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Suprema CORTE DI CASSAZIONE

sezione V

SENTENZA 19 giugno 2014, n. 26596

Ritenuto in fatto

 1. N. srl (terzo interessato), N.P. , E.M. (terzo interessato) e I.P. ricorrono avverso l’ordinanza 20-1-2014 con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo di beni immobili, mobili registrati e rapporti finanziari emesso dal Gip dello stesso tribunale in data 16-12-2013 in relazione alla contestazione di associazione per delinquere transnazionale (art. 3 lett. b) e d) legge 146/2006) (capo A) e di reati fine, tra i quali, per quanto qui interessa, quello di cui all’art. 2638 cod. civ. (capo B) e quello di appropriazione indebita (capo C).

2. La misura è stata emessa ai sensi dell’art. 321 comma 2, cod. proc. pen. in relazione all’art. 11 legge 146/2006 il quale stabilisce che, in caso di reati transnazionali, qualora non sia possibile la confisca del prodotto, profitto o prezzo del reato, è ordinata la confisca per equivalente di somme, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica.

3. D.M.A. , direttore generale della Cassa di Risparmio di Teramo (TERCAS) successivamente commissariata, era ritenuto al centro di un’associazione per delinquere transnazionale per aver costituito una sorta di banca parallela per l’effettuazione, in modo personale ed esclusivo nonché in situazioni di conflitto d’interessi, di spregiudicate operazioni, anche all’estero, per elevati importi utilizzando il patrimonio della banca in favore di persone da lui conosciute e nel contempo distraendo somme dalla banca stessa e da società in difficoltà o in stato d’insolvenza, fatte confluire nel patrimonio di società con sede all’estero o trasferite su conti esteri.

4. La NEWI srl, tramite il difensore procuratore speciale avv. T. L. Milella, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento degli elementi costituenti il presupposto della misura reale relativa all’immobile sito in Milano di proprietà della Newi, essendosi ritenuto, nel provvedimento genetico e nell’ordinanza impugnata (pag. 32), che detto bene è nella disponibilità di N.P. (indagato per reato associativo finalizzato ad appropriazione indebita ed altro), quale socio di maggioranza (al 49% più il 3% riferibile alla compagna E.M. ) della controllante di Newi (Pasf srl).

5. Per contro, come da documentazione allegata al ricorso già a disposizione del tribunale del riesame (visura camerale della Pasf in cui risulta annotato il sequestro), N. è socio di minoranza della Pasf in quanto nella partecipazione del 49%, a lui riferibile, è già compresa la quota del 3% della E. , mentre le restanti quote fanno capo a soggetti estranei ai reati.

6. Con note difensive depositate il 9-5-2014 l’avv. Milella ha insistito per l’accoglimento del ricorso ribadendo i rilievi già proposti.

7. N. , quale indagato per i reati sub A, B), C), deduce sei motivi attraverso l’avv. L. Gianzi.

8. Con il primo lamenta omessa motivazione e quindi nullità dell’ordinanza ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., relativamente all’aggravante di cui all’art. 4 legge 146/2006.

9. Il ricorrente ritiene in sostanza che tale aggravante, che assume contestata in fatto nel capo A) relativo all’associazione, ritenuta nella parte motiva del decreto di sequestro in relazione a posizioni di altri coindagati ed esclusa dal tribunale, precluda la possibilità di ritenere il predicato della transnazionalità di cui all’art. 3 della legge citata, con conseguente inapplicabilità del sequestro per equivalente.

10. Con il secondo motivo si deducono gli stessi vizi in relazione al fumus del reato di cui all’art. 416 cod. pen. in quanto l’esistenza di un rapporto sinallagmatico – alla base dell’impianto accusatorio – tra le operazioni di portage (vendita con patto di riacquisto) di azioni TERCAS ad imprenditori vicini al D.M. e le erogazioni di finanziamenti a costoro fuori dai protocolli di garanzia, sarebbe da escludere riguardo alla posizione N. per mancanza, nel suo caso, di contestualità temporale tra le prime (2007/gennaio 2008, come da c.n.r. 7-6-2012 richiamata nel decreto di sequestro e all. 4 al ricorso) e le seconde (2006 e 2011/2013, come da ali. 3 all’istanza di riesame e all. 2 al ricorso) e per la sua mancata partecipazione alla scalata della SMIB, finalità precipua del sodalizio.

