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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 19 maggio 2014, n. 20546

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 26/04/2013, la Corte d’appello di Lecce ha confermato l’affermazione di responsabilità di S.L. per i reati di percosse e ingiuria nei confronti di R.L. e, in parziale accoglimento dell’appello dell’imputato, ha ridotto la pena inflitta allo stesso ad un mese di reclusione.
La Corte territoriale ha rilevato: a) quanto al reato di ingiuria, che i testi N. e M. avevano confermato le dichiarazioni della parte offesa, la quale aveva riferito di essere stata apostrofata come “spazzatura” dall’imputato, sia quando quest’ultimo era entrato nella stanza del Direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Lecce, all’interno della quale la donna stava rendendo un interrogatorio davanti agli ufficiali di P.G. delegati dalla Procura della Repubblica di Taranto, sia successivamente nel corridoio del medesimo Istituto; b) quanto al reato di percosse, che il teste L., direttore dell’Accademia, aveva chiarito che il L. aveva preso le mani della L., respingendola, e che si era trattato di uno spintonamento; c) quanto al trattamento sanzionatorio, che non poteva essere accolta la richiesta di applicazione della sola pena pecuniaria, in ragione delle circostanze e della gravità dei fatti, svoltisi in un Istituto di istruzione di superiore, luogo di lavoro della parte lesa e alla presenza di pubblici ufficiali.
2. Nell’interesse del L. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che: a) era emerso pacificamente che il L. ignorava chi, nell’occasione, avesse occupato la stanza del Direttore e che si stesse svolgendo l’interrogatorio della L., talché comprensibilmente aveva manifestato il suo disappunto per l’occupazione, ritenuta arbitraria, della stanza del Direttore stesso; b) le espressioni adoperate, pur se discutibili e comunicate con veemenza, non erano assolutamente rivolte ai presenti, né finalizzate ad offendere l’onore e il decoro della L., tanto che quest’ultima si era detta incerta al riguardo; c) in definitiva, il L. aveva agito in assoluta mancanza di consapevolezza del carattere ingiurioso delle espressioni adoperate, la cui offensività non poteva farsi discendere dall’eventuale eccessiva sensibilità della L.; d) le dichiarazioni del Direttore L., il quale aveva chiarito la dinamica dell’alterco tra i due, che erano stati dal primo invitati al rispetto reciproco, talché il fatto che il L. avesse preso le mani della L., che gesticolava nei suoi confronti, doveva essere apprezzato come sintomatico della finalità di proteggersi dall’altrui aggressione; e) la valenza delle dichiarazioni favorevoli all’imputato.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per avere la Corte territoriale escluso illogicamente di applicare la sola pena pecuniaria, alla luce della personalità del prevenuto, assolutamente incensurato.
3. Il 23/04/2014 è stata depositata memoria con la quale si chiede il rinvio dell’udienza, in vista della prossima depenalizzazione del reato di ingiuria.

Considerato in diritto

1. Premesso che l’istanza di rinvio non può essere accolta, in ragione del carattere futuro della auspicata depenalizzazione dei reato di ingiuria, che potrà essere fatta valere, laddove interverrà, in altra sede, rileva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato.
Al riguardo, deve rilevarsi: a) che dei tutto sganciata da un puntuale riferimento agli atti processuali è l’affermazione, secondo la quale il L. ignorava chi, nell’occasione, avesse occupato la stanza del Direttore e che si stesse svolgendo l’interrogatorio della L., fermo restando che, in ogni caso, non risulta che l’imputato si sia posto il problema di verificare presso il soggetto legittimato a consentire a terzi l’uso della propria stanza le ragioni della presenza di altre persone; b) che del tutto ragionevolmente la Corte territoriale ha escluso che le espressioni adoperate, tra l’altro per ben due volte, e seguite dal contatto fisico con la L., fossero riconducibili alla mera manifestazione di disappunto, alla luce dell’indicato svolgimento dei fatti; c) che il brano frammentario menzionato dal ricorrente, con il quale si vorrebbe introdurre il dubbio che le frasi non fossero rivolte alla L. (e ciò perché ella avrebbe risposto che pensava che l’imputato le avesse indirizzate nei suoi confronti), proprio perché isolato dal contesto della prova dichiarativa, non dimostra alcuna frattura nella tenuta logica della motivazione, che considera sia il fatto che il L. per ben due volte ha pronunciato tali frasi (e, la seconda volta, non nella stanza del Direttore, ma nel corridoio della scuola), sia le percosse poste in essere in danno della donna; d) che il carattere ingiurioso del termine “spazzatura” è stato desunto dalla motivazione della sentenza impugnata in termini ragionevoli, senza che rilevi la ipersensibilità della persona offesa; e) che, in tema di delitti contro l’onore, non è richiesta la presenza di un animus iniuriandi vel diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere (Sez. 5, n. 7597 del 11/05/1999, Beri Riboli, Rv. 213631); f) che il ricorrente non si cura di riportare le dichiarazioni dei Direttore L., dalle quali pretende di trarre elementi a proprio favore, limitandosi ad una sintesi non verificabile, e neanche indica le generalità dei testimoni, che avrebbero reso dichiarazioni a lui favorevoli, il cui contenuto si ignora, trascurate dal giudice di merito.
2. Il secondo motivo, invece, è fondato, per l’assorbente ragione che l’affermazione di responsabilità dell’imputato riguarda i reati di cui agli artt. 581 e 594 cod. pen., di competenza del giudice di pace, ai quali, ai sensi dell’art. 63 d. lgs. n. 274 del 2000, devono comunque applicarsi le disposizioni, relative al trattamento sanzionatorio, previste dal Titolo II del medesimo d. lgs., che non contemplano la possibilità di irrogare pene detentive.
3. In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza va annullata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso.

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