Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 6 novembre 2012 n. 42710[1]

Tale condotta  realizzata quando la società versava in evidente stato di decozione, costituisce pacificamente fatto di distrazione e non di bancarotta preferenziale, considerata altresì l’identità delle persona fisica amministratore e titolare della società insieme alla moglie.

Appare evidente che nel caso in cui il creditore si identifichi nello stesso soggetto che assume le vesti di amministratore della società, contestualmente responsabile del depauperamento della decozione e delle risorse della stessa, un atto di disposizione patrimoniale che, in costanza dello stato di insolvenza, sia diretto in suo stesso favore assume significato ben diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri.

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *