Suprema Corte di Cassazione
sezione V
Sentenza 16 gennaio 2014, n. 1706
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. BRUNO Paolo – rel. Consigliere
Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
e dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano;
nei confronti di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 16/03/2012;
visti i ricorsi, gli atti e la sentenza impugnata;
letta la memoria depositata il 06/11/2013;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso del PG; il rigetto del ricorso del (OMISSIS) e l’annullamento con rinvio in punto aggravante Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, ed il rigetto, nel resto, del ricorso di (OMISSIS);
sentito, altresi’, l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso del PG nei confronti di (OMISSIS) e si e’ riportata ai motivi di ricorso per (OMISSIS);
sentito, infine, l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, condividendo, per il resto, le conclusioni del PG in ordine all’aggravante dell’articolo 7.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. BRUNO Paolo – rel. Consigliere
Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
e dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano;
nei confronti di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 16/03/2012;
visti i ricorsi, gli atti e la sentenza impugnata;
letta la memoria depositata il 06/11/2013;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso del PG; il rigetto del ricorso del (OMISSIS) e l’annullamento con rinvio in punto aggravante Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, ed il rigetto, nel resto, del ricorso di (OMISSIS);
sentito, altresi’, l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso del PG nei confronti di (OMISSIS) e si e’ riportata ai motivi di ricorso per (OMISSIS);
sentito, infine, l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, condividendo, per il resto, le conclusioni del PG in ordine all’aggravante dell’articolo 7.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), assieme ad altri imputati, erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Milano, dei reati di seguito indicati:
il (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore di fatto della societa’ (OMISSIS) Srl, in concorso con (OMISSIS) (in qualita’ di socia al 50%, amministratore unico, dal 21/6/2001 al 15/2/2007, e consigliere, dal 2/8/2007 alla data odierna, della stessa societa’), del reato sub a), ai sensi degli articoli 110 e 81 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, perche’, nella qualita’ di cui sopra, in concorso con (OMISSIS) (giudicato separatamente), al fine di consentire ad (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) e (OMISSIS) Srl di evadere le imposte sui redditi e l’Iva, emettevano le fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, specificamente indicate, per un ammontare complessivo di euro 973.509,72; fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti in quanto i lavori indicati nelle stesse erano stati posti in essere da (OMISSIS) Srl, seppur fatturati dall’impresa (OMISSIS) (in parte) ovvero fatturati da (OMISSIS), ma non eseguiti (in parte); con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attivita’ del sodalizio criminoso (OMISSIS) – (OMISSIS), che, in tal modo, poteva avere la disponibilita’ di ingenti somme di denaro, con le quali attuare gli scopi dell’associazione;
b) ai sensi degli articoli 110 e 81 c.p., Decreto Legge n. 74 del 2000, articolo 8, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, perche’, nelle qualita’ di cui sopra, in concorso tra loro, al fine di consentire a (OMISSIS) Srl di evadere le imposte sui redditi e l’Iva, emettevano le fatture per operazioni parzialmente inesistenti, specificamente indicate, per un ammontare complessivo di euro 71.119,42;
(OMISSIS), da solo, del reato sub d), ai sensi dell’articolo 4 Decreto Legislativo n. 74 del 2000 perche’, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2007, presentata in data 25.9.08, ometteva di dichiarare proventi illeciti, in quanto derivanti dall’attivita’ distrattiva di cui ai capi che precedono, pari a euro 270.000, evadendo in tal modo le imposte sui redditi per un ammontare pari a euro 114.516,10;
(OMISSIS), (OMISSIS), in concorso con altri, tra cui (OMISSIS):
g) ai sensi dell’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1 n. 1, articolo 219, commi 1 e 2, articolo 223, comma 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, perche’, in concorso tra loro, nelle qualita’ di cui sopra, distraevano dalle casse sociali di (OMISSIS) Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza depositata in data (OMISSIS), una somma non inferiore a euro 779.277,00 pagando a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) sas le fatture per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti meglio indicate i capi a), b) e c) che precedono; con le aggravanti di aver cagionato un danno di particolare gravita’, di aver commesso piu’ fatti di distrazione e di avere agevolato l’attivita’ del sodalizio mafioso (OMISSIS) – (OMISSIS);
h) ai sensi dell’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1, n. 2, articolo 223, comma 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, perche’, in concorso tra loro, nelle qualita’ di cui sopra, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, annotando in contabilita’ le fatture per operazioni soggettivamente oggettiva mente inesistenti meglio indicate ai capi a) b) e c) che precedono nonche’ omettendo di indicare nei bilanci della (OMISSIS) Srl debiti tributari (maturati ed esigibili dal 2001 alla 2006) per un ammontare complessivo (al netto di sanzioni interessi) di euro 1.852.873,09, falsificavano le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; con l’aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, nei termini sopra specificati;
i) ai sensi dell’articolo 110 c.p., L.F., articolo 223, comma 2, n. 2, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, perche’ in concorso tra loro, nella qualita’ di cui sopra, cagionavano il fallimento di (OMISSIS) Srl, intervenuto con sentenza del Tribunale di Milano in data (OMISSIS), per effetto delle operazioni dolose meglio descritte ai capi che precedono; con l’anzidetta aggravante di cui all’articolo 7.
2. Con sentenza del 5 maggio 2011, il Tribunale cosi’ provvedeva:
ritenuto per tutti gli imputati il capo i) assorbito nel capo g), condannava (OMISSIS) alla pena di anni sette di reclusione, (OMISSIS), con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti di cui alla L.F., articolo 219, commi 1 e 2, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione oltre consequenziali statuizioni nonche’ al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile “Fallimento (OMISSIS) Srl” da liquidarsi in separata sede, con concessione di provvisionale immediatamente esecutiva di euro 800.000,00; (OMISSIS) era condannata alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, mentre era assolta dai reati di cui ai capi g) ed h).
Pronunciando sui gravami proposti in favore degli imputati, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva (OMISSIS) dai reati a lei ascritti ed il (OMISSIS) dal reato di cui al capo h) con formula perche’ il fatto non costituisce reato e, esclusa l’aggravante di cui alla L.F., articolo 219, comma 2) n. 1, rideterminava la pena nei confronti dello stesso per il reato sub g) nella misura di anni quattro di reclusione, con ulteriori statuizioni di legge.
3. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), il difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), ed il PG di Milano, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
il (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore di fatto della societa’ (OMISSIS) Srl, in concorso con (OMISSIS) (in qualita’ di socia al 50%, amministratore unico, dal 21/6/2001 al 15/2/2007, e consigliere, dal 2/8/2007 alla data odierna, della stessa societa’), del reato sub a), ai sensi degli articoli 110 e 81 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, perche’, nella qualita’ di cui sopra, in concorso con (OMISSIS) (giudicato separatamente), al fine di consentire ad (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) e (OMISSIS) Srl di evadere le imposte sui redditi e l’Iva, emettevano le fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, specificamente indicate, per un ammontare complessivo di euro 973.509,72; fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti in quanto i lavori indicati nelle stesse erano stati posti in essere da (OMISSIS) Srl, seppur fatturati dall’impresa (OMISSIS) (in parte) ovvero fatturati da (OMISSIS), ma non eseguiti (in parte); con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attivita’ del sodalizio criminoso (OMISSIS) – (OMISSIS), che, in tal modo, poteva avere la disponibilita’ di ingenti somme di denaro, con le quali attuare gli scopi dell’associazione;
b) ai sensi degli articoli 110 e 81 c.p., Decreto Legge n. 74 del 2000, articolo 8, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, perche’, nelle qualita’ di cui sopra, in concorso tra loro, al fine di consentire a (OMISSIS) Srl di evadere le imposte sui redditi e l’Iva, emettevano le fatture per operazioni parzialmente inesistenti, specificamente indicate, per un ammontare complessivo di euro 71.119,42;
(OMISSIS), da solo, del reato sub d), ai sensi dell’articolo 4 Decreto Legislativo n. 74 del 2000 perche’, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2007, presentata in data 25.9.08, ometteva di dichiarare proventi illeciti, in quanto derivanti dall’attivita’ distrattiva di cui ai capi che precedono, pari a euro 270.000, evadendo in tal modo le imposte sui redditi per un ammontare pari a euro 114.516,10;
(OMISSIS), (OMISSIS), in concorso con altri, tra cui (OMISSIS):
g) ai sensi dell’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1 n. 1, articolo 219, commi 1 e 2, articolo 223, comma 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, perche’, in concorso tra loro, nelle qualita’ di cui sopra, distraevano dalle casse sociali di (OMISSIS) Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza depositata in data (OMISSIS), una somma non inferiore a euro 779.277,00 pagando a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) sas le fatture per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti meglio indicate i capi a), b) e c) che precedono; con le aggravanti di aver cagionato un danno di particolare gravita’, di aver commesso piu’ fatti di distrazione e di avere agevolato l’attivita’ del sodalizio mafioso (OMISSIS) – (OMISSIS);
h) ai sensi dell’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1, n. 2, articolo 223, comma 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, perche’, in concorso tra loro, nelle qualita’ di cui sopra, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, annotando in contabilita’ le fatture per operazioni soggettivamente oggettiva mente inesistenti meglio indicate ai capi a) b) e c) che precedono nonche’ omettendo di indicare nei bilanci della (OMISSIS) Srl debiti tributari (maturati ed esigibili dal 2001 alla 2006) per un ammontare complessivo (al netto di sanzioni interessi) di euro 1.852.873,09, falsificavano le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; con l’aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, nei termini sopra specificati;
i) ai sensi dell’articolo 110 c.p., L.F., articolo 223, comma 2, n. 2, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, perche’ in concorso tra loro, nella qualita’ di cui sopra, cagionavano il fallimento di (OMISSIS) Srl, intervenuto con sentenza del Tribunale di Milano in data (OMISSIS), per effetto delle operazioni dolose meglio descritte ai capi che precedono; con l’anzidetta aggravante di cui all’articolo 7.
