Cassazione toga nera

Suprema Corte di Cassazione

sezione V 
Sentenza 16 gennaio 2014, n. 1701

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silva – rel. Consigliere
Dott. SAVANI Piero – Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 722/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 12/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS) che richiama il ricorso e la memoria.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12.11.12 la Corte di Appello di Genova riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale del luogo, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), imputate di furto aggravato, derubricando l’ipotesi delittuosa, in quella del tentativo di furto (contestato ai sensi degli articoli 110, 56, 624 e 625 c.p. perche’, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di un telo da mare e di confezioni di crema per un valore di euro 44,23 – sottraendo il tutto dal supermercato (OMISSIS) – fatto acc. il (OMISSIS)) con aggravante di avere agito con violenza sulle cose(rottura delle etichette identificatici del prodotto).
Nella specie si era verificato il fatto allorche’ le imputate erano state notate mentre prelevavano dai banchi di vendita le merci, distaccandone l’etichetta identificativa, e poi avevano superato le casse, dove avevano pagato solo prodotti alimentari.
Al momento del controllo eseguito dal personale del negozio, le imputate erano state trovate in possesso delle altre merci sottratte.
La Corte territoriale aveva escluso la consumazione del reato di furto, evidenziando che le merci erano rimaste sotto la vigilanza del personale addetto ai controlli.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello, deducendo:
-che in materia esiste un diverso indirizzo giurisprudenziale, aderendo all’interpretazione che ritiene sussistente l’ipotesi di furto consumato, nei casi di impossessamento di merci allorche’ l’autore dell’azione abbia superato la barriera delle casse del supermercato, ritenendo ininfluente la circostanza che l’azione si sia verificata sotto la percezione degli addetti ai controlli.
Pertanto chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Va rilevato che secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che si ritiene aderente al caso di specie, per cui vale menzionare sentenza Sez. V, in data 19-1-2011, n. 7086 – PG. in proc. Marin – RV249842, ed altre conformi (n. 23020 del 1008-RV 240493-; n. 27631 del 2010-; n. 37242 del 2010-RV 248650 – costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all’atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza.
Questa Corte, pur consapevole del difforme orientamento espresso con la sentenza, Sez. 5, n. 7042 del 20.12.2010 – RV 249835 -, secondo la quale allorche’ l’avente diritto o persona da questi incaricata sorvegli l’azione furtiva, cosi’ da poterla interrompere in qualsiasi momento, il delitto non puo’ ritenersi consumato neanche con l’occultamento della cosa sulla persona del colpevole, perche’ la cosa non e’ ancora uscita dalla sfera di vigilanza e controllo diretto dell’offeso, rileva che il più recente indirizzo sancito con la sentenza Sez. 5 del 30.3.2012, n. 30283 – richiamata dal PG ricorrente appare pertinente al caso di specie, ravvisandosi il momento consumativo del delitto di furto nell’impossessamento realizzato dall’autore occultando la merce in modo da eludere i controlli del personale abilitato, ovvero asportando le placche antitaccheggio, mentre il superamento delle casse vale a rivelare la volonta’ di non effettuare il pagamento dovuto.
Alla luce di tali principi deve essere pronunziato, in accoglimento del ricorso proposto dal PG presso la Corte di Appello di Genova, l’annullamento della impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale competente per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo esame.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *