la sentenza, invero, ha correttamente confermato la partecipazione del P. , quale soggetto fiduciario dei sodali pp.uu., non solo attraverso la sintomatica compartecipazione criminosa relativa alla gestione della contabilità dei due appalti sub i) e jj) nonché n) e o), ma anche in relazione al beneficio di numerosi incarichi e consulenze, dei quali è stata accertata anche l’illecita imposizione come nel caso sub f) in funzione strumentale agli interessi illeciti dei pp.uu., che gli assicuravano pronti e cospicui guadagni. A riprova della consapevole partecipazione del ricorrente, è stata correttamente valorizzata – nell’ambito del profilo organizzativo e della concludente partecipazione ad esso – l’emergenza probatoria secondo la quale i vari soggetti coinvolti nei reati, appositamente istruiti dallo Z. , sovente cambiavano schede telefoniche e telefoni per parlare tra loro e come lo stesso P. , unitamente al D.S. , abbia seguito all’occorrenza tale prassi, risultando lo stesso Z. fornitore di tali schede da inserire nei telefoni cellulari per poter comunicare e sfuggire all’attività di captazione.
8. All’infondatezza del ricorso consegue il suo rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile M.V. e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile M.V. e liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.

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