Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 15 febbraio 2016, n. 6245
Considerato in fatto
Con ordinanza resa il 5.6.2015 la Corte d’Appello di Genova ha accolto l’istanza di ricusazione mossa dall’imputato O. avverso il Giudice monocratico del Tribunale di Genova che lo giudicava per il delitto ex art 612 bis cp.
Era accaduto che,nel corso del dibattimento, il Giudice ricusato avesse provveduto a modificare – anticipando la data di commesso delitto – l’imputazione, così sostituendosi al PM.
Ritenendo venuta meno la terzietà dei Giudice in dipendenza di detto provvedimento errato, l’imputato aveva proposto istanza di ricusazione che la Corte ligure ha accolto, ritenendo come la confezione di atto abnorme in sostituzione dei PM aveva ingenerativ l’impressione nella difesa e nell’imputato di anticipata valutazione di colpevolezza.
Ha interposto al riguardo ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d’Appello di Genova per violazione o falsa applicazione della norma in art 37 cod. proc. pen. in punto motivo di ricusazione.
Osserva il PG ricorrente come,in primo luogo, la Corte ligure abbia violato il principio di tassatività dei casi di ricusazione, poiché la condotta posta in esseri dal Giudice ricusato nella specie non rientrava in alcuna delle specifiche ipotesi ex art 37 cod. proc. pen.
In secondo luogo,il P.G. presso la Corte ligure rileva come la Corte abbia considerate sufficiente una soggettiva impressione della parte che, con l’errato provvedimento ordinatorio adottato nel procedimento, il Giudice abbia espresso convincimento circa il merito dell’imputazione,mentre la ragione di ricusazione deve fondansi su dati e fatti obiettivi.
Il P.G. presso questa Corte ha condiviso l’impugnazione e chiesto l’annullamento dell’ordinanza adottata dalla Corte ligure con rinvio per nuovo esame,mentre la parte privata non ha presentato memoria.
All’odierna udienza camerale,la Corte esaminava la questione ed adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza.
Considerato in diritto
Il ricorso de quo è fondato e merita accoglimento.
Esattamente il P.G. impugnante ha rilevato come le ipotesi di ricusazione del Giudice, in quanto espressione di situazioni eccezionali, non consentano ampliamento mediante interpretazione,sicché la fattispecie dedotta dall’imputato deve inquadrasi in una delle tassative ipotesi ex art 37 cod. proc. pen. E nella specie la Corte ligure ha ritenuto che il provvedimento adottato nel corso dei procedimento a carico dell’O., in quanto ritenuto abnorme – esercizio delle funzioni proprie assegnate al P.M. – fosse da inquadrare nell’ipotesi fattuale di manifestazione indebita dei proprio convincimento.
La Corte territoriale dà atto espressamente di aver tenuto conto dell’insegnamento al riguardo di questa Corte – Cass. SU n° 41263 dep. 15.11.2005 RV 232067 imp. Falzone, Cass. Sez. 6 n° 43965 dep. 30.10.2015 RV 264985 imp. Pasi – ma in effetti non l’applica correttamente nella fattispecie. Difatti la Corte ligure reputa sufficiente che l’atto processuale nullo,posto in L essere dal Giudice, possa suscitare il mero sospetto nella difesa che questi aderisca alle tesi accusatorie.
Viceversa la lettera della legge richiede che il Giudice esprima il suo convincimento, non all’uopo bastando l’adozione di un provvedimento processuale per quanto viziato,siccome in effetti insegna questa Corte. Nella specie,il Giudice ricusato alcuna affermazione di penale responsabilità dell’imputato ha espresso in udienza, tanto meno indebitamente, poiché,come precisato,il suo intervento sollecitato dal P.M., quindi non al di fuori dell’attività giurisdizionale e senza alcun collegamento con la stessa. Il rilievo della nullità dei provvedimento adottato – senza per altro alcunché espressamente affermare circa la responsabilità dell’imputato come pacifico in atti – non è elemento sufficiente poiché,come rettamente sottolinea il P.G. presso la Corte ligure, per potersi ritenere configurata l’ipotesi tassativa di legge per la ricusazione deve concorre il dato obiettivo previsto,non già, è sufficiente la sensazione soggettiva della parte interessata alla ricusazione. Nella specie un tanto non appare accaduto,sottolíneando la Corte territoriale,non già, che il Giudice ricusato abbia positivamente espressa opinione, bensì che l’erroneità del provvedimento adottato abbia ingenerato sospetto di non terzietà nell’imputato e nella sua difesa.
L’ordinanza,emessa il 5 – 16.6.2015 dalla Corte d’Appello di Genova,che accoglie la ricusazione pertanto va annullata e la questione rimessa alla Corte medesima per nuovo esame che s’atterrà alle direttive dianzi indicate. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art 52 d.lgs. 196/03,in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova per nuovo esame.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art 52 d.lgs. 196/03
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