11. Il terzo, quarto e quinto motivo investono il fumus del reato sub B – art. 2638 cod. civ. – sotto vari profili. Sotto il profilo dell’elemento materiale: la provvista per l’acquisto delle azioni TERCAS non proveniva da finanziamento della stessa banca ma da finanziamento UNICREDIT spa alla Pan srl riferibile al N. , il quale peraltro non aveva realizzato neanche una parte della plusvalenza derivante dall’operazione di trasferimento tramite il fondo Cambria delle azioni TERCAS al Creval (Credito Valtellinese). Sotto quello psicologico: ammessa e non concessa la materialità del reato, mancherebbe il riscontro della consapevolezza dell’indagato – extraneus – che la Tercas avrebbe nascosto la circostanza alla Banca d’Italia attraverso mendaci relazioni sul patrimonio di vigilanza.

Sotto il profilo dell’irrilevanza delle operazioni di portage rispetto al patrimonio di vigilanza della TERCAS, il ricorrente osserva che le azioni per le quali vi sia impegno al riacquisto da parte della banca – sempre che acquistate da terzi con risorse non provenienti dalla banca stessa – rientrano nel patrimonio di vigilanza, a differenza da quelle proprie della banca (che determina annacquamento del capitale).

12. Il capo C (appropriazione indebita) è investito dal sesto motivo che deduce omessa motivazione ed erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen.. Gli sviluppi dei finanziamenti al gruppo N. erano stati ritenuti dal tribunale sulla sola base dello stato al 31-3-2013 dei finanziamenti concessi agli indagati, redatto dal commissario TERCAS e riportato a pag. 15 dell’ordinanza, che indica un’esposizione “ad incaglio” (quindi di temporanea difficoltà obiettiva rimovibile in un congruo periodo di tempo, situazione del tutto incompatibile con l’interversione del possesso) del gruppo N. per oltre 25 milioni di Euro. Per contro la difesa aveva dimostrato attraverso novanta documenti in gran parte provenienti da TERCAS – che il tribunale non aveva confutato – una morosità ad oggi del predetto gruppo di soli 272.00 Euro circa, con la restituzione di quasi sei milioni di Euro a partire dal 2006, dei quali due milioni e mezzo nel 2013. Senza contare che il commissario della TERCAS aveva dato fiducia al gruppo attraverso moratorie e nuovi piani di ammortamento, comportamento incompatibile con l’ipotesi appropriativa.

13. E.M. , terzo interessato, deduce, tramite il procuratore speciale avv. Gianzi, tre motivi di doglianza.

14. Con il primo lamenta omessa motivazione e conseguente nullità dell’ordinanza in punto di riconducibilità esclusiva alla predetta della quota di partecipazione dell’8,5% in Immo Capital srl, sottoposta a sequestro in quanto ritenuta nella disponibilità sostanziale del N. , suo compagno, perché acquisita con somme provenienti da un conto corrente TERCAS, senza considerare che l’acquisto era in gran parte avvenuto, invece, con bonifici provenienti da un conto corrente personale della E. acceso presso Banca Marche, come da allegati al ricorso già allegati alla richiesta di riesame.

15. Il secondo motivo attacca con le stesse censure il sequestro della quota del 3% in Pasf srl, ritenuta riferibile al N. soltanto perché il conto della E. da cui era stata attinta la provvista per l’acquisto era acceso presso TERCAS, senza considerare che la relativa filiale dell’istituto bancario è ubicata nello stesso palazzo dove risiede la ricorrente.

16.11 terzo motivo addebita all’ordinanza motivazione apparente laddove ritiene l’intestazione del 3% di Pasf alla E. funzionale all’acquisto da parte del N. (asseritamente titolare del 49 % delle quote di Pasf) del controllo sulla società, mentre dalla pag. 71 del decreto di sequestro, allegata al ricorso, risulta che N. era titolare del solo 46 %, onde il 3% della E. non era idoneo a fargli conseguire la maggioranza delle quote e quindi ad assicurargli il controllo della società.

17. I.P. , indagato per i capi A, B e C), prospetta tramite il difensore avv. Anna D’Alessandro, un unico motivo articolato in plurime censure con cui deduce carenza assoluta di motivazione in punto di fumus dei reati criticando la giurisprudenza più risalente richiamata dal Gip e invocando quella più recente che esige la verifica della sussistenza della condotta criminosa che legittima l’intervento cautelare, anche con riferimento all’elemento soggettivo.

18. La prima censura riguarda la mancata indicazione delle ragioni della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere, essendo stato ravvisato il fumus del reato nel ruolo avuto da I. nei reati fine (pag. 29).

19. La seconda investe la transnazionalità dell’associazione ancorata sostanzialmente al solo fatto che un incontro volto all’acquisizione della SMIB si era svolto a S. Marino (quindi episodio occasionale), senza peraltro la partecipazione dell’I. che neppure risulta esserne stato al corrente.

20. La terza censura riguarda la configurabilità del reato di cui all’art. 2638 cod. civ. in relazione alla posizione di extraneus dell’indagato, la condotta del quale di concorso nel reato non era stata individuata, né erano stati indicati suoi rapporti personali con i coindagati o il suo eventuale interesse alla consumazione del reato.

21. Un’ulteriore doglianza investe l’appropriazione indebita sub C), il cui fumus è stato ritenuto sulla base di pregressi rapporti tra D.M. ed alcuni imprenditori, rapporti che peraltro non riguardano l’I. il quale, come da lui dichiarato quando ancora non era indagato, aveva conosciuto D.M. soltanto un mese prima dell’incontro per l’acquisto delle azioni TERCAS.

22. Inoltre il nominativo dell’indagato non risulta dalla relazione della Banca d’Italia mentre nella CT del PM il suo coinvolgimento è ancorato a dati congetturali.

Considerato in diritto

 1. Il ricorso proposto dalla Newi srl, terzo interessato, merita accoglimento.

2. Invero l’unico argomento su cui si fonda il sequestro dell’immobile della società, sito in Milano, è rappresentato dalla sua sostanziale disponibilità in capo all’indagato N.P. in quanto socio di maggioranza di Pasf srl, controllante di Newi, grazie alla sommatoria alla sua partecipazione nella Pasf di quella, pari al 3%, di cui è titolare la sua compagna E.M. tramite l’Immobiliare TRA, posseduta al 100% dalla stessa E. , sicché al N. sarebbe assicurata la titolarità del 52% delle quote di Pasf.

3. Tale assunto, come evidenziato nel ricorso, è però erroneo. Come risulta dallo stesso decreto di sequestro, le quote di Pasf sequestrate al N. sono pari al 49%, di cui il 6% direttamente detenuto dallo stesso, il 40% da Immobiliare 3 (interamente posseduta dal N. ), il 3% da Immobiliare TRA, posseduta al 100% dalla E. . Con la conseguenza che la partecipazione del N. alla Pasf è pari nel complesso, tenuto conto anche di quella del 3% riferibile alla compagna E. , al 49%, quota che non gli assicura la maggioranza.

4. Non potendo peraltro escludersi l’esistenza di ulteriori argomenti (quale ad esempio l’eventuale frammentazione delle restanti quote di Pasf tra un elevato numero di soci) non evidenziati dai giudici di merito per il carattere assorbente di quello di cui si è riscontrata l’erroneità, tali da dimostrare che anche il possesso della quota del 49% di Pasf assicuri al N. la maggioranza sostanziale della controllante di Newi, e quindi l’altrettanto sostanziale disponibilità dell’immobile di quest’ultima, la conseguenza della riconosciuta fondatezza del ricorso deve essere quella dell’annullamento con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

5. Il ricorso nell’interesse di N. è infondato e va disatteso.

6. La prima doglianza ruota intorno ad argomentazioni meramente assertive e comunque non condivisibili in diritto.

7. Il ricorrente, muovendo dall’assunto che nel capo A) sarebbe contestata in fatto l’aggravante di cui all’art. 4 legge 146/2006, che essa sarebbe stata ritenuta sussistente nella parte motiva del decreto di sequestro in relazione alle posizioni di altri coindagati e poi esclusa dal tribunale, perviene alla conclusione che ciò sarebbe preclusivo della possibilità di ritenere il predicato della transnazionalità di cui all’art. 3 della legge citata, con conseguente inapplicabilità del sequestro per equivalente ex art. 11 stessa legge. Ciò in quanto, ex art. 61 cod. pen., non può essere contestata un’aggravante che sia elemento costitutivo del reato.

8. Il ragionamento prende le mosse da un presupposto, cioè che l’aggravante della transnazionalità (art. 4 legge 146/2006) sia anche elemento costitutivo del reato transazionale (art. 3 stessa legge), quanto meno dubbio.

9. In primo luogo va tenuto conto che la transnazionalità ex art. 3 citato non da luogo ad un’autonoma fattispecie di reato, costituendo un predicato riferibile a qualsiasi delitto, che non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla stessa legge (Cass. Sez. U, 18374/2013). Predicato che richiede la previsione di pena non inferiore nel massimo a quattro anni e la riferibilità ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale, nonché, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato).

10. L’aggravante ad effetto speciale ex art. 4 esige invece, oltre all’elemento della previsione di pena edittale non inferiore nel massimo a quattro anni, che alla commissione del reato abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, laddove la condizione sub c) di cui all’art. 3 prevede, con differenziazione terminologica verosimilmente non casuale, la semplice implicazione di un gruppo con le stesse caratteristiche.

11. La soluzione del problema non è tuttavia rilevante nel caso in esame dal momento che al capo A) sono contestate le lettere b) e d) dell’art. 3 più volte citato, che prevedono situazioni diverse da quella che caratterizza l’aggravante, con conseguente possibilità, nella specie, di concorso tra il predicato della transnazionalità e l’aggravante ad effetto speciale.

12. Comunque, a differenza da quanto sostenuto dal ricorrente, mentre la contestazione provvisoria sub A è del tutto silente, sia nell’indicazione della relativa norma che in fatto, in punto di aggravante ex art. 4 (del resto in linea con la recente decisione delle sezioni unite penali di questa corte sopra ricordata che, per la ricorrenza dell’aggravante in caso di reato associativo, esige che il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione a delinquere, mentre tale coincidenza ricorre nella specie non essendo stata individuata, quanto meno allo stato, l’esistenza di un gruppo ulteriore), essa addebita expressis verbis agli associati il reato transnazionale di cui all’art. 3 e nella descrizione del fatto richiama elementi propri ed esclusivi di tale figura, cioè l’attività di preparazione dei reati in S. Marino e gli effetti sostanziali degli stessi in Svizzera, Lussemburgo, Singapore, Gran Bretagna e S. Marino, luogo di radicamento dei conti correnti destinatari delle somme provento dei reati fine di appropriazione indebita e bancarotta.

13. Inoltre il tribunale, in sede di trattazione del reato associativo, ne ha ritenuto sussistenti in fatto i caratteri di transnazionalità sub b) e d) dell’art. 4 più volte citato e cioè, premessa la riconducibilità dei reati fine ad un gruppo criminale organizzato, la commissione di essi in uno stato e il compimento di una parte sostanziale della loro preparazione o pianificazione, o la produzione degli effetti sostanziali di essi, in un altro, così condividendo l’impostazione accusatola, giustificatrice dell’applicazione della misura reale, della ricorrenza, quanto meno a livello di fumus, del predicato della transnazionalità.

14. Il secondo motivo di doglianza fa leva sull’asserita impossibilità di ritenere configurata, quanto alla contestazione di partecipazione del N. all’associazione, l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra l’erogazione di finanziamenti in mancanza dei presupposti di merito creditizio e la disponibilità ad effettuare operazioni di portage di azioni proprie di banca TERCAS (atte a dissimulare la conservazione in capo al D.M. del controllo assoluto sulla banca e l’effettiva consistenza del patrimonio di vigilanza), per la non contestualità temporale, desunta da atti del procedimento, tra i finanziamenti e le operazioni di portage.

15. Orbene, la circostanza che, a tenore degli atti richiamati nel ricorso e ad esso allegati, le operazioni di portage si incastonino temporalmente (2007/2008) tra la prima e la seconda fase dei finanziamenti TERCAS (2006, e 2011/2013) al gruppo N. , non scalfisce, ad onta della mancanza dell’assoluta contemporaneità tra le prime ed i secondi pretesa dal ricorrente, la conclusione dell’esistenza del fumus del reato associativo posto che, comunque, il gruppo N. (e per esso l’Immobiliare Pan srl) risulta dall’ordinanza essere stato tra le poche persone giuridiche, tutte facenti capo a soggetti vicini al D.M. , che avevano consentito il “parcheggio” di un pacchetto di oltre il 20% di azioni proprie TERCAS, così contribuendo all’elusione di divieti e vincoli normativi e con l’effetto di un’infedele rappresentazione dell’attivo aziendale e della quantificazione del patrimonio di garanzia.

16. Quest’ultimo era in fatto sceso sotto il limite minimo per effetto della mancata detrazione dal portafoglio “azioni proprie” di quelle, di importo superiore al limite del 10% del capitale, figurativamente cedute a terzi, ma in realtà solo parcheggiate presso soggetti di comodo -tra i quali il gruppo N. -, restando quindi nella sostanziale disponibilità di TERCAS e per essa del D.M. .

17. D’altro canto lo stesso gruppo risulta pure destinatario, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato, di finanziamenti da parte di TERCAS per l’ingente importo di oltre 25 milioni di Euro, risultati interamente “ad incaglio” dagli accertamenti effettuati dal commissario straordinario dell’istituto bancario, trasfusi nella situazione dei finanziamenti al 31-3-2013 (pag. 15 dell’ordinanza).

18.Tale concorso di elementi – operazioni di portage e finanziamenti di elevata entità non rimborsati, relativi al medesimo gruppo, configuranti prestazioni corrispettive del rapporto N. /TERCAS-, è stato ragionevolmente ritenuto, al di là del dato temporale di non perfetta coincidenza, ma comunque di vicinanza e in senso lato contemporaneità, idoneo a soddisfare il requisito del fumus commissi delicti richiesto in fase cautelare reale.

19. Né la mancata partecipazione del N. alla scalata della SMIB, peraltro non contestata a quest’ultimo (cui il capo B ascrive il concorso nell’occultamento della riduzione del patrimonio di garanzia sotto il limite di legge attraverso le operazioni di portage) scalfisce tale conclusione essendo la scalata alla banca sammarinese uno degli scopi, ma non il solo, del sodalizio criminoso.

20. Le questioni che investo il fumus del reato sub B) sono prive di fondamento. Quanto all’elemento materiale dell’ostacolo alle funzioni dell’autorità di vigilanza, il fatto che la provvista per l’acquisto delle azioni TERCAS non provenisse da finanziamento della stessa banca, è irrilevante posto che il capo B) non contesta al N. di aver acquistato azioni proprie TERCAS con finanziamento del medesimo istituto di credito – profilo ascritto invece al coindagato D.S. -, mentre neppure rileva l’eventuale mancato realizzo da parte dell’indagato di plusvalenze derivanti dalla connesse operazioni di trasferimento delle azioni proprie TERCAS. Infatti il reato in questione è di mera condotta e si consuma nel momento in cui viene celata all’organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a controllo, attraverso le condotte alternative previste dalla norma di omessa comunicazione di informazioni dovute o di ricorso o mezzi fraudolenti (Cass. 51897/2013).

21. Quanto all’elemento psicologico, invano si assume non riscontrata la consapevolezza dell’indagato – che ha veste di extraneus in reato proprio – che la TERCAS avrebbe inoltrato alla Banca d’Italia mendaci relazioni sul patrimonio di vigilanza. Tale assunto va esaminato alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell’affermazione del fumus commissi delicti del reato proprio contestato anche a soggetti che non rivestono la qualifica tipica, è necessario in primo luogo che il giudice motivi sull’elemento psicologico dell’autore proprio, atteso che la sua mancanza impedisce la stessa astratta configurabilità del predetto reato (Cass. 31382/2011).

22. Ciò posto, si osserva che nella specie è certa la circostanza della coscienza e volontà dell’autore proprio del reato (D.M. ) di ostacolare le funzioni di vigilanza, cui si accompagna, sotto il versante della posizione dell’indagato, il rilievo che questi era uno dei pochi soggetti, vicini al D.M. e coindagati di partecipazione alla stessa associazione, che avevano concorso a porre in essere la riduzione del patrimonio di vigilanza della TERCAS sotto il limite di legge, quale detentore di comodo del pacchetto delle azioni proprie della banca con la finalità di eludere i controlli relativi al patrimonio di vigilanza.

23. In ordine alla sostenuta irrilevanza delle operazioni di portage rispetto al patrimonio di vigilanza della TERCAS, appare poi del tutto formalistico il rilievo del ricorrente secondo cui le azioni per le quali vi è impegno al riacquisto da parte della banca – se acquistate da terzi con risorse non provenienti dall’istituto bancario -, rientrano nel patrimonio di vigilanza, a differenza da quelle proprie della banca stessa. Infatti le operazioni di portage erano nella specie contrassegnate, come evidenziato nell’ordinanza a pag. 10, dalla caratteristica che le azioni proprie della banca, benché cedute con impegno al riacquisto, restavano nella reale disponibilità di TERCAS, e per essa del D.M. , che ne disponeva a piacimento anche mediante trasferimento dei pacchetti più rilevanti da soggetto a soggetto. Esse dunque, pur formalmente intestate a terzi, determinavano di fatto quell’annacquamento del capitale sociale che il limite di legge all’acquisto da parte delle banche di azioni proprie mira a prevenire.

24. L’addebito di omessa motivazione ed erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen. mosso all’ordinanza con il sesto motivo di ricorso, relativo all’appropriazione indebita sub C), è infondato perché in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale di questa corte secondo il quale il tribunale del riesame deve limitare il proprio sindacato alle deduzioni difensive che abbiano una oggettiva incidenza sul fumus commissi delicti senza pronunciarsi su qualsiasi allegazione che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi probatori già acquisiti (Cass. 13938/2013).

25. L’ordinanza si sottrae in primo luogo alla generale censura di mancato esame degli elementi offerti dalla difesa idonei ad influire sul fumus dei reati. Invero il tribunale, proprio all’esito della disamina dei numerosi documenti prodotti in udienza nell’interesse dell’indagato, ha concluso, sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato, che la ricostruzione alternativa fondata su di essi – in gran parte già presenti nel fascicolo delle indagini preliminari -, non smontava gli elementi a sostegno del fumus, evidenziando, con motivazione che non può definirsi né mancante, né meramente apparente (la sola prospettabile come violazione di legge in sede di legittimità in caso di ricorso relativo a misure cautelari reali), la sostanziale irrilevanza di dati posti a base di una diversa prospettazione fattuale, inidonea a confutare gli elementi indiziari accertati dagli ispettori della Banca d’Italia, dai CC.TT. del PM e riscontrati dalle investigazioni delle Guardia di Finanza, dall’esito delle intercettazioni e dalle rogatorie internazionali.

