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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza  15 aprile 2014, n. 16382

Ritenuto di fatto

1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Trento il 29 aprile 2013, ha parzialmente confermato la sentenza del Giudice di pace di Trento del 9 novembre 2012 e ha mantenuto ferma la condanna di D.G.P. per il reato di ingiurie, commesso a mezzo di SMS, in danno di C.S.L.R.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando:
a) una violazione di legge, con particolare riferimento all’affermazione della penale responsabilità basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa nonché al mancato accertamento dell’intervenuta prescrizione del reato all’atto della pronuncia;
b) una motivazione contraddittoria o illogica in merito alla prova del fatto ed alla condanna al risarcimento del danno.

Considerato in diritto

1. II ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondati i relativi motivi.
2. II primo motivo si sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito che ha corroborato le suddette dichiarazioni con quelle del teste B. e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in tema.
II giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall’articolo 192, comma terzo cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (v, da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461).
Correttamente non è stata affermata la sussistenza della prescrizione, da parte del Giudice dell’appello il 29 aprile 2013, del reato d’ingiuria, contestato come commesso il 2 dicembre 2005 e prescritto, di conseguenza (ai sensi degli articoli 157 e 161 cod.pen.), il 2 giugno 2013, in epoca successiva alla contestata pronuncia.
3. Ancora più infondato è il secondo motivo, in quanto il Giudice dell’impugnazione, ha logicamente motivato in merito alla sussistenza del delitto d’ingiurie e ne ha fatto discendere la giuridica conseguenza dell’obbligo, per l’imputato, di risarcire il danno subito dalla parte offesa, con ciò confermando la decisione di primo grado.
Invero, ai fini della configurabilità del reato di ingiuria non è richiesta la sussistenza dell’animus iniurandi, essendo sufficiente il dolo generico che può anche assumere la forma del dolo eventuale (v. Cass. Sez. V 19 ottobre 2012 n. 6169), in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di espressioni o parole socialmente interpretabili come offensive, cioè utilizzate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente (nella specie il seguente messaggio a mezzo telefono cellulare: “troia, vai con altri…”).
4. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta, innanzitutto, l’impossibilità di prendere in considerazione eventuali situazioni del verificarsi della prescrizione successivamente alla sentenza impugnata; comporta, altresì, le conseguenze di cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2014.

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