Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 aprile 2013 n. 17967[1]
E’ pienamente valida la querela presentata da cittadino straniero che non conosca la lingua italiana e che, all’uopo, si sia fatto assistere da persona in grado di tradurne le espressioni, non occorrendo che quest’ultima sia iscritta nell’albo degli interpreti, tanto più ove non risulti contestato che quanto riferito dal traduttore sia realmente rispondente alla volontà della persona offesa.
Non può che essere ribadito l’insegnamento secondo cui poiché non sussiste l’obbligo di nominare un interprete per le persone diverse dall’indagato, non può ravvisarsi alcuna nullità della querela, ostandovi peraltro il principio di tassatività fissato dall’art. 177 cod. proc. pen., nell’ipotesi che essa sia presentata da persona straniera che non conosca perfettamente la lingua italiana ma venga sentita da persona verbalizzante che è in grado di raccoglierne le dichiarazioni
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