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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 24 aprile 2014, n. 17712

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio – Presidente
Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 223/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del 05/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO; sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio, limitatamente alla determinazione del profitto illecito;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 luglio 2013 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS), indagato per il reato di cui all’articolo 640-bis c.p., ha annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Palermo in data 17 giugno 2013 nella parte eccedente la somma di 28.800,00 euro – rappresentata da una fattura per operazioni parzialmente inesistenti dell’1.12.2008, di cui al capo sub 2) della provvisoria contestazione – ordinando la restituzione all’avente diritto della parte eccedente la suddetta somma, se non in sequestro per altra causa, e confermando nel resto il provvedimento impugnato.
1.1. Si contesta al predetto indagato di avere emesso nei confronti del C.I.A.P.I. di (OMISSIS), nella sua qualita’ di amministratore delegato dell’ (OMISSIS) s.p.a., una fattura – la n. (OMISSIS) del (OMISSIS) – per la su indicata somma di denaro, imputata al progetto (OMISSIS) ed utilizzata dal C.I.A.P.I. di (OMISSIS) per giustificare costi in realta’ fittizi e l’utilizzo di fondi pubblici per asserite finalita’ progettuali, che, in realta’, venivano utilizzate dal (OMISSIS) per consegnare a (OMISSIS), indagato per una serie di reati connessi, biglietti di ingresso ed abbonamenti per assistere a partire casalinghe del (OMISSIS), poi a loro volta impiegati per scopi personali e corruttivi.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS), deducendo la violazione degli articoli 125, 321, 324 e 325 c.p.p., nonche’ degli articoli 322 ter e 640 bis c.p., con riferimento alla insussistenza del fumus commissi delicti, avendo il Tribunale del tutto omesso di valutare la documentazione allegata dalla difesa in sede di riesame, che dimostrava l’effettiva esecuzione della prestazione relativa alla fattura n. (OMISSIS) del (OMISSIS), ed essendosi limitato a considerare il solo documento relativo alla c.d. “proposta d’ordine”. Si deduce, inoltre, che le dichiarazioni rese da taluni indagati di reato connesso – (OMISSIS) e (OMISSIS) – non sono idonee, per la loro genericita’, a dimostrare che la somma incassata dall’ (OMISSIS) s.p.a. con riferimento alla fattura in
contestazione sia stata, in tutto o in parte, utilizzata dal (OMISSIS) quale corrispettivo per una serie di biglietti d’ingresso ed abbonamenti consegnati al (OMISSIS). Le emergenze indiziarie, in definitiva, comprovano, nella prospettazione del ricorrente, che l’operazione sottesa all’emissione della fattura sopra menzionata e’ stata effettivamente realizzata e che il relativo costo non e’ stato “gonfiato” per celare, quale contropartita, la cessione di biglietti e/o abbonamenti.
 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 
3. Il ricorso e’ fondato e va accolto.
4. E’ noto che l’omessa valutazione di memorie difensive puo’ influire sulla congruita’ e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni della difesa, poiche’ la giustificazione del provvedimento puo’ risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato con la memoria, in relazione alle questioni devolute con l’impugnazione (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, Rv. 252713; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, dep. 20/10/2010, Rv. 248551).
5. Nel caso in esame, per vero, il Tribunale del riesame ha tratto il suo convincimento riguardo alla mancata prova della effettiva esistenza della operazione commerciale indicata in narrativa da un limitato e parziale esame delle deduzioni e dei dati documentali allegati alla puntuale memoria difensiva depositata in sede di riesame.
Nella memoria difensiva, infatti, si faceva riferimento non solo alla fattura ed alla proposta d’ordine -unico documento vagliato in sede di riesame – ma anche ad altri documenti (pagine internet dell’ (OMISSIS) s.p.a.) che dimostrerebbero, secondo la tesi enunciata dalla difesa, che la prestazione oggetto della fattura sarebbe stata effettivamente eseguita.
Analoghe carenze motivazionali, inoltre, rendono il provvedimento inidoneo a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’esistenza dei presupposti per il mantenimento del vincolo cautelare reale, laddove si omette di sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo sulle specifiche doglianze difensive prospettate riguardo al corretto apprezzamento del contenuto delle dichiarazioni – anch’esse puntualmente riportate nella su citata memoria – rese dagli indagati di reato connesso (OMISSIS) e (OMISSIS) in merito ai fatti oggetto della contestazione provvisoriamente enucleata in sede cautelare.
6. S’impone, dunque, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per un nuovo esame che dovra’ colmare le lacune motivazionali sopra indicate.
 

P.Q.M.

 
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

 

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