2. Con sentenza del 5 maggio 2011, il Tribunale cosi’ provvedeva:
ritenuto per tutti gli imputati il capo i) assorbito nel capo g), condannava (OMISSIS) alla pena di anni sette di reclusione, (OMISSIS), con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti di cui alla L.F., articolo 219, commi 1 e 2, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione oltre consequenziali statuizioni nonche’ al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile “Fallimento (OMISSIS) Srl” da liquidarsi in separata sede, con concessione di provvisionale immediatamente esecutiva di euro 800.000,00; (OMISSIS) era condannata alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, mentre era assolta dai reati di cui ai capi g) ed h).
Pronunciando sui gravami proposti in favore degli imputati, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva (OMISSIS) dai reati a lei ascritti ed il (OMISSIS) dal reato di cui al capo h) con formula perche’ il fatto non costituisce reato e, esclusa l’aggravante di cui alla L.F., articolo 219, comma 2) n. 1, rideterminava la pena nei confronti dello stesso per il reato sub g) nella misura di anni quattro di reclusione, con ulteriori statuizioni di legge.
3. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), il difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), ed il PG di Milano, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con unico motivo dell’impugnazione proposta nei confronti di (OMISSIS), il PG ricorrente denuncia violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per assoluta mancanza ovvero contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione. Si duole, in particolare, che il giudice a quo, dopo aver dedicato appena tre righe della motivazione all’imputazione di cui ai capi a) e b), si fosse soffermato a lungo sulla valutazione della condotta dell’extraneus, qual’era la (OMISSIS), rispetto alle imputazioni di bancarotta patrimoniale e documentale, benche’ da queste l’imputata fosse stata assolta in primo grado, senza che vi fosse stata alcuna impugnazione al riguardo. Risultava, pertanto, priva di qualsiasi motivazione l’affermazione di estraneita’ in ordine ai capi d’imputazione oggetto di ricorso, con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza, in capo all’imputata, del dolo specifico diretto all’evasione fiscale. Tale affermazione si poneva, infatti, in palese contraddizione ed incoerenza con le risultanze probatorie indicate in sentenza, vale a dire con il ruolo di extraneus della (OMISSIS) ed il rapporto coniugale con il coimputato (OMISSIS). Era sufficiente rilevare, al riguardo, che, rispetto ai reati di false fatturazioni, la societa’ direttamente coinvolta era proprio quella legalmente amministrata dell’imputata, con il pertinente, rilevante, contributo alla relativa consumazione, mediante le condotte omissive da lei poste in essere, in concorso con le condotte commissive del marito (OMISSIS). Sul piano dell’elemento soggettivo, poi, non poteva in alcun modo considerarsi privo di rilevanza il rapporto di coniugio tra loro esistente, atteso che le concorrenti condotte illecite, poste in essere dai due imputati, avevano consentito al nucleo familiare di acquisire ricavi in nero di entita’ tale da doversi escludere, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, che un componente di quella famiglia, peraltro direttamente coinvolto nell’attivita’ imprenditoriale, abbia potuto beneficiarne senza consapevolezza della loro illecita provenienza.
1.1. Con il primo motivo del ricorso in favore di (OMISSIS) si eccepisce inosservanza di norme sostanziali e processuali, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), per violazione degli articoli 42, 43 e 110 c.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, nonche’ della L.F., articoli 216 e 223. Nei motivi di appello, il difensore si era lamentato del fatto che il primo giudice avesse completamente trascurato la portata delle dichiarazioni rese dall’imputato durante tutto il processo, sin da luglio 2008, allorquando erano state emesse, nell’ambito del procedimento c.d. madre (relativo all’associazione per delinquere di stampo mafioso e ad altri reati), le prime ordinanze cautelari nei confronti dei coimputati per il reato di cui all’articolo 416 bis e, per quanto riguarda l’odierno ricorrente per la sola imputazione di cui all’articolo 648 bis c.p.; contestazione quest’ultima assai strana, tanto da non superare il vaglio del giudizio abbreviato, relativamente all’emissione, da parte sua di una serie di fatture (le stesse riportate al capo a) della rubrica) asseritamente riferite ad operazioni inesistenti, sia oggettivamente e soggettivamente. Sin dal primo momento, l’imputato aveva dichiarato di essersi prestato, dietro accordo con (OMISSIS), ad emettere fatture a copertura di lavori effettuati in parte dalla propria ditta individuale (nella misura del 30% rica), in parte dalla (OMISSIS) di (OMISSIS) / (OMISSIS), nel cantiere di via (OMISSIS), lavori eseguiti in subappalto per conto della (OMISSIS) di (OMISSIS). La disponibilita’ ad emettere tali fatture era dovuta alle difficolta’ economiche in cui l’imputato all’epoca versava; in particolare, egli avrebbe fatturato sia lavori eseguiti dalla sua ditta che lavori eseguiti dalla societa’ del (OMISSIS), incassando regolarmente il corrispettivo dei primi e, per intero, l’Iva portata dalle fatture, che, successivamente, non avrebbe versato all’Erario, attesa la decisione di cessare da li’ a breve la ditta individuale e di continuare a svolgere l’attivita’ edile non piu’ come imprenditore, bensi’ quale lavoratore dipendente. Con tale condotta aveva conseguito il risultato dell’immediata disponibilita’ di somme liquide, relative all’imposta non versata, con le quali far fronte alle proprie esigenze economiche e, al tempo stesso, di consentire al (OMISSIS) di incassare in nero le somme relative ai lavori effettuati con la sua ditta (OMISSIS), proprio perche’ non aveva emesso “in proprio” le relative fatture.
Si ribadisce, pertanto, l’estraneita’ dell’imputato, sostenendo che non v’era stata, da parte sua, consapevolezza degli accordi intercorsi fra (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentando che, dal suo punto di vista, le fatture emesse dalla sua ditta individuale si riferivano, comunque, a lavori effettivamente eseguiti (o, direttamente, ovvero dalla ditta del (OMISSIS)) in mancanza di prova di consapevolezza che quelle fatture si riferissero, invece, a lavori mai eseguiti. In altri termini, se la condotta di emissione di fatture per lavori non direttamente eseguiti era, di per se’, tale da rivelare l’esistenza di un dolo da evasione fiscale (oggetto di separato giudizio, definito con sentenza passata in giudicato), non v’era ragione alcuna perche’ si ritenesse che la stessa fosse pure dimostrativa di consapevolezza che fossero strumento di attivita’ distrattiva in danno della societa’ del (OMISSIS). Peraltro, il dolo del reato di bancarotta fraudolenta, pur essendo generico, presupponeva pur sempre la consapevolezza che la condotta illecita fosse posta in essere in danno del ceto creditorio; il che era da escludere nel caso di specie.
Infondatamente, era stato ritenuto che la messa a disposizione del (OMISSIS) di moduli di fatture in bianco comportasse accettazione delle conseguenze, in termini di dolo eventuale dell’attivita’ distrattiva. In definitiva, la condotta del ricorrente era intesa esclusivamente ad una finalita’ evasiva e giammai al fine di offrire copertura formale, mediante l’emissione di false fatture, all’operazione distrattiva del patrimonio sociale di altra societa’.
Con il secondo motivo si deduce inosservanza di norme sostanziali e processuali, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), per violazione del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p.. Si contesta, in proposito, la ritenuta sussistenza della speciale aggravante, avuto riguardo ai termini della sua formulazione, nella modalita’ soggettiva, ossia in riferimento ad una volonta’ specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto commesso, l’attivita’ di un particolare gruppo mafioso, in chiave, dunque di dolo specifico. Non vi era alcun elemento dal quale poter desumere che l’imputato fosse consapevole dell’esistenza di un’associazione per delinquere di stampo mafioso. Vi era, dunque, un vuoto motivazionale sul punto, che non avrebbe potuto essere colmato neppure dal riferimento per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, pur essa del tutto manchevole sul punto.
1.2. Con il primo motivo del ricorso in favore di (OMISSIS) si deduce mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento alla valutazione della testimonianza di (OMISSIS) nonche’ travisamento del relativo contenuto, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e). Si duole, in proposito, che il giudice di appello, a fronte delle articolate doglianze dell’appellante, si sia limitato ad una motivazione assai stringata e, per certi aspetti, superficiale ed eccentrica rispetto al quadro probatorio consolidatosi nei giudizi di merito. Ingiustamente, aveva attribuito ruolo decisivo all’anzidetta testimonianza in ordine ai reati di cui ai capi g) ed h), nonostante l’evidenziata criticita’ dell’apporto probatorio, sia con riferimento all’inattendibilita’ intrinseca che all’evidenziato contrasto con i dati processuali. Sotto il primo aspetto, era stata inutilmente segnalata la posizione di palese conflitto di interessi in cui versava la teste, ex dipendente degli amministratori di fatto e di diritto ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) di (OMISSIS) Srl. Ed infatti, quest’ultima societa’, poi fallita, nel (OMISSIS) aveva venduto tutti i suoi beni (per un valore di euro 388.400,00) e trasferito i suoi dipendenti alla (OMISSIS), societa’ costituita nel luglio di quello stesso anno. La teste (OMISSIS) figurava tra i soci di quest’ultima societa’ assieme ad (OMISSIS), mentre amministratore della stessa era (OMISSIS) (rispettivamente sorella e figlia del fallito). Il dato era di particolare rilievo in quanto la curatela fallimentare aveva accertato che la (OMISSIS) Srl si trovava in stato di insolvenza sin dal 2004 e che la (OMISSIS) aveva accumulato, nei confronti della fallita, un debito di euro 1.002.800,00, che era stato ripagato solo parzialmente tramite bonifici e, in gran parte, mediante lavori che (OMISSIS) risultava aver eseguito per conto di (OMISSIS), di cui, pero’, non risultavano tracce documentali, al di la’ di bonifici in favore del soci, privi di causa apparente. La (OMISSIS) era, dunque, portatrice di un concreto interesse economico e tale circostanza, capace di inquinare l’attendibilita’ della teste, era stata del tutto trascurata dal giudice di appello, che era incorso, dunque, in vizio di motivazione. Inoltre, la fonte di conoscenza, da cui derivavano le informazioni rese dalla teste (OMISSIS), era rappresentata dallo stesso imprenditore fallito (il (OMISSIS), che, evidentemente, era portatore di interesse contrario all’accertamento della verita’) e non aveva trovato conferma in alcuna emergenza processuale. Nessun contributo chiarificatore poteva venire dalla consulenza tecnica del PM che, a sua volta, aveva utilizzato come fonte di conoscenza le dichiarazioni della stessa (OMISSIS) e gli appunti da lei redatti. Nel contesto di una disordinata gestione societaria, posta in essere in mancanza di contabilita’ o, comunque, di contabilita’ del tutto inattendibile, non era possibile ritenere credibile la parziale ricostruzione contabile offerta dall’ (OMISSIS), le cui dichiarazioni, pertanto, avrebbero dovuto essere ritenute del tutto inattendibili.
Con il secondo motivo si deduce violazione della L.F., articolo 216, comma 1, n. 2, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b), in relazione al capo d’imputazione sub h); mancanza di motivazione in ordine al nesso di causalita’ ed illogicita’ della motivazione ai sensi dell’articolo 606 lettera e). Al riguardo, nessuna motivazione era stato offerta dai giudici di appello, mentre la motivazione resa dal giudice di primo grado non aveva trovato riscontro in alcun atto istruttorio. Infatti, le intercettazioni telefoniche, all’uopo citate dalla sentenza di primo grado, non documentavano affatto un’ingerenza del ricorrente nella tenuta della contabilita’ della (OMISSIS). Si deduce, in proposito, che l’inserimento delle fatture emesse dall’imputato nella contabilita’ della (OMISSIS) srl., integrava le ipotesi delittuose sub a) e b), caratterizzate dal dolo specifico di evasione, in ragione del fatto che le dette fatture, per loro stessa natura, erano oggettivamente destinate a confluire nella contabilita’ della societa’ poi fallita, non avendo altra ragion d’essere, e non potevano, quindi, integrare autonoma condotta integrante concorso in bancarotta fraudolenta documentale, tanto piu’ che la contabilizzazione delle stesse era imputabile agli amministratori della (OMISSIS) e non gia’ al ricorrente.
Mancava, del resto, la prova del nesso di causalita’ tra le condotte attribuite al ricorrente e l’evento. Il giudice di merito non si era posto l’interrogativo piu’ importante ovverosia in che termini la condotta anzidetta avesse potuto influire, in termini di incidenza causale, sull’impossibilita’ di ricostruire il patrimonio del movimento degli affari dei (OMISSIS), secondo quanto previsto dalla L.F., articolo 216, comma 1, n. 2. La risposta al quesito era, comunque, negativa: non era stata l’annotazione di fatture fittizie, nella contabilita’ della (OMISSIS) srl, a determinare l’impossibilita’ di ricostruirne il patrimonio. La conferma era offerta dalla stessa relazione del curatore fallimentare nella parte in cui evidenziava che la societa’ anzidetta non aveva mai tenuto una regolare contabilita’ e, comunque, quella tenuta era da ritenere inveritiera ed inattendibile. E tanto emergeva, sia pure indirettamente, dalla stessa consulenza tecnica del PM laddove si assumeva che, indipendentemente dalle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la societa’ sarebbe ugualmente fallita. La condotta descritta nel capo h) era, dunque, da sola insufficiente a produrre l’evento del reato; insufficiente perche’ le uniche operazioni che era stato possibile ricostruire erano proprio quelle documentate dalle fatture emesse dal ricorrente, poste peraltro alla base della contestazione sub g). In modo parimenti contraddittorio il giudice di appello aveva ritenuto, quanto al reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al capo g). che la prova della condotta distrattiva fosse desumibile dalla documentazione contabile consistente nelle fatture fittizie annotate in contabilita’.
Con il terzo motivo si deduce mancata assunzione di prova decisiva a discarico, in relazione all’attivita’ effettivamente svolta dalla (OMISSIS) a beneficio di (OMISSIS) srl, ai sensi dell’articolo 606 lettera d). Inutilmente, la difesa aveva chiesto, gia’ in primo grado, un supplemento istruttorie ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., affinche’ il Tribunale nominasse un perito al fine di esaminare tutta la documentazione contabile tenuta da (OMISSIS) srl ed al fine di stabilire, in base a dati documentali obiettivi, l’esistenza ed il valore delle attivita’ oggetto di fatturazione da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS); nonche’, attraverso l’analisi dei ed buoni di supporto e s.a.l., per il calcolo di cio’ che l’impresa del ricorrente aveva effettivamente realizzato per la (OMISSIS) srl in termini di metri cubi ed anche per confermare o smentire le dichiarazioni della teste (OMISSIS) (e (OMISSIS)). Anche la Corte d’appello aveva negato l’integrazione probatoria affermando che la documentazione indicata (buoni di supporto) non era stata mai rinvenuta, ove invece dalla testimonianza dell’ (OMISSIS) era emerso che i buoni esistevano e sarebbero stati addirittura consegnati al consulente del PM prof. (OMISSIS). Sicche’ delle due l’una: o la documentazione esisteva realmente e, quindi, il rigetto dell’istanza probatoria da parte del Tribunale o della Corte era del tutto immotivato; oppure la teste aveva riferito cose inesatte; il che non deponeva, di certo, per la sua attendibilita’. Nessuna verifica era stata, comunque, compiuta per stabilire se i detti documenti esistessero realmente nonostante le contraddizioni emerse dal dibattimento. Paradossalmente, la lacunosa tenuta della contabilita’ da parte di (OMISSIS) srl e l’impossibilita’ di stabilire con certezza l’esistenza e la consistenza delle prestazioni fornite da (OMISSIS) alla prima societa’, anziche’ essere valutate in favore del ricorrente come mancanza di prova certa circa l’inesistenza delle operazioni sottostanti, costituivano il fondamento della sua responsabilita’, con rigetto, ingiustificato, dell’acquisizione di una prova decisiva a discarico. Restavano, dunque, a fondamento della condanna solo gli appunti manoscritti della (OMISSIS) ovvero quelli redatti sotto dettatura di (OMISSIS), ai quali non era possibile attribuire nessuna valenza probatoria, tanto piu’ in mancanza di regolare contabilita’.
Con il quarto motivo si eccepisce mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e). Non era convincente, al riguardo, l’assunto argomentativo del primo giudice che aveva fatto riferimento ad un “dolo particolarmente intenso”, nonostante fosse risultato difficile persino la stessa ricostruzione dei fatti. La pretesa assenza di “qualsivoglia forma di resipiscenza” sanzionata dal Tribunale era smentita dalla condotta processuale del ricorrente, il quale, in dibattimento, aveva offerto la propria versione dei fatti, addebitandosi fatture soggettivamente inesistenti nel rapporto con (OMISSIS). Elemento, questo, che il giudice di merito aveva utilizzato probatoriamente, senza tuttavia tenerne conto in sede di trattamento sanzionatorio. Le censure dell’appellante, al riguardo, erano state ignorate dal giudice a quo che aveva reso, sul punto, una motivazione solo apparente, mediante formule di stile, senza alcuna spiegazione degli elementi da cui desumere la riferita “gravita’ dei fatti, intensita’ dell’dolo e spregiudicatezza complessiva della condotta del prevenuto, oltre che la sua pericolosita’”. Del tutto trascurati erano anche gli altri elementi di cui all’articolo 133 c.p., e, in particolare, quelli favorevoli all’imputato, come la sua condotta processuale, apprezzata a fini probatori dal Tribunale ed inspiegabilmente ignorata dalla Corte territoriale, che, peraltro, non aveva per nulla motivato il diniego delle attenuanti generiche.
2. Una sintetica puntualizzazione dei profili essenziali della fattispecie sostanziale e processuale costituisce necessaria premessa all’esame delle ragioni di censura, anche ai fini di una piu’ compiuta comprensione.
2.1. Ed allora, in prospettiva di estrema semplificazione, puo’ dirsi che, per quanto riguarda, in primis, le persone coinvolte:
– (OMISSIS), ritenuto esponente di omonima consorteria di stampo mafioso, e’ chiamato a rispondere di determinati reati, di natura fallimentare e tributaria, nella sua qualita’ di amministratore di fatto della societa’ (OMISSIS) Srl;
– la moglie, (OMISSIS), era socia al 50% di quest’ultima societa’ e, in determinati periodi di tempo, anche amministratore unico (dal 21/6/2001 al 15/2/2007) e consigliere dal 2/8/2007 in poi.
Il fallimento riguardava altra societa’, la (OMISSIS) srl (attiva nel settore movimento terra), facente capo, in veste di amministratore di fatto, a (OMISSIS), a quanto pare anch’egli ritenuto intraneo, nell’ambito di altro procedimento, ad associazione per delinquere di stampo mafioso.
Il (OMISSIS) aveva eseguito lavori in subappalto per conto della (OMISSIS), su pressioni – secondo la prospettazione accusatoria – del padre (OMISSIS), considerato esponente di vertice dell’omonimo sodalizio mafioso, con imposizione alla detta societa’ di fatturazione maggiorata, comprensiva, cioe’, di sovrapprezzo, che costituiva il corrispettivo della protezione mafiosa.
Nella trama dei rapporti (OMISSIS) – (OMISSIS) si inseriva, ad un certo punto, (OMISSIS), titolare di ditta individuale che, operando essa stessa nel settore edile, gravitava nell’orbita (OMISSIS). Secondo la prospettazione accusatoria, (OMISSIS) che, non intendeva figurare formalmente nella dinamica di quei rapporti, pretese che il (OMISSIS) fatturasse parte dei lavori eseguiti dalla sua ditta (la (OMISSIS)), facendosi pagare in contanti (e dunque, in nero) i lavori effettuati in subappalto. Gli esborsi di danaro dalla (OMISSIS) avvenivano, dunque, a fronte di emissioni di fatture, da parte del (OMISSIS), per operazioni inesistenti ed in misura enormemente spropositata, rispetto al valore dei lavori realmente eseguiti. Il livello di compiacenza del (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) si era spinto al punto di consegnare a quest’ultimo moduli di fatture in bianco, che lo stesso (OMISSIS) riempiva a suo piacimento.
Il coacervo di siffatti rapporti era stato ricostruito dagli inquirenti sulla base di informazioni testimoniali, intercettazioni ed accertamenti tecnici del consulente del PM, prof. (OMISSIS). In sede dibattimentale, era stata poi escussa la teste (OMISSIS), contabile di (OMISSIS), le cui dichiarazioni avevano consentito di stabilire, fattura dopo fattura (normalmente supportata da buoni riepilogativi), se a ciascuna corrispondessero o meno lavori realmente eseguiti.
2.2. Le imputazioni possono come di seguito schematizzarsi:
Ai tre imputati, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati contestati i reati di cui ai capi:
a) ai sensi degli articoli 110 e 81 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7.
b) ai sensi degli articoli 110 e 81 c.p., Decreto Legge n. 74 del 2000, articolo 8, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, entrambi relativi all’emissione di fatture per operazioni inesistenti;
Al solo (OMISSIS) il reato sub d), ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, per omessa dichiarazione redditi.
Allo stesso (OMISSIS) ed al (OMISSIS), in concorso con la (OMISSIS), i reati sub g) ai sensi dell’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1, n. 1, articolo 219, commi 1 e 2, articolo 223, comma 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, bancarotta fraudolenta per distrazione dalle casse della societa’ fallita (OMISSIS) srl della somma non inferiore a euro 779.277,00;
h) ai sensi dell’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1, n. 2, articolo 223, comma 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, per bancarotta fraudolenta documentale;
i) ai sensi dell’articolo 110 c.p., L.F., articolo 223, comma 2, n. 2, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, per avere cagionato il fallimento di (OMISSIS) mediante le operazioni dolose di cui ai capi precedenti.
2.3. Con sentenza del 05/05/2011, il Tribunale di Milano, ritenuto per tutti gli imputati il capo i) assorbito nel capo g), dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli di tutti i reati loro ascritti e, per l’effetto, li condannava alle pene di giustizia; assolveva la (OMISSIS) dai reati di cui ai capi g) ed h) e la riteneva, invece, colpevole delle restanti imputazioni, condanna alla pena di giustizia.
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza oggi in esame, ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, mandando assolta la (OMISSIS) dai reati ascrittile ed il (OMISSIS) dal reato sub h), rideterminando la pena nei termini di giustizia per il residuo reato sub g).
In conclusione, la (OMISSIS) risulta assolta da tutti i reati, il (OMISSIS) – assorbito il capo i) nel capo g) – risulta condannato per tutti i reati a suo carico; il (OMISSIS) – assorbito, anche per lui, il reato sub i) in quello sub g) – risulta condannato solo per quest’ultimo reato.
3. Venendo, ora, all’esame dei ricorsi, quello del PG, nei confronti della sola (OMISSIS), attiene, esclusivamente, all’intervenuta assoluzione per i capi a) e b), relativi alla contesta emissione di fatture per operazioni inesistenti, considerato che l’assoluzione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sub g) ed h) non era stata impugnata dal PM ed era, pertanto, divenuta irrevocabile.
Il ricorso si colloca ai limiti dell’ammissibilita’, sostanziandosi, in gran parte, di censure in punto di fatto e di generici rilievi critici all’impianto motivazionale della sentenza in esame. L’impugnazione e’, comunque, destituita di fondamento. E’ vero, infatti, che la pronuncia impugnata si dilunga – all’apparenza ingiustificatamente – sulla ritenuta estraneita’ della (OMISSIS) agli addebiti riguardanti i reati fallimentari (rispetto ai quali si era posta come extraneus), posto che la pronuncia assolutoria non era stata appellata dalla pubblica accusa. Ma e’ pur vero che il richiamo alla ribadita assenza di volontarieta’ nella condotta della donna, la quale aveva assunto solo un ruolo formale nella societa’ coinvolta nel giro di emissione di fatture false, puo’ ben essere inteso come elemento confermativo della ritenuta mancanza dell’elemento psicologico, in termini di dolo specifico, richiesto per i reati tributari. Il tutto nel quadro del convincimento dei giudici di appello in ordine alla posizione di mera titolarita’ formale e non di partecipazione della (OMISSIS) nella vicenda, avente ad oggetto una complessa macchinazione fraudolenta rispetto alla quale deus ex machina era solo il coniuge (OMISSIS). Si tratta di mero apprezzamento di merito che sfugge al sindacato di legittimita’, siccome congruamente motivato. La tenuta logica del complessivo impianto giustificativo non puo’ restare infirmata da elementi di mero sospetto, quali quelli adombrati dal PG ricorrente con riferimento al rapporto di coniugio od alla presumibile consapevolezza che la (OMISSIS), proprio in virtu’ di quel rapporto, avrebbe dovuto avere in ordine alla provenienza illecita di risorse finanziarie a disposizione del nucleo familiare. Si tratta, in tutta evidenza, di elementi meramente congetturali, inidonei ad assurgere al rango di dati rivelatori di manifesta illogicita’ o palese contraddittorieta’, secondo quanto richiesto ai fini della configurazione del vizio di motivazione spendibile in questa sede di legittimita’, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e).
1.1. Con il primo motivo del ricorso in favore di (OMISSIS) si eccepisce inosservanza di norme sostanziali e processuali, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), per violazione degli articoli 42, 43 e 110 c.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, nonche’ della L.F., articoli 216 e 223. Nei motivi di appello, il difensore si era lamentato del fatto che il primo giudice avesse completamente trascurato la portata delle dichiarazioni rese dall’imputato durante tutto il processo, sin da luglio 2008, allorquando erano state emesse, nell’ambito del procedimento c.d. madre (relativo all’associazione per delinquere di stampo mafioso e ad altri reati), le prime ordinanze cautelari nei confronti dei coimputati per il reato di cui all’articolo 416 bis e, per quanto riguarda l’odierno ricorrente per la sola imputazione di cui all’articolo 648 bis c.p.; contestazione quest’ultima assai strana, tanto da non superare il vaglio del giudizio abbreviato, relativamente all’emissione, da parte sua di una serie di fatture (le stesse riportate al capo a) della rubrica) asseritamente riferite ad operazioni inesistenti, sia oggettivamente e soggettivamente. Sin dal primo momento, l’imputato aveva dichiarato di essersi prestato, dietro accordo con (OMISSIS), ad emettere fatture a copertura di lavori effettuati in parte dalla propria ditta individuale (nella misura del 30% rica), in parte dalla (OMISSIS) di (OMISSIS) / (OMISSIS), nel cantiere di via (OMISSIS), lavori eseguiti in subappalto per conto della (OMISSIS) di (OMISSIS). La disponibilita’ ad emettere tali fatture era dovuta alle difficolta’ economiche in cui l’imputato all’epoca versava; in particolare, egli avrebbe fatturato sia lavori eseguiti dalla sua ditta che lavori eseguiti dalla societa’ del (OMISSIS), incassando regolarmente il corrispettivo dei primi e, per intero, l’Iva portata dalle fatture, che, successivamente, non avrebbe versato all’Erario, attesa la decisione di cessare da li’ a breve la ditta individuale e di continuare a svolgere l’attivita’ edile non piu’ come imprenditore, bensi’ quale lavoratore dipendente. Con tale condotta aveva conseguito il risultato dell’immediata disponibilita’ di somme liquide, relative all’imposta non versata, con le quali far fronte alle proprie esigenze economiche e, al tempo stesso, di consentire al (OMISSIS) di incassare in nero le somme relative ai lavori effettuati con la sua ditta (OMISSIS), proprio perche’ non aveva emesso “in proprio” le relative fatture.
Si ribadisce, pertanto, l’estraneita’ dell’imputato, sostenendo che non v’era stata, da parte sua, consapevolezza degli accordi intercorsi fra (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentando che, dal suo punto di vista, le fatture emesse dalla sua ditta individuale si riferivano, comunque, a lavori effettivamente eseguiti (o, direttamente, ovvero dalla ditta del (OMISSIS)) in mancanza di prova di consapevolezza che quelle fatture si riferissero, invece, a lavori mai eseguiti. In altri termini, se la condotta di emissione di fatture per lavori non direttamente eseguiti era, di per se’, tale da rivelare l’esistenza di un dolo da evasione fiscale (oggetto di separato giudizio, definito con sentenza passata in giudicato), non v’era ragione alcuna perche’ si ritenesse che la stessa fosse pure dimostrativa di consapevolezza che fossero strumento di attivita’ distrattiva in danno della societa’ del (OMISSIS). Peraltro, il dolo del reato di bancarotta fraudolenta, pur essendo generico, presupponeva pur sempre la consapevolezza che la condotta illecita fosse posta in essere in danno del ceto creditorio; il che era da escludere nel caso di specie.
