Cassazione 13

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 14 ottobre 2015, n. 41284

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 26.3.2014 il Giudice Unico dei Tribunale di Bergamo dichiarava non doversi procedere nei confronti A.A. in ordine al reato di lesioni ascrittole- esclusa l’aggravante di art. 585 c.p.- essendo il medesimo estinto per remissione di querela.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. della Corte d’Appello di Brescia, deducendo la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p. per l’erronea esclusione dell’aggravante prevista dall’art. 585 c.p., atteso che il Tribunale ha escluso l’aggravante contestata, cioè l’uso di uno strumento atto ad offendere (nella specie: una stampella per la deambulazione), in relazione alle lesioni inferte a M.E., poiché il fatto è avvenuto all’interno dell’abitazione dell’imputata; tuttavia, contrariamente all’assunto del Tribunale, è principio consolidato che la eventuale legittimità del porto dello strumento atto ad offendere non influisce sulla sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 585 c.p., che fa riferimento ad una categoria di oggetti individuata in astratto e non richiede che l’uso dello strumento atto ad offendere integri anche, in concreto, la contravvenzione di cui all’art. 4 L. 110/75; è pacifico, inoltre, che l’uso di una stampella per cagionare lesioni integra l’aggravante prevista dall’art. 585/2 n.2 c.p., con la conseguenza che il Tribunale non poteva dichiarare non doversi procedere in relazione alle lesioni inferte a M.E., per intervenuta remissione di querela, atteso che il reato di lesioni, quando è aggravato ai sensi dell’art. 585 c.p., è procedibile d’ufficio.

Considerato in diritto

Il ricorso va accolto.

1.Ed invero, merita censura innanzitutto la valutazione effettuata nella sentenza impugnata, secondo cui va esclusa nella fattispecie in esame l’aggravante di cui all’art. 585/2 n. 2 c.p. per essere stata la stampella per deambulazione, che ha procurato le lesioni alla p.o., utilizzata nell’abitazione dell’imputata.

Come correttamente rilevato dal P.G., il precedente di legittimità richiamato nella sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8222 del 27/08/1996, Rv. 205926) non è pertinente, atteso che esso si riferisce al porto senza giustificato motivo, disciplinato dall’art. 4 comma secondo legge 18 aprile 1975 n. 110, di strumenti non considerati espressamente come arma da punta e taglio purché utilizzabili, per le circostanze di tempo e luogo, per l’offesa alla persona, come un bastone di legno, atto a cagionare contusioni. Con riguardo a tale fattispecie, in particolare, questa Corte ha precisato che il reato non sussiste qualora, nel corso del diverbio, il bastone sia stato raccolto estemporaneamente sul luogo e immediatamente utilizzato per ledere, essendo necessario che la condotta di porto dello strumento fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, abbia una durata apprezzabile, oltre il tempo occorrente per cagionare le lesioni, non ravvisandosi altrimenti una diversa ed autonoma situazione dì pericolo, che il reato, c.d. di sbarramento, mira ad evitare rispetto all’evento lesivo in concreto cagionato.

Nel caso dell’aggravante di cui all’art. 585/2 n. 2 c.p. non rileva, invece, il porto fuori dalla propria abitazione e sussiste l’aggravante in questione anche nel caso in cui le lesioni siano procurate con l’uso di uno strumento atto ad offendere, considerato che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l’offesa alla persona; né rileva il fatto che si tratti di un uso momentaneo ed occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 (Sez. 5,n. 12151 dei 01/12/2011, Rv.252144; Sez. 5, n. 44864 dei 07/10/2014).

Facendo applicazione dei suddetti principi, nel caso in esame si osserva che l’oggetto utilizzato dall’imputata (stampella di deambulazione) si è dimostrato in concreto idoneo ad offendere, come dimostrato dal fatto che il suo impiego nell’aggressione alla persona offesa ha causato alla medesima delle lesioni, sicchè erronea si presenta la decisione dei Tribunale di Bergamo di escludere l’aggravante di cui all’art. 585 c.p. e conseguentemente di dichiarare estinto il reato per intervenuta remissione di querela, essendo, invece, il reato di lesioni procedibile di ufficio, in dipendenza dell’aggravante suddetta.

4.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata sul punto con rinvio ai sensi dell’art. 56914 c.p.p. alla Corte di Appello di Brescia per il relativo giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia per il relativo giudizio

 

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