26. Senza contare che la quantificazione al 31-3-2013 in oltre 25 milioni di Euro dei finanziamenti “ad incaglio” (termine che, per quanto più tenue di quello di “sofferenza”, non diminuisce la gravità dell’esposizione del gruppo) erogati dalla TERCAS al gruppo N. , ritenuta indiziariamente sintomatica di appropriazione, è frutto degli accertamenti del commissario straordinario della TERCAS, i quali, a livello di fumus, reggono alla diversa ricostruzione sul punto proposta in chiave difensiva.

27. Il ricorso nell’interesse di E.M. è fondato sotto due dei profili prospettati, con assorbimento di quello ulteriore.

28. Da un lato l’assunto del tribunale secondo cui la partecipazione dell’8,5% della predetta alla Immo Capital srl, assoggettata a sequestro, sarebbe ascrivibile al compagno N. , si fonda su un presupposto – la provenienza da un conto TERCAS della provvista relativa all’acquisto – che appare contraddetto dai documenti allegati al ricorso indicanti la provenienza di gran pare dei bonifici relativi all’acquisto della partecipazione, da un conto della E. presso Banca Marche, dall’altro l’assunto del tribunale circa la funzionalità dell’intestazione alla E. del 3% di Pasf srl all’acquisto da parte del N. (asseritamente già titolare del 49 % delle quote di Pasf) del controllo sulla società, è smentito dal fatto che, come risulta dallo stesso decreto di sequestro, le quote di Pasf sequestrate al N. sono pari al 49%, di cui il 6% direttamente detenuto dallo stesso, il 40% da Immobiliare 3 (interamente posseduta dal N. ), il 3% da Immobiliare TRA, posseduta al 100% dalla E. . Con la conseguenza che la partecipazione del N. alla Pasf è appunto pari nel complesso, tenuto conto anche di quella del 3% riferibile alla compagna E. , al 49%, quota che non gli assicura la maggioranza.

29. L’esigenza di approfondimenti circa la provenienza della provvista per l’acquisto della partecipazione in Immo Capital e la possibilità che, per altre ragioni, anche la titolarità del 49% assicuri al N. il controllo sostanziale su Pasf, determinano l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo esame della posizione E. .

30. Anche il ricorso nell’interesse di I. merita rigetto.

31. Pur condividendo l’orientamento giurisprudenziale che, archiviato il criterio dell’astratta configurabilità del reato quale presupposto del sequestro conservativo, esige invece l’accertamento in concreto della congruenza delle risultanze rispetto ai reati provvisoriamente contestati, il collegio ritiene l’ordinanza esente da vizi laddove, dopo aver motivato sul fumus dell’esistenza dell’associazione, ha argomentato la partecipazione dell’I. al reato associativo sulla base del rilevante ruolo ricoperto nei reati fine, e in particolare nelle operazioni di portage delle azioni proprie TERCAS, essendo tale tipo di percorso argomentativo, per così dire a ritroso, avallato dalla giurisprudenza di questa corte secondo cui gli elementi relativi alla partecipazione non occasionale di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, ben possono costituire indicatori dell’inserimento dei soggetti nell’organizzazione (Cass. 29959/2013, 21919/2010, 5424/2010). Né il tribunale ha mancato di evidenziare i risalenti legami con il D.M. dei partecipanti a quelle operazioni, tra i quali appunto I. , tutti clienti Unipol già fidelizzati dal D.M. quando svolgeva le proprie funzioni presso quell’istituto di credito, che lo avevano poi seguito quando si era trasferito alla banca teramana.

32. La censura che investe il riconoscimento della transnazionalità dell’associazione da un lato minimizza il numero degli incontri in fatto avvenuti a S. Marino finalizzati all’acquisto della SMIB, indicati come uno solo, mentre dall’ordinanza risultano in numero superiore, dall’altro tenta invano di svalutare la portata di tali incontri, nei quali il tribunale ha con ragione ravvisato una parte sostanziale della preparazione e pianificazione del reato ex art. 2638 cod. civ., rilevante come requisito di transnazionalità.