Infondatamente, era stato ritenuto che la messa a disposizione del (OMISSIS) di moduli di fatture in bianco comportasse accettazione delle conseguenze, in termini di dolo eventuale dell’attivita’ distrattiva. In definitiva, la condotta del ricorrente era intesa esclusivamente ad una finalita’ evasiva e giammai al fine di offrire copertura formale, mediante l’emissione di false fatture, all’operazione distrattiva del patrimonio sociale di altra societa’.
Con il secondo motivo si deduce inosservanza di norme sostanziali e processuali, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), per violazione del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p.. Si contesta, in proposito, la ritenuta sussistenza della speciale aggravante, avuto riguardo ai termini della sua formulazione, nella modalita’ soggettiva, ossia in riferimento ad una volonta’ specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto commesso, l’attivita’ di un particolare gruppo mafioso, in chiave, dunque di dolo specifico. Non vi era alcun elemento dal quale poter desumere che l’imputato fosse consapevole dell’esistenza di un’associazione per delinquere di stampo mafioso. Vi era, dunque, un vuoto motivazionale sul punto, che non avrebbe potuto essere colmato neppure dal riferimento per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, pur essa del tutto manchevole sul punto.
1.2. Con il primo motivo del ricorso in favore di (OMISSIS) si deduce mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento alla valutazione della testimonianza di (OMISSIS) nonche’ travisamento del relativo contenuto, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e). Si duole, in proposito, che il giudice di appello, a fronte delle articolate doglianze dell’appellante, si sia limitato ad una motivazione assai stringata e, per certi aspetti, superficiale ed eccentrica rispetto al quadro probatorio consolidatosi nei giudizi di merito. Ingiustamente, aveva attribuito ruolo decisivo all’anzidetta testimonianza in ordine ai reati di cui ai capi g) ed h), nonostante l’evidenziata criticita’ dell’apporto probatorio, sia con riferimento all’inattendibilita’ intrinseca che all’evidenziato contrasto con i dati processuali. Sotto il primo aspetto, era stata inutilmente segnalata la posizione di palese conflitto di interessi in cui versava la teste, ex dipendente degli amministratori di fatto e di diritto ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) di (OMISSIS) Srl. Ed infatti, quest’ultima societa’, poi fallita, nel (OMISSIS) aveva venduto tutti i suoi beni (per un valore di euro 388.400,00) e trasferito i suoi dipendenti alla (OMISSIS), societa’ costituita nel luglio di quello stesso anno. La teste (OMISSIS) figurava tra i soci di quest’ultima societa’ assieme ad (OMISSIS), mentre amministratore della stessa era (OMISSIS) (rispettivamente sorella e figlia del fallito). Il dato era di particolare rilievo in quanto la curatela fallimentare aveva accertato che la (OMISSIS) Srl si trovava in stato di insolvenza sin dal 2004 e che la (OMISSIS) aveva accumulato, nei confronti della fallita, un debito di euro 1.002.800,00, che era stato ripagato solo parzialmente tramite bonifici e, in gran parte, mediante lavori che (OMISSIS) risultava aver eseguito per conto di (OMISSIS), di cui, pero’, non risultavano tracce documentali, al di la’ di bonifici in favore del soci, privi di causa apparente. La (OMISSIS) era, dunque, portatrice di un concreto interesse economico e tale circostanza, capace di inquinare l’attendibilita’ della teste, era stata del tutto trascurata dal giudice di appello, che era incorso, dunque, in vizio di motivazione. Inoltre, la fonte di conoscenza, da cui derivavano le informazioni rese dalla teste (OMISSIS), era rappresentata dallo stesso imprenditore fallito (il (OMISSIS), che, evidentemente, era portatore di interesse contrario all’accertamento della verita’) e non aveva trovato conferma in alcuna emergenza processuale. Nessun contributo chiarificatore poteva venire dalla consulenza tecnica del PM che, a sua volta, aveva utilizzato come fonte di conoscenza le dichiarazioni della stessa (OMISSIS) e gli appunti da lei redatti. Nel contesto di una disordinata gestione societaria, posta in essere in mancanza di contabilita’ o, comunque, di contabilita’ del tutto inattendibile, non era possibile ritenere credibile la parziale ricostruzione contabile offerta dall’ (OMISSIS), le cui dichiarazioni, pertanto, avrebbero dovuto essere ritenute del tutto inattendibili.
Con il secondo motivo si deduce violazione della L.F., articolo 216, comma 1, n. 2, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b), in relazione al capo d’imputazione sub h); mancanza di motivazione in ordine al nesso di causalita’ ed illogicita’ della motivazione ai sensi dell’articolo 606 lettera e). Al riguardo, nessuna motivazione era stato offerta dai giudici di appello, mentre la motivazione resa dal giudice di primo grado non aveva trovato riscontro in alcun atto istruttorio. Infatti, le intercettazioni telefoniche, all’uopo citate dalla sentenza di primo grado, non documentavano affatto un’ingerenza del ricorrente nella tenuta della contabilita’ della (OMISSIS). Si deduce, in proposito, che l’inserimento delle fatture emesse dall’imputato nella contabilita’ della (OMISSIS) srl., integrava le ipotesi delittuose sub a) e b), caratterizzate dal dolo specifico di evasione, in ragione del fatto che le dette fatture, per loro stessa natura, erano oggettivamente destinate a confluire nella contabilita’ della societa’ poi fallita, non avendo altra ragion d’essere, e non potevano, quindi, integrare autonoma condotta integrante concorso in bancarotta fraudolenta documentale, tanto piu’ che la contabilizzazione delle stesse era imputabile agli amministratori della (OMISSIS) e non gia’ al ricorrente.
Mancava, del resto, la prova del nesso di causalita’ tra le condotte attribuite al ricorrente e l’evento. Il giudice di merito non si era posto l’interrogativo piu’ importante ovverosia in che termini la condotta anzidetta avesse potuto influire, in termini di incidenza causale, sull’impossibilita’ di ricostruire il patrimonio del movimento degli affari dei (OMISSIS), secondo quanto previsto dalla L.F., articolo 216, comma 1, n. 2. La risposta al quesito era, comunque, negativa: non era stata l’annotazione di fatture fittizie, nella contabilita’ della (OMISSIS) srl, a determinare l’impossibilita’ di ricostruirne il patrimonio. La conferma era offerta dalla stessa relazione del curatore fallimentare nella parte in cui evidenziava che la societa’ anzidetta non aveva mai tenuto una regolare contabilita’ e, comunque, quella tenuta era da ritenere inveritiera ed inattendibile. E tanto emergeva, sia pure indirettamente, dalla stessa consulenza tecnica del PM laddove si assumeva che, indipendentemente dalle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la societa’ sarebbe ugualmente fallita. La condotta descritta nel capo h) era, dunque, da sola insufficiente a produrre l’evento del reato; insufficiente perche’ le uniche operazioni che era stato possibile ricostruire erano proprio quelle documentate dalle fatture emesse dal ricorrente, poste peraltro alla base della contestazione sub g). In modo parimenti contraddittorio il giudice di appello aveva ritenuto, quanto al reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al capo g). che la prova della condotta distrattiva fosse desumibile dalla documentazione contabile consistente nelle fatture fittizie annotate in contabilita’.
Con il terzo motivo si deduce mancata assunzione di prova decisiva a discarico, in relazione all’attivita’ effettivamente svolta dalla (OMISSIS) a beneficio di (OMISSIS) srl, ai sensi dell’articolo 606 lettera d). Inutilmente, la difesa aveva chiesto, gia’ in primo grado, un supplemento istruttorie ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., affinche’ il Tribunale nominasse un perito al fine di esaminare tutta la documentazione contabile tenuta da (OMISSIS) srl ed al fine di stabilire, in base a dati documentali obiettivi, l’esistenza ed il valore delle attivita’ oggetto di fatturazione da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS); nonche’, attraverso l’analisi dei ed buoni di supporto e s.a.l., per il calcolo di cio’ che l’impresa del ricorrente aveva effettivamente realizzato per la (OMISSIS) srl in termini di metri cubi ed anche per confermare o smentire le dichiarazioni della teste (OMISSIS) (e (OMISSIS)). Anche la Corte d’appello aveva negato l’integrazione probatoria affermando che la documentazione indicata (buoni di supporto) non era stata mai rinvenuta, ove invece dalla testimonianza dell’ (OMISSIS) era emerso che i buoni esistevano e sarebbero stati addirittura consegnati al consulente del PM prof. (OMISSIS). Sicche’ delle due l’una: o la documentazione esisteva realmente e, quindi, il rigetto dell’istanza probatoria da parte del Tribunale o della Corte era del tutto immotivato; oppure la teste aveva riferito cose inesatte; il che non deponeva, di certo, per la sua attendibilita’. Nessuna verifica era stata, comunque, compiuta per stabilire se i detti documenti esistessero realmente nonostante le contraddizioni emerse dal dibattimento. Paradossalmente, la lacunosa tenuta della contabilita’ da parte di (OMISSIS) srl e l’impossibilita’ di stabilire con certezza l’esistenza e la consistenza delle prestazioni fornite da (OMISSIS) alla prima societa’, anziche’ essere valutate in favore del ricorrente come mancanza di prova certa circa l’inesistenza delle operazioni sottostanti, costituivano il fondamento della sua responsabilita’, con rigetto, ingiustificato, dell’acquisizione di una prova decisiva a discarico. Restavano, dunque, a fondamento della condanna solo gli appunti manoscritti della (OMISSIS) ovvero quelli redatti sotto dettatura di (OMISSIS), ai quali non era possibile attribuire nessuna valenza probatoria, tanto piu’ in mancanza di regolare contabilita’.
Con il quarto motivo si eccepisce mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e). Non era convincente, al riguardo, l’assunto argomentativo del primo giudice che aveva fatto riferimento ad un “dolo particolarmente intenso”, nonostante fosse risultato difficile persino la stessa ricostruzione dei fatti. La pretesa assenza di “qualsivoglia forma di resipiscenza” sanzionata dal Tribunale era smentita dalla condotta processuale del ricorrente, il quale, in dibattimento, aveva offerto la propria versione dei fatti, addebitandosi fatture soggettivamente inesistenti nel rapporto con (OMISSIS). Elemento, questo, che il giudice di merito aveva utilizzato probatoriamente, senza tuttavia tenerne conto in sede di trattamento sanzionatorio. Le censure dell’appellante, al riguardo, erano state ignorate dal giudice a quo che aveva reso, sul punto, una motivazione solo apparente, mediante formule di stile, senza alcuna spiegazione degli elementi da cui desumere la riferita “gravita’ dei fatti, intensita’ dell’dolo e spregiudicatezza complessiva della condotta del prevenuto, oltre che la sua pericolosita’”. Del tutto trascurati erano anche gli altri elementi di cui all’articolo 133 c.p., e, in particolare, quelli favorevoli all’imputato, come la sua condotta processuale, apprezzata a fini probatori dal Tribunale ed inspiegabilmente ignorata dalla Corte territoriale, che, peraltro, non aveva per nulla motivato il diniego delle attenuanti generiche.
2. Una sintetica puntualizzazione dei profili essenziali della fattispecie sostanziale e processuale costituisce necessaria premessa all’esame delle ragioni di censura, anche ai fini di una piu’ compiuta comprensione.
2.1. Ed allora, in prospettiva di estrema semplificazione, puo’ dirsi che, per quanto riguarda, in primis, le persone coinvolte:
– (OMISSIS), ritenuto esponente di omonima consorteria di stampo mafioso, e’ chiamato a rispondere di determinati reati, di natura fallimentare e tributaria, nella sua qualita’ di amministratore di fatto della societa’ (OMISSIS) Srl;
– la moglie, (OMISSIS), era socia al 50% di quest’ultima societa’ e, in determinati periodi di tempo, anche amministratore unico (dal 21/6/2001 al 15/2/2007) e consigliere dal 2/8/2007 in poi.
Il fallimento riguardava altra societa’, la (OMISSIS) srl (attiva nel settore movimento terra), facente capo, in veste di amministratore di fatto, a (OMISSIS), a quanto pare anch’egli ritenuto intraneo, nell’ambito di altro procedimento, ad associazione per delinquere di stampo mafioso.
Il (OMISSIS) aveva eseguito lavori in subappalto per conto della (OMISSIS), su pressioni – secondo la prospettazione accusatoria – del padre (OMISSIS), considerato esponente di vertice dell’omonimo sodalizio mafioso, con imposizione alla detta societa’ di fatturazione maggiorata, comprensiva, cioe’, di sovrapprezzo, che costituiva il corrispettivo della protezione mafiosa.
Nella trama dei rapporti (OMISSIS) – (OMISSIS) si inseriva, ad un certo punto, (OMISSIS), titolare di ditta individuale che, operando essa stessa nel settore edile, gravitava nell’orbita (OMISSIS). Secondo la prospettazione accusatoria, (OMISSIS) che, non intendeva figurare formalmente nella dinamica di quei rapporti, pretese che il (OMISSIS) fatturasse parte dei lavori eseguiti dalla sua ditta (la (OMISSIS)), facendosi pagare in contanti (e dunque, in nero) i lavori effettuati in subappalto. Gli esborsi di danaro dalla (OMISSIS) avvenivano, dunque, a fronte di emissioni di fatture, da parte del (OMISSIS), per operazioni inesistenti ed in misura enormemente spropositata, rispetto al valore dei lavori realmente eseguiti. Il livello di compiacenza del (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) si era spinto al punto di consegnare a quest’ultimo moduli di fatture in bianco, che lo stesso (OMISSIS) riempiva a suo piacimento.
Il coacervo di siffatti rapporti era stato ricostruito dagli inquirenti sulla base di informazioni testimoniali, intercettazioni ed accertamenti tecnici del consulente del PM, prof. (OMISSIS). In sede dibattimentale, era stata poi escussa la teste (OMISSIS), contabile di (OMISSIS), le cui dichiarazioni avevano consentito di stabilire, fattura dopo fattura (normalmente supportata da buoni riepilogativi), se a ciascuna corrispondessero o meno lavori realmente eseguiti.
2.2. Le imputazioni possono come di seguito schematizzarsi:
Ai tre imputati, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati contestati i reati di cui ai capi:
a) ai sensi degli articoli 110 e 81 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7.
b) ai sensi degli articoli 110 e 81 c.p., Decreto Legge n. 74 del 2000, articolo 8, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, entrambi relativi all’emissione di fatture per operazioni inesistenti;
Al solo (OMISSIS) il reato sub d), ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, per omessa dichiarazione redditi.
Allo stesso (OMISSIS) ed al (OMISSIS), in concorso con la (OMISSIS), i reati sub g) ai sensi dell’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1, n. 1, articolo 219, commi 1 e 2, articolo 223, comma 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, bancarotta fraudolenta per distrazione dalle casse della societa’ fallita (OMISSIS) srl della somma non inferiore a euro 779.277,00;
h) ai sensi dell’articolo 110 c.p., L.F., articolo 216, comma 1, n. 2, articolo 223, comma 1, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, per bancarotta fraudolenta documentale;
i) ai sensi dell’articolo 110 c.p., L.F., articolo 223, comma 2, n. 2, Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, per avere cagionato il fallimento di (OMISSIS) mediante le operazioni dolose di cui ai capi precedenti.
2.3. Con sentenza del 05/05/2011, il Tribunale di Milano, ritenuto per tutti gli imputati il capo i) assorbito nel capo g), dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli di tutti i reati loro ascritti e, per l’effetto, li condannava alle pene di giustizia; assolveva la (OMISSIS) dai reati di cui ai capi g) ed h) e la riteneva, invece, colpevole delle restanti imputazioni, condanna alla pena di giustizia.
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza oggi in esame, ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, mandando assolta la (OMISSIS) dai reati ascrittile ed il (OMISSIS) dal reato sub h), rideterminando la pena nei termini di giustizia per il residuo reato sub g).
In conclusione, la (OMISSIS) risulta assolta da tutti i reati, il (OMISSIS) – assorbito il capo i) nel capo g) – risulta condannato per tutti i reati a suo carico; il (OMISSIS) – assorbito, anche per lui, il reato sub i) in quello sub g) – risulta condannato solo per quest’ultimo reato.
3. Venendo, ora, all’esame dei ricorsi, quello del PG, nei confronti della sola (OMISSIS), attiene, esclusivamente, all’intervenuta assoluzione per i capi a) e b), relativi alla contesta emissione di fatture per operazioni inesistenti, considerato che l’assoluzione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sub g) ed h) non era stata impugnata dal PM ed era, pertanto, divenuta irrevocabile.
Il ricorso si colloca ai limiti dell’ammissibilita’, sostanziandosi, in gran parte, di censure in punto di fatto e di generici rilievi critici all’impianto motivazionale della sentenza in esame. L’impugnazione e’, comunque, destituita di fondamento. E’ vero, infatti, che la pronuncia impugnata si dilunga – all’apparenza ingiustificatamente – sulla ritenuta estraneita’ della (OMISSIS) agli addebiti riguardanti i reati fallimentari (rispetto ai quali si era posta come extraneus), posto che la pronuncia assolutoria non era stata appellata dalla pubblica accusa. Ma e’ pur vero che il richiamo alla ribadita assenza di volontarieta’ nella condotta della donna, la quale aveva assunto solo un ruolo formale nella societa’ coinvolta nel giro di emissione di fatture false, puo’ ben essere inteso come elemento confermativo della ritenuta mancanza dell’elemento psicologico, in termini di dolo specifico, richiesto per i reati tributari. Il tutto nel quadro del convincimento dei giudici di appello in ordine alla posizione di mera titolarita’ formale e non di partecipazione della (OMISSIS) nella vicenda, avente ad oggetto una complessa macchinazione fraudolenta rispetto alla quale deus ex machina era solo il coniuge (OMISSIS). Si tratta di mero apprezzamento di merito che sfugge al sindacato di legittimita’, siccome congruamente motivato. La tenuta logica del complessivo impianto giustificativo non puo’ restare infirmata da elementi di mero sospetto, quali quelli adombrati dal PG ricorrente con riferimento al rapporto di coniugio od alla presumibile consapevolezza che la (OMISSIS), proprio in virtu’ di quel rapporto, avrebbe dovuto avere in ordine alla provenienza illecita di risorse finanziarie a disposizione del nucleo familiare. Si tratta, in tutta evidenza, di elementi meramente congetturali, inidonei ad assurgere al rango di dati rivelatori di manifesta illogicita’ o palese contraddittorieta’, secondo quanto richiesto ai fini della configurazione del vizio di motivazione spendibile in questa sede di legittimita’, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e).
3.1. La prima doglianza del ricorso in favore del (OMISSIS), che critica la sentenza impugnata nella parte relativa al credito accordato alla deposizione testimoniale della teste (OMISSIS), si colloca alle soglie dell’inammissibilita’. Ancorche’ sinteticamente, i giudici di appello hanno, infatti, dato atto delle riserve manifestate dalla difesa in ordine all’attendibilita’ della teste, ribadendo nondimeno il complessivo giudizio di affidabilita’ anche alla luce delle conferme rivenienti dall’analisi compiuta dal consulente del PM, a sostegno di un quadro probatorio, che risultava aliunde integrato da univoche risultanze, specificamente indicate, in ordine all’esistenza di fatture per operazioni inesistenti che servivano ad offrire copertura formale agli enormi esborsi di danaro da parte della societa’ poi fallita e, dunque, a fatti di conclamata distrazione in pregiudizio del relativo ceto creditorio. Insomma, il punto focale dell’impostazione accusatoria, motivatamente recepita dai giudici di merito, era proprio questo: l’indebita fuoriuscita dalle casse dei (OMISSIS) srl di ingenti somme di danaro in favore del (OMISSIS), dietro il paravento di fatture oggettivamente e soggettivamente false. La fittizieta’ della fatturazione costituiva dato pacifico in processo alla luce non solo degli accertamenti tecnici, ma anche delle dichiarazioni del coimputato (OMISSIS) e delle stesse ammissioni del (OMISSIS), che aveva riconosciuto che le stesse fatture recassero un sovrapprezzo, dunque elemento gia’ di per se’ prova di fittizieta’, anche se aveva cercato di dare giustificazione di comodo ed implausibile a detto surplus. Le dichiarazioni dell’ (OMISSIS), pur nella loro indubbia valenza probatoria, avevano offerto definitiva conferma ad un panorama probatorio gia’ chiaro, indicando analiticamente le fatture alle quali non facevano riscontro lavori realmente eseguiti, di talche’ i dubbi prospettati dalla difesa, ed ancor oggi ribaditi all’odierna udienza, sulla credibilita’ della teste per le ragioni specificamente enunciate – afferenti alla fonte di conoscenza ed alla sua qualita’ di socia di societa’, nella quale erano transitati gli ex dipendenti della societa’ fallita, compresa la dichiarante, e che era debitrice di rilevante importo nei confronti della stessa – finiscono per l’essere finanche ininfluenti, a parte che, espressamente od anche solo implicitamente, sono stati stimati dal giudice a quo inidonei ad informare il complessivo giudizio di attendibilita’ della stessa teste.
Il secondo motivo dubita dell’adeguatezza dell’impianto motivazionale e del rispetto delle norme di legge in tema di configurabilita’ del concorso del (OMISSIS) nei reati fallimentari in questione, con particolare riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale.
In proposito, e’ sufficiente considerare che, per indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, correttamente evocato nella sentenza impugnata, in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarieta’ della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della societa’. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi della L.F., articolo 216, in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest’ultimo, il quale non costituisce l’evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell’interesse patrimoniale della massa, posto che, se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, cio’ non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l’entita’ dell’operazione che incide negativamente sul patrimonio della societa’ (cfr. Cass. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Rv. 246879; id. Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Rv. 243162 secondo cui in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'”extraneus” consiste nella volontarieta’ dell’apporto alla condotta dell'”intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo necessaria la specifica conoscenza del dissesto della societa’).
Il riferimento a tali principi vale a confutare il rilievo difensivo in ordine al fatto che, sin dal 2004 la societa’ poi fallita versasse in stato di difficolta’ economica e sulla mancata conoscenza di siffatta condizione da parte del (OMISSIS). E vale, altresi’, a confermare la correttezza dell’insieme argomentativo in virtu’ del quale e’ stata riconosciuta e ribadita la volontarieta’ della condotta dello stesso imputato, nei termini richiesti ai fini della configurazione del concorso. Cio’ vale anche con riferimento alla fattispecie della bancarotta documentale, rispetto alla quale il riconoscimento del concorso dell’extraneus postula l’accertamento dell’efficienza causale della sua condotta e la consapevolezza in ordine alla sua incidenza sul versante della regolarita’ e correttezza della rappresentazione documentale della societa’ poi fallita, ad opera del responsabile di quest’ultima (cfr., tra le altre, Cass., sez. 5, n. 39387 del 27/6/2012, rv. 254319; id. sez. 5, del 26/06/1990, Rv. 185893). L’apporto considerevole di false fatturazioni, riferite al (OMISSIS), aveva come inevitabile, oggettiva, finalizzazione nelle false annotazioni contabili dei (OMISSIS) srl., essendo ontologicamente volte ad essere utilizzate come prova di elementi passivi da appostare in bilancio.
Le linee portanti della motivazione resa in ordine al motivo precedente valgono in qualche modo a dar conto anche della ritenuta infondatezza del terzo motivo.
Si e’ gia’ detto che il dato probatorio acquisito al processo, sulla base di corretta valutazione delle emergenze processuali, ha disvelato una fraudolenta macchinazione che, mediante il sistema delle fatture per operazioni inesistenti, aveva determinato la fuoriuscita dalle casse dei (OMISSIS) srl di ingente somma di danaro, sottratta alla garanzia dei creditori della stessa societa’, poi fallita. A fronte di siffatta acquisizione, supportata da univoche risultanze processuali, che, contrariamente all’assunto del ricorrente, non si risolvevano nei soli appunti della teste, il giudice di appello ha ritenuto non necessario procedere al richiesto accertamento peritale. Del mancato espletamento di perizia contabile il ricorrente non ha ragione di dolersi, posto che la perizia e’ mezzo di prova notoriamente neutro, sottratto alla disponibilita’ delle parti e rimesso alla discrezionalita’ del giudice, sicche’ non puo’, per definizione, avere carattere di decisivita’ (cfr. Cass. sez. 4, 221.2007, n. 14130, rv. 236191).
La quarta censura si colloca, invece, in area d’inammissibilita’, afferendo a questione prettamente di merito, relativa all’assetto sanzionatorio, che si sottrae al sindacato di legittimita’ in quanto dotato di adeguata, seppur sintetica, motivazione, specie alla stregua delle convergenti valutazioni di primo e secondo grado, in merito all’adeguatezza della sanzione, avuto riguardo all’obiettiva entita’ del fatto, all’intensita’ del dolo ed alla personalita’ dell’imputato.
3.2. La prima censura in favore del (OMISSIS) si pone in ambito assai prossimo all’inammissibilita’, riproponendo in gran parte censure gia’ prospettate in sede di gravame, al di la’ di reale censura alle pertinenti ragioni con le quali il giudice di appello le ha disattese. Ad ogni modo, le censure sono destituite di fondamento in quanto il giudice a quo ha indicato compiutamente le ragioni del ribadito giudizio di colpevolezza a carico dell’imputato, facendo corretto richiamo alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice in ordine ai presupposti necessari ai fini dell’integrazione del concorso dell’extraneus, qual’era il (OMISSIS) rispetto alla societa’ fallita, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Ineccepibile risulta, infatti, il contesto motivazionale che ha espresso ragionato convincimento in ordine alla volontarieta’ della condotta (consistente nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, volte ad offrire formale giustificazione alla fuoriuscita di ragguardevoli importi dalle casse della societa’ fallita). In particolare, l’entita’ di dette somme (oltre 600.000 euro), la totale disponibilita’ nei confronti del (OMISSIS) al punto da consegnargli i moduli di fatture in bianco e le parziali ammissioni dello stesso imputato sono stati, motivatamente, ritenuti elementi validamente dimostrativi di piena consapevolezza da parte sua.
E’, invece, fondata la seconda censura, relativa all’affermata sussistenza dell’aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, essendo vero che il giudice a quo non ha reso compiuta ed appagante motivazione al riguardo. Tale non puo’ certo ritenersi la succinta – e tutt’altro che perspicua – formulazione lessicale secondo cui la presenza del (OMISSIS) e’ infatti imposta dal (OMISSIS) al (OMISSIS), e il primo ha precisa consapevolezza del contesto in cui viene collocato, contesto in cui e’ pienamente soddisfatto il requisito per il quale la sua cooperazione favorisce non certo un singolo individuo (il (OMISSIS)) ma l’intero panorama delle societa’ ad esso riferibile e, pertanto, tutto il gruppo familiare di “clan” in cui il (OMISSIS) si inserisce. La detta argomentazione rivela, del resto, inappropriata applicazione della particolare aggravante ad effetto speciale in questione. Al riguardo, non e’, quindi, superfluo osservare che l’aggravante in questione assume, nel chiaro dettato normativo, una duplice configurazione. La prima in chiave soggettiva, legata all’uso del metodo mafioso, avvalendosi cioe’ delle condizioni di cui all’articolo 416 bis c.p., e configurabile, come e’ noto, anche indipendentemente dall’appartenenza del soggetto agente a sodalizio delinquenziale. La seconda modalita’, in proiezione finalistica, si riferisce a condotte delittuose, oggettivamente, dirette ad agevolare le attivita’ dell’associazione mafiosa.
Evidente, nel caso di specie, la rilevanza della seconda prospettazione, non par dubbio al Collegio che, in siffatta modalita’, il riconoscimento dell’aggravante riguardi non solo l’ambito oggettivo, della strumentale, obiettiva, finalizzazione all’effetto agevolatore, ma anche la dimensione soggettiva, richiedendo il dolo specifico di agevolare l’associazione mafiosa in modo che la condotta sia diretta a ledere l’ulteriore interesse protetto dall’aggravante (cosi’, Cass. sez. 6, n. 11008 del 07/02/2001, Rv. 218783). Siffatto orientamento della volonta’ postula che, quello di favorire l’associazione debba essere l’obiettivo “diretto” della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, come ipotizzato nel caso di specie. Diversamente, sarebbe legittimata una sorta di automatismo applicativo dell’aggravante, che troverebbe spazio in ogni ipotesi di condotta illecita in favore di un esponente verticistico di un sodalizio mafioso, indipendentemente da ogni verifica in merito all’effettiva coincidenza, in termini immediati e diretti, degli interessi del diretto beneficiario con quelli dell’associazione (cfr. Cass. Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Rv. 255517). E cio’ sarebbe in palese dissonanza con la stessa ratio dell’aggravante in questione, connessa, in tutta evidenza, all’esigenza di un piu’ efficace contrasto alla fenomenologia delinquenziale dell’associazionismo mafioso in se’ considerata.
Orbene, nel caso di specie, non puo’ negarsi che la complessa macchinazione delinquenziale sia stata concepita ed attuata dal (OMISSIS), con il consapevole apporto del (OMISSIS), al fine di conseguire enormi profitti dal progressivo svuotamento delle casse della societa’ poi fallita, a beneficio dello stesso (OMISSIS). Opinare che la condotta distrattiva dell’imputato fosse intesa a favorire il clan mafioso di appartenenza di quest’ultimo costituisce, in difetto di congrua giustificazione, inammissibile salto logico, tanto piu’ in mancanza di elementi di prova in ordine all’appartenenza della societa’ amministrata dal (OMISSIS) (od all’asserito, intero, panorama delle societa’ ad esso riferibile) al clan malavitoso.
4. Per quanto precede, il ricorso del PG e di (OMISSIS) devono essere rigettati, con consequenziali statuizioni. Va, invece, parzialmente accolto il ricorso del (OMISSIS) e, per l’effetto, l’impugnata sentenza deve essere annullata in parte qua nei termini di cui in dispositivo.
Il secondo motivo dubita dell’adeguatezza dell’impianto motivazionale e del rispetto delle norme di legge in tema di configurabilita’ del concorso del (OMISSIS) nei reati fallimentari in questione, con particolare riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale.
In proposito, e’ sufficiente considerare che, per indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, correttamente evocato nella sentenza impugnata, in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarieta’ della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della societa’. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi della L.F., articolo 216, in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest’ultimo, il quale non costituisce l’evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell’interesse patrimoniale della massa, posto che, se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, cio’ non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l’entita’ dell’operazione che incide negativamente sul patrimonio della societa’ (cfr. Cass. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Rv. 246879; id. Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Rv. 243162 secondo cui in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'”extraneus” consiste nella volontarieta’ dell’apporto alla condotta dell'”intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo necessaria la specifica conoscenza del dissesto della societa’).
Il riferimento a tali principi vale a confutare il rilievo difensivo in ordine al fatto che, sin dal 2004 la societa’ poi fallita versasse in stato di difficolta’ economica e sulla mancata conoscenza di siffatta condizione da parte del (OMISSIS). E vale, altresi’, a confermare la correttezza dell’insieme argomentativo in virtu’ del quale e’ stata riconosciuta e ribadita la volontarieta’ della condotta dello stesso imputato, nei termini richiesti ai fini della configurazione del concorso. Cio’ vale anche con riferimento alla fattispecie della bancarotta documentale, rispetto alla quale il riconoscimento del concorso dell’extraneus postula l’accertamento dell’efficienza causale della sua condotta e la consapevolezza in ordine alla sua incidenza sul versante della regolarita’ e correttezza della rappresentazione documentale della societa’ poi fallita, ad opera del responsabile di quest’ultima (cfr., tra le altre, Cass., sez. 5, n. 39387 del 27/6/2012, rv. 254319; id. sez. 5, del 26/06/1990, Rv. 185893). L’apporto considerevole di false fatturazioni, riferite al (OMISSIS), aveva come inevitabile, oggettiva, finalizzazione nelle false annotazioni contabili dei (OMISSIS) srl., essendo ontologicamente volte ad essere utilizzate come prova di elementi passivi da appostare in bilancio.
Le linee portanti della motivazione resa in ordine al motivo precedente valgono in qualche modo a dar conto anche della ritenuta infondatezza del terzo motivo.
Si e’ gia’ detto che il dato probatorio acquisito al processo, sulla base di corretta valutazione delle emergenze processuali, ha disvelato una fraudolenta macchinazione che, mediante il sistema delle fatture per operazioni inesistenti, aveva determinato la fuoriuscita dalle casse dei (OMISSIS) srl di ingente somma di danaro, sottratta alla garanzia dei creditori della stessa societa’, poi fallita. A fronte di siffatta acquisizione, supportata da univoche risultanze processuali, che, contrariamente all’assunto del ricorrente, non si risolvevano nei soli appunti della teste, il giudice di appello ha ritenuto non necessario procedere al richiesto accertamento peritale. Del mancato espletamento di perizia contabile il ricorrente non ha ragione di dolersi, posto che la perizia e’ mezzo di prova notoriamente neutro, sottratto alla disponibilita’ delle parti e rimesso alla discrezionalita’ del giudice, sicche’ non puo’, per definizione, avere carattere di decisivita’ (cfr. Cass. sez. 4, 221.2007, n. 14130, rv. 236191).
La quarta censura si colloca, invece, in area d’inammissibilita’, afferendo a questione prettamente di merito, relativa all’assetto sanzionatorio, che si sottrae al sindacato di legittimita’ in quanto dotato di adeguata, seppur sintetica, motivazione, specie alla stregua delle convergenti valutazioni di primo e secondo grado, in merito all’adeguatezza della sanzione, avuto riguardo all’obiettiva entita’ del fatto, all’intensita’ del dolo ed alla personalita’ dell’imputato.
3.2. La prima censura in favore del (OMISSIS) si pone in ambito assai prossimo all’inammissibilita’, riproponendo in gran parte censure gia’ prospettate in sede di gravame, al di la’ di reale censura alle pertinenti ragioni con le quali il giudice di appello le ha disattese. Ad ogni modo, le censure sono destituite di fondamento in quanto il giudice a quo ha indicato compiutamente le ragioni del ribadito giudizio di colpevolezza a carico dell’imputato, facendo corretto richiamo alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice in ordine ai presupposti necessari ai fini dell’integrazione del concorso dell’extraneus, qual’era il (OMISSIS) rispetto alla societa’ fallita, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Ineccepibile risulta, infatti, il contesto motivazionale che ha espresso ragionato convincimento in ordine alla volontarieta’ della condotta (consistente nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, volte ad offrire formale giustificazione alla fuoriuscita di ragguardevoli importi dalle casse della societa’ fallita). In particolare, l’entita’ di dette somme (oltre 600.000 euro), la totale disponibilita’ nei confronti del (OMISSIS) al punto da consegnargli i moduli di fatture in bianco e le parziali ammissioni dello stesso imputato sono stati, motivatamente, ritenuti elementi validamente dimostrativi di piena consapevolezza da parte sua.
E’, invece, fondata la seconda censura, relativa all’affermata sussistenza dell’aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, essendo vero che il giudice a quo non ha reso compiuta ed appagante motivazione al riguardo. Tale non puo’ certo ritenersi la succinta – e tutt’altro che perspicua – formulazione lessicale secondo cui la presenza del (OMISSIS) e’ infatti imposta dal (OMISSIS) al (OMISSIS), e il primo ha precisa consapevolezza del contesto in cui viene collocato, contesto in cui e’ pienamente soddisfatto il requisito per il quale la sua cooperazione favorisce non certo un singolo individuo (il (OMISSIS)) ma l’intero panorama delle societa’ ad esso riferibile e, pertanto, tutto il gruppo familiare di “clan” in cui il (OMISSIS) si inserisce. La detta argomentazione rivela, del resto, inappropriata applicazione della particolare aggravante ad effetto speciale in questione. Al riguardo, non e’, quindi, superfluo osservare che l’aggravante in questione assume, nel chiaro dettato normativo, una duplice configurazione. La prima in chiave soggettiva, legata all’uso del metodo mafioso, avvalendosi cioe’ delle condizioni di cui all’articolo 416 bis c.p., e configurabile, come e’ noto, anche indipendentemente dall’appartenenza del soggetto agente a sodalizio delinquenziale. La seconda modalita’, in proiezione finalistica, si riferisce a condotte delittuose, oggettivamente, dirette ad agevolare le attivita’ dell’associazione mafiosa.
Evidente, nel caso di specie, la rilevanza della seconda prospettazione, non par dubbio al Collegio che, in siffatta modalita’, il riconoscimento dell’aggravante riguardi non solo l’ambito oggettivo, della strumentale, obiettiva, finalizzazione all’effetto agevolatore, ma anche la dimensione soggettiva, richiedendo il dolo specifico di agevolare l’associazione mafiosa in modo che la condotta sia diretta a ledere l’ulteriore interesse protetto dall’aggravante (cosi’, Cass. sez. 6, n. 11008 del 07/02/2001, Rv. 218783). Siffatto orientamento della volonta’ postula che, quello di favorire l’associazione debba essere l’obiettivo “diretto” della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, come ipotizzato nel caso di specie. Diversamente, sarebbe legittimata una sorta di automatismo applicativo dell’aggravante, che troverebbe spazio in ogni ipotesi di condotta illecita in favore di un esponente verticistico di un sodalizio mafioso, indipendentemente da ogni verifica in merito all’effettiva coincidenza, in termini immediati e diretti, degli interessi del diretto beneficiario con quelli dell’associazione (cfr. Cass. Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Rv. 255517). E cio’ sarebbe in palese dissonanza con la stessa ratio dell’aggravante in questione, connessa, in tutta evidenza, all’esigenza di un piu’ efficace contrasto alla fenomenologia delinquenziale dell’associazionismo mafioso in se’ considerata.
Orbene, nel caso di specie, non puo’ negarsi che la complessa macchinazione delinquenziale sia stata concepita ed attuata dal (OMISSIS), con il consapevole apporto del (OMISSIS), al fine di conseguire enormi profitti dal progressivo svuotamento delle casse della societa’ poi fallita, a beneficio dello stesso (OMISSIS). Opinare che la condotta distrattiva dell’imputato fosse intesa a favorire il clan mafioso di appartenenza di quest’ultimo costituisce, in difetto di congrua giustificazione, inammissibile salto logico, tanto piu’ in mancanza di elementi di prova in ordine all’appartenenza della societa’ amministrata dal (OMISSIS) (od all’asserito, intero, panorama delle societa’ ad esso riferibile) al clan malavitoso.
4. Per quanto precede, il ricorso del PG e di (OMISSIS) devono essere rigettati, con consequenziali statuizioni. Va, invece, parzialmente accolto il ricorso del (OMISSIS) e, per l’effetto, l’impugnata sentenza deve essere annullata in parte qua nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PG; rigetta il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali; annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravate di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, per (OMISSIS), con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
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