33. La mancata presenza di I. a tali incontri non rileva sotto il profilo della sua conoscenza del carattere transnazionale dell’associazione. Premesso che il debito motivazionale in sede di cautela reale è meno incisivo sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, il cui difetto può rilevare solo se di immediata evidenza (Cass. 2808/2008, 23944/2008, 21736/2007), si osserva che la posizione I. è caratterizzata, nell’ambito dell’associazione, non differentemente da quella del N. , dalla sua partecipazione alle operazioni di portage di azioni proprie TERCAS e dalla percezione di ingenti finanziamenti erogati dallo stesso istituto di credito in mancanza di merito creditizio. Se dunque si considera che egli si annovera tra gli appartenenti alla ristretta cerchia di soggetti, vicini al D.M. e coindagati di partecipazione alla stessa associazione, detentori di comodo del pacchetto delle azioni proprie TERCAS allo scopo di eludere i controlli relativi al patrimonio di vigilanza della banca, smobilizzate anche per il compimento di operazioni all’estero, non è ragionevolmente sostenibile che I. fosse all’oscuro di tale ultimo profilo e comunque non risulta ictu oculi che egli ignorasse il predicato della transnazionalità del sodalizio.

34. Anche la terza censura è priva di fondamento. In primo luogo la condotta di concorso dell’I. nel reato sub B) risulta individuata nella partecipazione alle operazioni di portage che, ascrivibili a pochi gruppi finanziari legati al D.M. , avevano consentito di mascherare la discesa del patrimonio di garanzia di TERCAS al di sotto dei limiti consentiti, conservando nel contempo la disponibilità sostanziale delle azioni proprie della banca alla medesima mediante il loro “parcheggio” presso soggetti di comodo, tra i quali l’I. .

35. È poi del tutto inesatto che il tribunale non abbia indicati i rapporti personali del predetto con i coindagati, avendo individuato il ricorrente come un cliente già fidelizzato dal D.M. quale funzionario Unipol, mentre l’interesse alla consumazione del reato è stato plausibilmente ravvisato nell’erogazione dei finanziamenti privi di appropriate garanzie.

36. Invano, da ultimo, il ricorrente si sforza di far assurgere a “notevole circostanza” ignorata nell’ordinanza quanto al capo C), la sua affermazione, resa quando ancora non era indagato – ma poteva tuttavia avere ragioni per temere di esserlo -, di aver conosciuto D.M. solo poco prima di acquistare le azioni TERCAS, visto che nell’ordinanza risulta invece più volte sottolineato che I. era uno dei clienti Unipol che D.M. aveva portato con sé quando era migrato nella banca teramana.

37. Del tutto generico ed inconferente è pure il rilievo che il nominativo dell’indagato non risulterebbe dalla relazione della Banca d’Italia e che il suo coinvolgimento nella vicenda sarebbe ancorato nella CT del PM a dati congetturali, dal momento che, invece, risulta dall’ordinanza che i finanziamenti “a pioggia” erano stati utilizzati da taluni, tra i quali I. , per fini diversi rispetto alle motivazioni addotte in fase istruttoria e cioè per ripianare sconfinamenti presso altre banche o realizzare operazioni finanziarie strategiche e profittevoli per D.M. . Finanziamenti che, nella ragguardevole misura per il gruppo I. di oltre 28 milioni di Euro, sono risultati “ad incaglio” dagli accertamenti effettuati dal commissario straordinario dell’istituto bancario, trasfusi nella situazione dei finanziamenti al 31-3-2013 (pag. 15 dell’ordinanza).

38. Al rigetto dei ricorsi di N. ed I. segue la condanna di ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali, mentre l’accoglimento dei ricorsi Newi srl ed E. determina, per quanto sopra, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

 P.Q.M.

 Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle posizioni di NEWI srl e E.M. , con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma;

Rigetta i ricorsi di N.P. e I.P. e condanna gli stessi singolarmente al pagamento delle spese processuali.

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